Attenuanti generiche: quando i precedenti penali superano la giovane età
Il riconoscimento delle attenuanti generiche rappresenta uno degli aspetti più delicati della commisurazione della pena. Spesso si ritiene che la giovane età di un imputato possa, da sola, giustificare uno sconto di pena, ma la giurisprudenza di legittimità chiarisce che tale elemento deve essere bilanciato con la storia criminale complessiva del soggetto.
Il caso in esame
Un giovane imputato ha proposto ricorso per cassazione contestando il mancato riconoscimento delle circostanze previste dall’art. 62-bis del codice penale. La difesa sosteneva che la Corte d’Appello non avesse dato il giusto peso alla giovane età del ricorrente, omettendo di applicare la riduzione della pena.
La valutazione delle attenuanti generiche nel giudizio di legittimità
La Suprema Corte ha analizzato la struttura del ricorso, rilevando come i motivi addotti fossero una mera riproposizione di quanto già discusso e risolto nel grado precedente. La Corte d’Appello aveva infatti già motivato in modo logico e coerente il diniego delle attenuanti generiche, ponendo l’accento non solo sulla giovane età, ma soprattutto sulla gravità del profilo criminale dell’imputato.
Precedenti penali e capacità a delinquere
Il punto centrale della decisione risiede nella valutazione della capacità a delinquere. La presenza di una precedente condanna per numerosi reati e una pluralità di precedenti penali sono stati ritenuti elementi ostativi insuperabili. In questo contesto, la giovane età perde la sua forza attenuante di fronte a una condotta di vita già segnata da ripetute violazioni della legge penale.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte di Cassazione si fondano sulla natura del ricorso, giudicato inammissibile perché privo di elementi di novità o di vizi logici nella sentenza impugnata. I giudici hanno evidenziato che la Corte d’Appello ha operato un corretto bilanciamento tra i fattori soggettivi, ritenendo che la recidività e la frequenza dei reati commessi fossero prevalenti rispetto al dato anagrafico. La reiterazione di censure già adeguatamente confutate impedisce l’accesso al vaglio di legittimità, rendendo il ricorso manifestamente infondato.
Le conclusioni
Le conclusioni del provvedimento sanciscono l’inammissibilità del ricorso e la conseguente condanna del ricorrente. Oltre alle spese processuali, è stata inflitta una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Questa decisione ribadisce un principio fondamentale: le attenuanti generiche non sono un automatismo legato all’età, ma il frutto di una valutazione globale della personalità del reo e della sua condotta passata, che non può prescindere dall’analisi dei precedenti penali.
La giovane età garantisce sempre l’applicazione delle attenuanti generiche?
No, la giovane età è un elemento valutabile ma può essere superata dalla presenza di numerosi precedenti penali che dimostrano una spiccata capacità a delinquere.
Cosa accade se il ricorso in Cassazione ripropone motivi già respinti in Appello?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile in quanto non presenta nuovi elementi di diritto o vizi logici, limitandosi a contestare valutazioni di merito già correttamente motivate.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese del procedimento e, solitamente, al versamento di una somma tra i mille e i tremila euro alla Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45034 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45034 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a CARPI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di NOME;
OSSERVA
Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si censura l’omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è riproduttivo di identica censura. adeguatamente confutata dalla Corte di appello che, pur prendendo in considerazione la giovane età del ricorrente, ha messo in rilievo la precedente condanna per numerosi reati e la pluralità di precedenti penali tale da giustificar la mancata concessione delle attenuanti richieste;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/10/2023.