La Negazione delle Attenuanti Generiche: Il Peso dei Precedenti Penali
Le attenuanti generiche, previste dall’articolo 62-bis del codice penale, rappresentano uno strumento fondamentale a disposizione del giudice per adeguare la pena alla specifica situazione del reo. Tuttavia, la loro concessione non è automatica. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la valutazione del giudice, specialmente in presenza di precedenti penali, sia decisiva. Analizziamo come un passato criminale possa precludere l’accesso a questo beneficio.
I Fatti del Caso
Un individuo, condannato in primo e secondo grado per il reato di sostituzione di persona (art. 494 c.p.), ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione. L’unico motivo di doglianza riguardava la presunta mancanza di motivazione da parte della Corte d’Appello nel negargli la concessione delle attenuanti generiche. Secondo la difesa, il giudice non avrebbe adeguatamente considerato gli elementi a favore dell’imputato, limitandosi a una valutazione sommaria.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e manifestamente infondato. Con questa decisione, non solo ha confermato la sentenza di condanna, ma ha anche ribadito un importante principio giurisprudenziale sulla motivazione del diniego delle attenuanti generiche. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché le Attenuanti Generiche Sono State Negate?
Il cuore della decisione risiede nel principio secondo cui il giudice di merito non è tenuto a un’analisi minuziosa di ogni singolo elemento, favorevole o sfavorevole, emerso nel processo. Per motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente che il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva correttamente valorizzato i precedenti penali dell’imputato. Questo elemento è stato considerato prevalente e sufficiente a giustificare la non concessione del beneficio. La Cassazione ha sottolineato che una motivazione di questo tipo, purché priva di evidenti illogicità, è pienamente legittima. La presenza di un passato criminale, infatti, offre un quadro della personalità dell’imputato che il giudice può legittimamente ritenere incompatibile con una valutazione positiva ai fini della riduzione della pena.
Conclusioni: L’Importanza della Motivazione nel Diniego delle Attenuanti Generiche
L’ordinanza in esame consolida un orientamento chiaro: i precedenti penali costituiscono un ostacolo significativo per ottenere le attenuanti generiche. La decisione del giudice di merito di fondare il proprio diniego su tale elemento è considerata una motivazione valida e sufficiente, senza che sia necessario confutare ogni altro argomento difensivo. Questa pronuncia riafferma la discrezionalità del giudice nel valutare la personalità complessiva dell’imputato e sottolinea come il percorso di vita di un individuo, attestato dai suoi precedenti, giochi un ruolo cruciale nel bilanciamento della pena.
Avere precedenti penali impedisce sempre di ottenere le attenuanti generiche?
No, non lo impedisce in modo automatico, ma secondo questa ordinanza, i precedenti penali sono un elemento decisivo che il giudice può legittimamente utilizzare per motivare il diniego del beneficio, ritenendoli prevalenti su altri aspetti favorevoli.
Per negare le attenuanti generiche, il giudice deve analizzare tutti gli argomenti della difesa?
No. La Corte di Cassazione ha ribadito che è sufficiente che il giudice faccia riferimento agli elementi considerati decisivi (come i precedenti penali). Gli altri argomenti a favore dell’imputato si considerano implicitamente superati da tale valutazione, purché la motivazione sia esente da vizi logici.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
Comporta che il ricorso non viene esaminato nel merito. Di conseguenza, la decisione impugnata diventa definitiva e, come nel caso di specie, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31351 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31351 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DELLA CORTE COGNOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della COGNOME di Appello di Milano, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile del reato di cui ali’ art. 494 cod. pen;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta la mancanza di motivazione della sentenza, in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti di cui all’articolo 62-bis cod.pen., non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 3 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa COGNOME, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli rite decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tal valutazione. In particolare, nel caso di specie sono stati valorizzati i precedenti penali del ricorrente;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10 aprile 2024
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Il Consigliere estensore
Il Presidente