Attenuanti generiche negate: la Cassazione fa il punto sui precedenti penali
Le attenuanti generiche rappresentano uno strumento fondamentale per l’individualizzazione della pena, consentendo al giudice di adeguarla alla specificità del caso concreto. Tuttavia, la loro concessione non è automatica. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce come i precedenti penali, specialmente se specifici, possano legittimamente precludere questo beneficio, delineando il peso della personalità del reo nella valutazione giudiziale.
I fatti del caso: un ricorso per cassazione contro la condanna
Il caso trae origine dal ricorso di un individuo condannato per violazione della normativa sugli stupefacenti (art. 73, d.P.R. 309/1990). L’imputato si rivolgeva alla Suprema Corte lamentando due aspetti principali della sentenza di secondo grado: l’eccessività del trattamento sanzionatorio e, soprattutto, il diniego delle attenuanti generiche.
Inoltre, il ricorrente contestava il mancato riconoscimento dell’ipotesi di reato di lieve entità, una doglianza che, tuttavia, la Corte ha immediatamente dichiarato inammissibile. La ragione risiede in un principio cardine del processo penale: non è possibile introdurre per la prima volta in sede di legittimità motivi che non erano stati sottoposti al giudice d’appello.
La decisione della Corte sul diniego delle attenuanti generiche
Il cuore della pronuncia riguarda la seconda doglianza. La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il motivo di ricorso, confermando la correttezza della decisione dei giudici di merito di negare le attenuanti generiche.
La motivazione del diniego si è basata su un elemento preciso: i precedenti penali specifici e infraquinquennali dell’imputato. Secondo la Corte, tali precedenti non sono un mero dato anagrafico, ma un indicatore cruciale che “connota negativamente la personalità del ricorrente”. Questo elemento conferisce al suo profilo un “specifico rilievo criminologico” nel settore degli stupefacenti, rendendo la concessione del beneficio inappropriata.
La Corte ha anche validato la congruità della pena base inflitta, appena superiore al minimo edittale, giustificata da elementi concreti come la notevole quantità di sostanza stupefacente (da cui erano ricavabili 500 dosi), il suo grado di purezza e il rinvenimento di una cospicua somma di denaro contante.
Le motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione ha ribadito un principio consolidato, rafforzato dalla riforma dell’art. 62-bis del codice penale. Oggi, per la concessione delle attenuanti generiche, non è più sufficiente l’assenza di precedenti penali (lo stato di incensuratezza). È invece necessaria la presenza di elementi di segno positivo che giustifichino una mitigazione della pena.
Di conseguenza, il giudice può legittimamente negare il beneficio basandosi sull’assenza di tali elementi positivi, oppure, come nel caso di specie, sulla presenza di elementi negativi di particolare rilievo. I precedenti penali per reati della stessa indole, commessi a breve distanza di tempo, sono considerati un fattore decisivo. Essi dimostrano una persistenza nel delinquere che osta alla concessione di un trattamento sanzionatorio più mite.
Le conclusioni e le implicazioni pratiche
L’ordinanza in esame offre una chiara indicazione pratica: la valutazione per la concessione delle attenuanti generiche è un giudizio complesso che va oltre la semplice analisi del fatto-reato. La personalità dell’imputato, desumibile anche e soprattutto dalla sua storia criminale, gioca un ruolo preponderante.
Per la difesa, ciò significa che per ottenere il beneficio non basta evidenziare l’assenza di elementi negativi, ma è cruciale portare all’attenzione del giudice elementi positivi concreti e rilevanti. Per l’imputato, questa decisione sottolinea come la recidiva specifica rappresenti un ostacolo quasi insormontabile non solo ai fini dell’aumento di pena, ma anche per l’accesso a benefici come le attenuanti generiche.
È possibile presentare un motivo di ricorso per la prima volta in Cassazione?
No, la Corte di Cassazione ha ribadito che un motivo non dedotto nel giudizio di appello non può essere presentato per la prima volta in sede di legittimità, e pertanto è inammissibile.
I precedenti penali sono sufficienti a negare le attenuanti generiche?
Sì, secondo la Corte i precedenti penali, soprattutto se specifici e recenti, possono essere un motivo legittimo per negare le attenuanti generiche. Essi infatti indicano una personalità incline a delinquere che non merita un trattamento sanzionatorio più mite.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente, quest’ultimo viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, il cui importo viene fissato equitativamente dal giudice.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21053 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21053 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 14/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME CODICE_FISCALE nato il 15/08/1970
avverso la sentenza del 12/06/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all’ 73, comma 1, d.P.R.309/1990, lamentando il mancato riconoscimento dell’ipotesi della lieve entità e, con il secondo motivo, eccessività del trattamento sanzionatorio e diniego d circostanze attenuanti generiche.
In data 26/02/2025 il ricorrente ha presentato una memoria con la quale ha ulteriorment illustrato le censure già esposte con il ricorso per cassazione.
Secondo quanto si evince dalla sintesi dei motivi d’appello di cui alla sentenza impugnata, prima censura non è stata dedotta in appello. Né il ricorrente ha contestato la completezza de predetta sintesi, deducendo di avere in realtà devoluto alla cognizione del giudice di seco grado la doglianza in disamina. Quest’ultima è pertanto inammissibile, a norma dell’art. 6 comma, 3 cod. proc. pen.
In ordine alla seconda doglianza, in relazione al trattamento sanzionatorio, il giudice a con motivazione congrua ed esente da vizi logici, ha ritenuto non sproporzionata la pena base discostata di poco dal minimo edittale, determinata dal primo giudice, in relazione al ponderale della sostanza stupefacente detenuta e al suo grado di purezza, da cui sono estraibi 500 dosi, e tenuto conto anche del rinvenimento di una cospicua somma di danaro in contanti, pena base a cui è stato applicato l’aumento di 2/3 per la contestata recidiva specif infraquinquennale e la riduzione per la scelta del rito.
Inoltre, si osserva che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche pu essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segn positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il dl. 23 maggio n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensur dell’imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489). Né è necessario che il giudic prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o ri dagli atti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione specifiche considerazioni mosse sul punto dall’interessato (Sez.3, n. 2233 del 17/06/2021 Rv. 28269). Nel caso in disamina, il giudice ha fatto riferimento ai precedenti penali di gravato il ricorrente, che si riferiscono a reati specifici ed infraquinquennali, ciò che negativamente la personalità del ricorrente conferendole uno specifico rilievo criminologico settore in disamina, preclusivo alla concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile e a norma dell’art. 616 cod. proc. pen. declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa d ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) – segue l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 14 marzo 2025
COGNOME Consigliere estensore
Il Presidente
NOME tric COGNOME
NOME COGNOME