Attenuanti generiche: la Cassazione chiarisce i limiti del dovere di motivazione
Il riconoscimento delle attenuanti generiche rappresenta un momento cruciale nel processo penale, poiché consente al giudice di adeguare la pena alla specifica personalità dell’imputato e alle circostanze del fatto. Tuttavia, cosa succede quando queste vengono negate? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce sui criteri che legittimano il diniego, sottolineando come non sia necessaria un’analisi onnicomprensiva di tutti gli elementi a favore dell’imputato.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna per partecipazione a un’associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e per alcuni episodi di spaccio. La Corte d’Appello, pur riformando parzialmente la sentenza di primo grado, aveva confermato una pena significativa e, soprattutto, aveva negato la concessione delle attenuanti generiche.
Il Ricorso in Cassazione e il diniego delle attenuanti generiche
L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione proprio in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. A suo avviso, i giudici di merito non avrebbero valutato adeguatamente alcuni elementi che avrebbero potuto giustificare una riduzione della pena, come la sua confessione.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo la motivazione della sentenza impugnata logica e priva di contraddizioni. I giudici di legittimità hanno ribadito un principio fondamentale: per adempiere all’obbligo di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice esamini ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole. È sufficiente che si concentri sugli aspetti ritenuti decisivi e rilevanti. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva correttamente basato la sua decisione su due punti chiave: la collaborazione offerta non era direttamente riconducibile all’imputato e, in ogni caso, la sua confessione era avvenuta in una fase già avanzata del processo. Questi elementi, considerati prevalenti, hanno reso superflua la disamina di altri eventuali fattori positivi, giustificando pienamente il diniego del beneficio.
Le Conclusioni: Criteri per la Valutazione Giudiziale
Questa ordinanza conferma che la valutazione delle attenuanti generiche è un potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio è sindacabile in Cassazione solo se la motivazione è palesemente illogica o contraddittoria. Il principio affermato è che il giudice può legittimamente negare le attenuanti valorizzando elementi negativi ritenuti preponderanti, anche a fronte di alcuni aspetti positivi come una confessione tardiva. Di conseguenza, l’imputato che intende ottenere il beneficio deve dimostrare un comportamento processuale e una resipiscenza che siano concreti, significativi e tempestivi.
Per quale motivo un giudice può negare le attenuanti generiche?
Un giudice può negare le attenuanti generiche motivando la sua decisione sulla base di elementi ritenuti decisivi, senza dover analizzare ogni singolo fattore favorevole o sfavorevole. Nel caso specifico, sono stati considerati rilevanti il fatto che una confessione sia avvenuta in fase avanzata del giudizio e che la collaborazione non fosse direttamente attribuibile all’imputato.
Una confessione garantisce sempre il diritto alle attenuanti generiche?
No. Come chiarito dalla Corte, una confessione tardiva può non essere considerata sufficiente per il riconoscimento delle attenuanti, specialmente se altri elementi, come il comportamento processuale complessivo o la gravità dei fatti, depongono in senso contrario.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte di Cassazione non esamina il merito della questione. Come conseguenza, la sentenza impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41360 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41360 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Napoli, aveva rideterminato la pena nei suoi confronti in anni otto mesi otto di reclusione in relazione a ipotesi di partecipazione a associazione che gestiva il traffico di sostanze stupefacenti e ad alcuni episodi di cessione.
2.Lannenta il ricorrente violazione di legge e vizio motivazionale per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto il ricorrente omette di confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata che risulta logica e priva di contraddizioni.
Va rilevato poi che ai fini dell’assolvimento dell’obbligo della motivazione in ordine al d niego della concessione delle attenuanti generiche, come più volte ribadito da questa Corte, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia mento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutt gli altri da tale valutazione (così sez. 3, n. 23055 del 23.4.2013, Banic e altro, rv. 256172 fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche m tivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell’imputato, nonché suo negativo comportamento processuale). A tale proposito il giudice distrettuale ha escluso il beneficio con motivazione del tutto coerente al suddetto insegnamento evidenziando in primo luogo che la collaborazione con gli investigatori non era riferibile alla pe sona del ricorrente e che comunque la confessione era intervenuta in una fase avanzata del giudizio.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 18 settembre 2024
Consigliere estensore
Il Presi nte