Attenuanti Generiche: La Cassazione Sancisce l’Importanza dei Precedenti Penali
La concessione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli strumenti più significativi a disposizione del giudice per personalizzare la pena, adattandola alla specifica situazione del reo e del fatto commesso. Tuttavia, la discrezionalità del giudice non è illimitata. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: i precedenti penali, soprattutto se specifici, possono costituire un ostacolo insormontabile alla concessione di tale beneficio, anche di fronte a elementi potenzialmente favorevoli come la giovane età o il disagio sociale. Analizziamo insieme questa importante pronuncia.
I Fatti del Caso: Dal Furto alla Decisione della Cassazione
Il caso ha origine da una condanna per furto. Inizialmente contestato come furto aggravato, il reato è stato poi derubricato in furto semplice dal Tribunale di Macerata, con una decisione confermata dalla Corte d’Appello di Ancona. L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, sollevando due questioni principali: un presunto errore nella valutazione delle prove che avevano portato alla sua identificazione e, soprattutto, la mancata concessione delle attenuanti generiche.
L’analisi della Corte: perché le attenuanti generiche sono state negate
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, respingendo entrambe le doglianze del ricorrente. Per quanto riguarda il primo motivo, relativo alla presunta violazione delle norme sulla valutazione della prova (art. 192 c.p.p.), i giudici hanno chiarito che tale inosservanza non è sanzionata con la nullità e, pertanto, non può essere fatta valere nei modi proposti. Inoltre, l’identificazione non si basava solo su fotogrammi di un video, ma sul riconoscimento certo effettuato da un agente di polizia che già conosceva l’imputato per precedenti fotosegnalamenti.
Il cuore della decisione, tuttavia, risiede nel secondo motivo. La Corte ha ritenuto manifestamente infondata la richiesta di attenuanti generiche. Sebbene elementi come la giovane età e un presunto disagio socio-economico fossero presenti, questi sono stati considerati recessivi rispetto alla “personalità delinquenziale” dell’imputato. I suoi numerosi precedenti penali, specificamente per reati contro il patrimonio, sono stati interpretati come un chiaro indicatore di una “accentuata predisposizione” a commettere delitti, un elemento che giustifica pienamente il diniego delle attenuanti.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte si fonda su un bilanciamento tra gli elementi favorevoli e quelli sfavorevoli al reo. Le attenuanti generiche non sono un diritto automatico, ma una concessione che il giudice opera dopo un’attenta valutazione complessiva della personalità dell’imputato e delle circostanze del reato. In questo quadro, i precedenti penali assumono un peso determinante. Essi non sono un mero dato statistico, ma la prova concreta di una persistente inclinazione a violare la legge.
La Corte ha specificato che la presenza di una spiccata tendenza a delinquere, come dimostrato dai plurimi precedenti, rivela una maggiore pericolosità sociale che il giudice non può ignorare. Di conseguenza, il diniego delle attenuanti non è stato considerato illogico o immotivato, ma una coerente applicazione dei principi che regolano la commisurazione della pena. La giovane età, in questo contesto, non è sufficiente a giustificare un trattamento più mite quando è controbilanciata da un curriculum criminale già significativo.
Conclusioni
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione: la valutazione per la concessione delle attenuanti generiche è un processo complesso in cui il passato criminale dell’imputato gioca un ruolo cruciale. La decisione della Cassazione rafforza il principio secondo cui la predisposizione al delitto, evidenziata da precedenti condanne, è un fattore preponderante che può legittimamente portare il giudice a negare qualsiasi beneficio, anche in presenza di altre circostanze che, isolate, potrebbero suggerire clemenza. Questo orientamento sottolinea l’importanza di una valutazione completa della personalità del reo, al di là dei singoli elementi favorevoli.
Perché il motivo di ricorso sulla violazione delle norme di valutazione della prova è stato respinto?
È stato respinto perché l’inosservanza dell’art. 192 del codice di procedura penale non è una violazione sanzionata con la nullità, e quindi non può essere usata per contestare la sentenza con le modalità scelte dal ricorrente. Inoltre, la prova non si basava solo su filmati, ma su un riconoscimento affidabile da parte di un agente di polizia che conosceva già l’imputato.
Perché la Corte ha negato la concessione delle attenuanti generiche nonostante la giovane età e il disagio socio-economico dell’imputato?
La Corte le ha negate perché ha ritenuto prevalente la personalità delinquenziale dell’imputato, dimostrata dai suoi numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio. Questi precedenti indicavano una spiccata predisposizione a delinquere, un fattore considerato più grave e decisivo rispetto agli elementi favorevoli.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12873 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12873 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/03/2024
ORDINANZA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/05/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
-Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Ancona del 30 maggio 2023 ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale di Macerata in ordine al reato di furto semplice (art.624 cod.pen.) così derubricata la originaria contestazione di furto aggravato, (artt.624 e 625 n.2 cod. pen.).
Ritenuto che il primo motivo – con cui il ricorrente lamenta violazione di legge processuale e vizio di motivazione in punto di affermazione di penale responsabilità, – è manifestamente infondato, in quanto i limiti all’ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, ai sensi del predetto art. 606, comma 1, lett. c), giacché l’inosservanza dell’art. 192 cod. proc. pen. non è in tal modo sanzionata (Sez. U n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027). Il motivo non si confronta peraltro con la sentenza impugnata che specifica che la prova incriminatrice non si fonda tanto sui fotogrammi estrapolati dal filmato, quanto sull’attendibile riconoscimento effettuato dall’agente di P.G. che ha operato l’identificazione sulla diretta visione delle immagini di registrazione, certo dell’identificazione grazie alla pregressa conoscenza che ha dell’imputato in ragione di due precedenti fotosegnalannenti.
Ritenuto che il secondo motivo – con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche – è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (pagg. 3 e 4: pur in presenza di elementi favorevoli al reo come la giovane età ed il presumibile disagio socio-economico, il diniego delle attenuanti generiche si giustifica alla luce della personalità delinquenziale dell’imputato, provata dai suoi plurimi precedenti che denotano un’accentuata predisposizione dello stesso a commettere delitti contro il patrimonio).
Rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 13/03/2024