Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31643 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31643 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME ( CUI 05TL8MC ) nato il 30/08/1998
avverso la sentenza del 03/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da NOME COGNOME ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di tentato furto in abitazione aggravato.
Rilevato che le doglianze proposte, limitate al solo trattamento sanzionatorio, riguardano la mancata applicazione delle attenuanti generiche e dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., la violazione dell’art. 133 cod. pen.
Considerato l’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. è stata negata sulla base di considerazioni del tutto corrette in diritto e coerenti con le risultanze probatorie richiamate in sentenza, alla luce del valore economico delle cose oggetto dell’azione predatoria – di non scarso rilievo – della entità del complessivo pregiudizio arrecato alla persona offesa e del patimento morale cagionato alla vittima, elementi tutti apprezzati con argomentare scevro da incongruenze logiche, tale da portare la decisione adottata in parte qua al riparo da censure prospettabili in sede di legittimità.
Considerato che il profilo riguardante la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è sostenuto da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza la negativa personalità dell’imputato, gravato da plurimi precedenti penali, anche specifici, la mancanza di resipiscenza, la gravità del fatto;
considerato che la giustificazione prodotta è conforme ai criteri ermeneutici stabiliti in sede di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826 -01:”In tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la “ratio” della disposizione di cui all’art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l’indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti; ne deriva che queste ultime possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell’imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità”).
Considerato, quanto alla lamentata violazione dell’art. 133 cod. pen., che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 04/02/2014, COGNOME, Rv. 259142).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14 luglio 2025
Il Consigliere estensore nte