Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4965 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4965 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a REGGIO CALABRIA il 13/07/1971
avverso la sentenza del 08/02/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in ordine al reato di truffa è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
invero, la Corte d’appello a pag. 9 della sentenza impugnata ha indicato le risultanze dell’istruttoria dibattimentale in forza delle quali è stata affermata l penale responsabilità della ricorrente in ordine al reato ascrittole;
ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata concessione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131 bis cod. pen. è manifestamente infondato in quanto omette di confrontarsi e di svolgere una critica argomentate avverso le ragioni che hanno condotto la Corte di merito a negare l’applicazione dell’istituto;
invero, i giudici del merito a pag. 10 della sentenza impugnata hanno indicato plurimi elementi che non consentono di applicare la causa di non punibilità, tra i quali il danno cagionato alla persona offesa e il fatto di aver approfittato delle condizioni di minorata difesa;
ritenuto che l’ultimo motivo di ricorso che contesta la mancata concessione delle attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda pag. 11 della sentenza impugnata), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decis o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (ex multis Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, COGNOME, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244; Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, COGNOME, Rv. 271269);
che invero, la Corte di merito ha ritenuto di escludere il beneficio in quanto modalità della condotta e il precedente specifico rendono manifesta la tenden della ricorrente a condotte di tal fatta;
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2024
Il Consigliere e ensore
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La Presidente