Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41012 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41012 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/12/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in preambolo, con la quale la Corte di appello di Firenze ha confermato il dinieg o) NUMERO_DOCUMENTO NUMERO_DOCUMENTO delle circostanze attenuanti generiche con riferimento alla pena sentenza del Tribunale della stessa città in data 11 ottobre 2022 e, con un un motivo di ricorso, deduce violazione dell’art. 62-bis cod. pen. e vizio di motivazione in punto di rinnovato diniego del beneficio;
ritenuta la doglianza manifestamente infondata, siccome aspecifica;
ribadito che, in materia, il giudice del merito esprime un giudizio di fatt cui motivazione è parimenti insindacabile in sede di legittimità, purché sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli ind nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessi dell’esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, COGNOME, Rv. 271269; Sez. n. 3896 del 20/1/2016, COGNOME, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, COGNOME, Rv. 259899);
rilevato che la sentenza impugnata ha argomentato, mediante puntuale richiamo alla personalità negativa dell’imputato (del quale sono stati richiama precedenti di polizia), l’assenza di resipiscenza, infine la gravità della con in uno con l’assenza di elementi – allegati dalla difesa ovvero deducibili dagli – suscettibili di positiva valutazione e visto che tale motivazione manifestamente illogica – non è avversata dal ricorrente in modo specifico;
ritenuto, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che detta declaratoria segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spe processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugn (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della cassa del ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, i euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 10 ottobre 2024
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