Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45212 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45212 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Sautl:o NOME, ritenuto responsabile, nelle conformi sentenze di merito, del reato di cui all’art. 73, co. 5, d.P.R. n. 309 del 1990, perché illecitamente deteneva sostanza stupefacente di tipo cocaina.
Rilevato che il ricorrente lamenta: 1. Erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; 2. Violazione di legge in relazione agli artt. 132 e 133 cod. pen
Considerato, quanto al primo motivo di ricorso, che la sentenza è sorretta da conferente apparato argomentativo, avendo la Corte di merito posto a fondamento del diniego del beneficio la negativa personalità dell’imputato, gravato da plurimi precedenti specifici (in termini Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME Cotiis, Rv. 265826:«In tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la “ratio” della disposizione di cui all’art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l’indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti; ne deriva che queste ultime possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell’imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità»).
Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che nel giudizio di cassazione è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione, come nel caso in esame, non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
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