Attenuanti Generiche: Il Pentimento Post-Reato Non Sempre Basta
Le attenuanti generiche, previste dall’articolo 62-bis del codice penale, rappresentano uno strumento fondamentale a disposizione del giudice per adeguare la pena alla specifica realtà del caso concreto. Tuttavia, la loro concessione non è mai automatica. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce come il pentimento, le scuse e il risarcimento del danno, pur essendo elementi positivi, possano non essere sufficienti a giustificare uno sconto di pena di fronte a reati di eccezionale gravità e ferocia.
I Fatti del Caso
Il caso analizzato riguarda un uomo condannato in primo e secondo grado per reati molto gravi, tra cui il tentato omicidio, commessi ai danni della sua ex-moglie e del presunto nuovo compagno di lei. La Corte d’Appello aveva confermato una pena severa, negando la concessione delle attenuanti generiche.
L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, lamentando un vizio di motivazione. A suo dire, la Corte d’Appello non avrebbe adeguatamente considerato una serie di elementi a suo favore, quali:
* La sua condizione di incensurato.
* La dedizione al lavoro e alla famiglia prima dei fatti.
* Il crollo emotivo e psicologico seguito alla fine del matrimonio.
* Il percorso di ravvedimento intrapreso dopo il reato.
* Le scuse rivolte alle vittime e il versamento di un primo, seppur minimo, risarcimento economico.
La Decisione della Corte di Cassazione sulle attenuanti generiche
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e aspecificità. Secondo gli Ermellini, il ricorrente non si è confrontato efficacemente con le argomentazioni della sentenza impugnata. La Corte d’Appello, infatti, aveva esaminato approfonditamente il motivo di appello relativo alle attenuanti generiche, fornendo una motivazione congrua e non illogica per il suo diniego.
Le Motivazioni: Perché sono state negate le attenuanti generiche?
Il cuore della decisione risiede nel bilanciamento tra gli elementi favorevoli e quelli sfavorevoli all’imputato. La Cassazione ha confermato la correttezza del ragionamento della Corte territoriale, la quale ha ritenuto che gli elementi negativi fossero nettamente prevalenti.
In particolare, sono stati considerati decisivi:
1. La Condotta Violenta Pregressa: È emersa una storia di violenza da parte dell’uomo nei confronti della moglie e dei figli, indicativa di una personalità incline alla prevaricazione.
2. La Gravità e Ferocia dei Fatti: Le aggressioni sono state di particolare gravità e ferocia, un dato oggettivo che pesa enormemente nella valutazione complessiva.
3. L’Ostinazione nell’Accusa: L’imputato ha continuato a sostenere, senza prove e contro la smentita degli interessati, che le vittime fossero amanti, dimostrando una mancata piena revisione critica del proprio agito.
La Corte ha ribadito un principio consolidato: il giudice di merito, nel decidere sulle attenuanti generiche, esprime un giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimità, a patto che sia motivato in modo non contraddittorio. Non è necessario che il giudice analizzi ogni singolo elemento dedotto dalla difesa, ma è sufficiente che si concentri su quelli ritenuti decisivi per la sua valutazione.
Conclusioni
Questa ordinanza offre un’importante lezione pratica: la condotta tenuta dopo il reato, come il pentimento o il risarcimento, è certamente un fattore rilevante, ma non opera come un automatismo per ottenere uno sconto di pena. La valutazione del giudice deve essere complessiva e deve tenere conto, in primo luogo, della gravità del fatto commesso e della personalità del reo. In presenza di crimini caratterizzati da estrema violenza e ferocia, gli elementi positivi successivi possono essere ritenuti recessivi e insufficienti a giustificare la concessione delle attenuanti generiche.
Il pentimento e il risarcimento del danno garantiscono la concessione delle attenuanti generiche?
No. Secondo la Corte, il pentimento e il risarcimento sono elementi che il giudice valuta, ma non garantiscono automaticamente la concessione delle attenuanti. La loro importanza viene bilanciata con altri fattori, in particolare la gravità del reato e la personalità dell’imputato.
Per quale motivo principale la Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile per manifesta infondatezza, poiché non si confrontava adeguatamente con la motivazione della sentenza d’appello. Quest’ultima aveva già ponderato e ritenuto prevalenti gli elementi negativi (come la gravità e la ferocia della condotta) rispetto a quelli positivi proposti dalla difesa.
Il giudice deve analizzare ogni singolo elemento a favore dell’imputato per negare le attenuanti generiche?
No, non è necessario. La Corte ha ribadito il principio secondo cui è sufficiente che il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti per la sua decisione, senza dover esaminare analiticamente ogni singolo punto, purché la motivazione sia logica e non contraddittoria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9068 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9068 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato in ALBANIA il 16/02/1968
avverso la sentenza del 06/06/2024 della Corte d’appello di Bologna
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che COGNOME per mezzo del suo difensore avv. NOME COGNOME ha proposto ricorso contro la sentenza emessa in data 06 giugno 2024 con cui la Corte di appello di Bologna, riformando parzialmente la sentenza di primo grado, lo ha condannato alla pena di anni nove e mesi sei di reclusione (a cui veniva aggiunta la pena di un anno di reclusione per altri reati ritenuti uniti per continuazione), per il reato di cui agli art. 56, 575 cod. pen. ed altri, commessi il 22/02/2022 in danno della propria ex-moglie e del suo supposto nuovo compagno;
rilevato che il ricorrente deduce il vizio di motivazione in relazione all’art. 62-bis cod. pen., per avere la Corte di appello negato la concessione delle attenuanti generiche senza tenere conto degli elementi favorevoli indicati nell’atto di appello, quali la sua incensuratezza, nonostante l’età, la sua dedizione al lavoro e alla famiglia negli anni precedenti il fatto, il crollo emotivo e psicologico conseguente alla fine del matrimonio, l’atteggiamento ammissivo tenuto dopo il fatto e il percorso di ravvedimento interiore già intrapreso, e che lo aveva portato a chiedere scusa alle vittime e ad elargire loro un minimo risarcimento economico;
ritenuto che il ricorso sia inammissibile per manifesta infondatezza e aspecificità, in quanto non si confronta con la sentenza impugnata, che ha esaminato approfonditamente il relativo motivo di appello e lo ha ritenuto infondato, con motivazione congrua e non illogica, soprattutto evidenziando che, nonostante la condotta tenuta dal ricorrente dopo il fatto, seguendo un percorso per uomini maltrattanti e provvedendo ad un iniziale risarcimento del danno, sono prevalenti gli elementi negativi che ostano alla concessione delle richieste attenuanti, in particolare la condotta violenta da lui sempre tenuta contro la moglie e i figli, la ripetuta affermazione contro le vittime di essere amanti, nonostante l’assenza di prove e la smentita degli interessati, la rilevante gravità e la ferocia delle aggressioni compiute;
ritenuto che debba applicarsi il consolidato principio di questa Corte, secondo cui «In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269), e che,
peraltro, «In tema di circostanze, ai fini del diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli att ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall’interessato.» (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Rv. 282693);
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, essendo il lamentato vizio di motivazione palesemente insussistente, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.pen. e alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale, in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20 febbraio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente