Attenuanti Generiche: La Discrezionalità del Giudice e i Limiti del Ricorso in Cassazione
Il tema delle attenuanti generiche è cruciale nel diritto penale, rappresentando uno strumento fondamentale per la personalizzazione della pena. Tuttavia, la loro concessione non è un diritto automatico dell’imputato, ma una valutazione discrezionale del giudice. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 39029 del 2024) offre spunti importanti sui criteri che legittimano il diniego e sui limiti del sindacato di legittimità su tale decisione.
I Fatti del Processo
Il caso analizzato trae origine da un ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Napoli. L’unico motivo di doglianza riguardava la mancata concessione delle attenuanti generiche. L’imputato sosteneva che il giudice di secondo grado non avesse adeguatamente considerato gli elementi a suo favore. La questione è quindi giunta all’esame della Suprema Corte per una valutazione sulla legittimità della decisione impugnata.
La Decisione della Corte sulla valutazione delle attenuanti generiche
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. La decisione si basa su un principio consolidato nella giurisprudenza: il giudice di merito, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, non è tenuto a un’analisi analitica di ogni singolo elemento dedotto dalle parti o emergente dagli atti. È infatti sufficiente che la sua motivazione si concentri sugli aspetti ritenuti decisivi, superando implicitamente tutti gli altri. La Corte ha inoltre stabilito che, in conseguenza dell’inammissibilità, il ricorrente dovesse essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
Il cuore della pronuncia risiede nel chiarire la portata del potere discrezionale del giudice e i confini del controllo della Corte di Cassazione. La Corte ribadisce che il giudizio sulla pena, e quindi anche sulla concessione delle attenuanti generiche, è congruamente motivato quando si basa sulle modalità del fatto e rispetta i canoni logici e legali, in particolare quelli dettati dagli articoli 132 e 133 del codice penale.
Non è necessario, per adempiere all’obbligo di motivazione, che il giudice prenda in esame singolarmente tutti gli elementi elencati nell’art. 133 c.p. (gravità del reato, capacità a delinquere, etc.). È sufficiente, invece, l’indicazione di quegli elementi che assumono un rilievo preponderante nel giudizio complessivo. Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha ritenuto che la motivazione della Corte d’Appello (richiamata a pagina 4 della sentenza impugnata) fosse esente da evidenti illogicità, rendendo così l’impugnazione priva di fondamento.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame conferma un orientamento giurisprudenziale stabile: l’apprezzamento del giudice di merito sulla concessione o meno delle attenuanti generiche è ampiamente discrezionale e può essere censurato in sede di legittimità solo in caso di motivazione manifestamente illogica o viziata da errori di diritto. Per chi intende impugnare una decisione di diniego, non è sufficiente lamentare la mancata valorizzazione di elementi a proprio favore; è necessario dimostrare una palese irrazionalità nel percorso argomentativo del giudice. Questa pronuncia serve da monito sulla necessità di formulare ricorsi solidamente argomentati, per evitare non solo una declaratoria di inammissibilità, ma anche la condanna a sanzioni pecuniarie.
Un giudice deve considerare tutti gli elementi a favore dell’imputato per negare le attenuanti generiche?
No. Secondo la Corte di Cassazione, per motivare il diniego è sufficiente che il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover analizzare e confutare ogni singolo aspetto favorevole all’imputato.
Quando la Corte di Cassazione può annullare una decisione che nega le attenuanti generiche?
La Corte di Cassazione può intervenire solo se la motivazione del giudice di merito è manifestamente illogica o contraria alla legge. Il suo ruolo non è quello di riesaminare i fatti, ma di controllare la correttezza giuridica e la coerenza del ragionamento seguito nella sentenza impugnata.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Oltre al rigetto del ricorso, la persona che lo ha proposto viene condannata al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, al versamento di una somma di denaro (tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39029 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39029 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN FELICE A CANCELLO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che l’unico motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato in presenza ( veda pag. 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evident illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concess delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorev sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente ch riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disatte superati tutti gli altri da tale valutazione;
considerato che il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per cost giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decis sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; d’altra parte non è nece a soddisfare l’obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente osservazione tutti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen., essendo sufficiente l’indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo discrezionale giudizio complessivo;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile co condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2024
Il Consigliere Estensore
Il Presidente