Attenuanti Generiche: La Cassazione Conferma il Diniego Basato sui Precedenti Penali
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre importanti chiarimenti sulla concessione delle circostanze attenuanti generiche, un tema centrale nel diritto penale che incide direttamente sulla determinazione della pena. La pronuncia in esame conferma un orientamento consolidato, secondo cui il giudice può legittimamente negare questo beneficio basandosi anche solo sui precedenti penali dell’imputato, in assenza di elementi di segno positivo.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente lamentava, in un unico motivo, la violazione di legge per due ragioni principali: la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche previste dall’art. 62-bis del codice penale e la mancata esclusione della recidiva che gli era stata contestata. La difesa sosteneva che la motivazione della corte territoriale su questi punti fosse carente o errata.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato su tutta la linea. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende. La decisione, sebbene concisa, si fonda su principi giurisprudenziali stabili e chiari.
Le Motivazioni: L’Analisi delle Circostanze Attenuanti Generiche
Il cuore della decisione riguarda il primo profilo del ricorso. I giudici di legittimità hanno ritenuto la motivazione della Corte d’Appello pienamente congrua e corretta. La Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: il diniego delle circostanze attenuanti generiche non richiede una motivazione complessa. Può essere legittimamente giustificato dalla semplice assenza di elementi o circostanze di segno positivo che inducano a una valutazione più favorevole dell’imputato.
In quest’ottica, i precedenti penali del soggetto agente assumono un valore decisivo. La Corte ha specificato che la loro presenza è un fattore che, di per sé, può essere sufficiente a escludere il beneficio, in quanto indice di una personalità non meritevole di un trattamento sanzionatorio più mite. Questa posizione è supportata da una lunga serie di precedenti giurisprudenziali che orientano i giudici di merito in tal senso.
Le Motivazioni: La Questione della Recidiva
Per quanto riguarda il secondo profilo del ricorso, relativo alla contestazione della recidiva, la Corte lo ha dichiarato inammissibile per una ragione puramente procedurale. I giudici hanno rilevato che la questione non era stata sollevata con uno specifico motivo d’appello nel precedente grado di giudizio. In assenza di una censura tempestiva davanti alla Corte d’Appello, la questione è preclusa e non può essere validamente proposta per la prima volta in sede di legittimità.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza in esame consolida due importanti lezioni pratiche per la difesa tecnica. In primo luogo, per sperare di ottenere il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è sufficiente criticare la presenza di elementi negativi (come i precedenti penali), ma è essenziale fornire al giudice elementi positivi concreti e specifici (come un buon comportamento processuale, un’attività lavorativa, un percorso di risocializzazione) su cui fondare la richiesta. In secondo luogo, la pronuncia sottolinea l’importanza strategica di formulare motivi di appello completi ed esaustivi, poiché le questioni non sollevate tempestivamente non potranno essere recuperate in Cassazione.
Un giudice può negare le circostanze attenuanti generiche basandosi solo sui precedenti penali dell’imputato?
Sì, la Corte di Cassazione conferma che l’assenza di elementi positivi, che può essere desunta anche solo dalla presenza di precedenti penali, è una motivazione sufficiente per giustificare legittimamente il diniego delle attenuanti generiche.
Cosa succede se un motivo di ricorso non viene presentato in Appello ma solo in Cassazione?
Se una specifica censura, come quella relativa alla recidiva in questo caso, non viene sollevata con un apposito motivo nel giudizio d’appello, la questione si considera preclusa e non può essere esaminata per la prima volta dalla Corte di Cassazione, che dichiarerà il motivo inammissibile.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile in Cassazione?
Quando la Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro, stabilita discrezionalmente dalla Corte, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 241 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 241 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il 28/08/1967
avverso la sentenza del 11/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME
considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui la difesa deduce violazione di legge con riguardo alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche ed all’omessa esclusione della recidiva contestata nei confronti dell’odierno ricorrente, è – sotto il primo profilo – manifestamente infondato a fronte di una motivazione che risulta congrua su entrambe le questioni (cfr., in particolare, pag. 4 della impugnata sentenza), poiché, da un lato, deve ribadirsi come il diniego delle circostanze attenuanti ex art. 62 -bis cod. pen. ben può essere legittimamente giustificato con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo (cfr. Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, COGNOME, Rv. 281590), potendosi in quest’ottica valorizzare anche i soli precedenti penali del soggetto agente (cfr., ad es., Sez. 3, n. 34947 dei 03/11/2020, S., Rv. 280444; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, COGNOME, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269); sotto il secondo profilo, precluso in assenza di un corrispondente motivo d’appello contenente una specifica censura su tale aspetto;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2024.