Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29402 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29402 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CIVITELLA DI ROMAGNA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Bologna del 22 giugno 2023, che ha confermato la decisione resa dal G.U.P. del Tribunale di Forlì il 20 novembre 2019, con cui NOME COGNOME era stato condannato alla pena di anni 1 e mesi 2 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 2 del d.lgs.. n. 74 del 2000, commesso il 22 settembr 2015 in Bertinoro.
Rilevato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si censura il diniego delle attenuanti gener e la dosimetria della pena, è manifestamente infondato, avendo al riguardo la Corte di appello rimarcato, in maniera non irragionevole, i numerosi precedenti penali, anche specifici, a caric dell’imputato, evidenziando altresì che il primo giudice aveva già applicato una pena base prossima al minimo edittale, non riconoscendo peraltro la contestata recidiva rispetto al pregresse condanne riportate dall’imputato, stante la risalenza delle relative condotte, mentr la specificità dei precedenti è stata evidentemente considerata per le c:ondanne successive che, per quanto irrilevanti ai sensi dell’art. 99 cod. pen., non lo sono ai sensi dell’art. 133 cod.
Evidenziato che, in presenza di valutazioni non manifestamente illogiche, non vi è spazio per l’accoglimento delle obiezioni difensive, che sollecitano, peraltro in termini non adeguatament specifici, differenti apprezzamenti di merito non consentiti in sede di legittimità, a ciò doven solo aggiungere che, nell’atto di appello, non erano stati adeguatamente illustrati i pro suscettibili di positivo apprezzamento che avrebbero giustificato un ridimensionamento della pena, risultando generico il richiamo al corretto comportamento processuale dell’imputato, non essendo tale la scelta del rito abbreviato, che già comporta una premiale riduzione di pena.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che al declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere d pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 24 maggio 2024.