Attenuanti generiche e precedenti penali: la guida alla sentenza
Le attenuanti generiche rappresentano uno degli strumenti più rilevanti nelle mani del giudice per adeguare la pena alla reale entità del fatto e alla personalità del reo. Tuttavia, la loro concessione non è automatica e può scontrarsi con la storia giudiziaria dell’imputato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti di questo beneficio e l’importanza della specificità dei motivi di ricorso.
I fatti di causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un cittadino avverso una sentenza della Corte d’Appello che ne confermava la responsabilità penale. L’imputato lamentava, tra i vari motivi, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche previste dall’art. 62-bis del Codice Penale. Secondo la difesa, i giudici di merito non avrebbero valutato correttamente tutti gli elementi del caso, limitandosi a una visione parziale della vicenda.
La decisione della Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici di legittimità hanno rilevato che il primo motivo di doglianza era privo di specificità, limitandosi a riprodurre censure già esaminate e correttamente respinte dal giudice di merito. Per quanto riguarda il secondo motivo, relativo alle attenuanti generiche, la Cassazione ha ritenuto la motivazione della Corte territoriale assolutamente congrua e logica.
Le motivazioni
Le motivazioni della sentenza si fondano su due pilastri giuridici essenziali. In primo luogo, la Corte ha ribadito che il ricorso in Cassazione non può essere una mera ripetizione di quanto già sostenuto in appello. Se il giudice di merito ha già fornito risposte giuridicamente corrette, il ricorrente deve contestare specificamente tali argomenti, pena l’inammissibilità.
In secondo luogo, il diniego delle attenuanti generiche è stato legittimamente motivato dai precedenti penali dell’imputato. La giurisprudenza consolidata stabilisce che la personalità negativa del reo, emergente dal certificato penale, può essere considerata un elemento ostativo preponderante. In presenza di una storia criminale significativa, il giudice non è obbligato a cercare altri elementi positivi, potendo fondare il rigetto del beneficio esclusivamente sulla recidiva o sui precedenti.
Le conclusioni
Le conclusioni della Corte evidenziano che la condotta processuale e la storia personale dell’imputato sono determinanti per l’esito del giudizio. La dichiarazione di inammissibilità ha comportato non solo il rigetto delle pretese difensive, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende. Questa decisione sottolinea come la strategia difensiva debba sempre confrontarsi con il dato oggettivo dei precedenti penali, che rimangono un ostacolo concreto al riconoscimento di benefici di legge.
Cosa succede se il ricorso in Cassazione è troppo generico?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile se si limita a riprodurre le stesse critiche già respinte nei precedenti gradi di giudizio senza aggiungere nuovi elementi concreti di censura.
I precedenti penali impediscono sempre le attenuanti generiche?
Non necessariamente, ma il giudice può considerarli un elemento ostativo prevalente se dimostrano una personalità negativa che non merita una riduzione della pena.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Oltre alle spese processuali, il ricorrente è solitamente condannato a versare una somma pecuniaria, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42760 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42760 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME NOME a PATTI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/10/2022 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il primo motivo è inammissibile, in quanto privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, i particolare, pag.2 sulla ritenuta responsabilità per il reato contestato), rispetto ai quali il ricorrente propone censure meramente contestative e prive di concretezza.
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato; la Corte territoriale, con motivazione congrua e logica, ha negato la concessione RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche a cagione dei precedenti iDenali; Ha, quindi, ritenuto elemento ostativo preponderante la personalità negativa dell’imputato, quale emergente dal certificato penale (Cfr. in merito alla sufficienza dei precedenti penali dell’imputato quale elemento preponderante ostativo alla concessione RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche, Sez.2, n.3896 del 20/01/2016, Rv.265826; Sez.1, n.12787 del 05/12/1995, Rv.203146).
Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso, 8/9/2023