Attenuanti Generiche: La Cassazione e il Peso dei Precedenti Penali
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli aspetti più discrezionali del giudizio penale, permettendo al giudice di adeguare la pena alla specifica situazione personale dell’imputato. Tuttavia, questa discrezionalità non è illimitata. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce come la presenza di un curriculum criminale significativo possa precludere la concessione di tale beneficio, anche in presenza di altre circostanze attenuanti come il vizio parziale di mente. Analizziamo insieme la decisione.
Il Caso: Ricorso contro la Condanna per Resistenza
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda un individuo condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, previsto dall’art. 337 del codice penale. L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, non contestando la sua colpevolezza, ma focalizzando le sue doglianze esclusivamente sul trattamento sanzionatorio. In particolare, il ricorrente lamentava la mancata concessione delle attenuanti generiche, ritenendo la pena eccessivamente severa.
La Decisione della Corte sulle Attenuanti Generiche
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su una motivazione chiara e lineare: il motivo di ricorso è stato giudicato generico e non in grado di confrontarsi efficacemente con le ragioni esposte dalla Corte d’Appello. Quest’ultima, infatti, aveva già operato un attento bilanciamento delle circostanze presenti nel caso di specie.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha evidenziato come la decisione del giudice di merito fosse immune da vizi logici o giuridici. La Corte d’Appello aveva correttamente riconosciuto l’esistenza di un’attenuante specifica, ovvero il vizio parziale di mente, ritenendola addirittura prevalente sull’aggravante della recidiva contestata.
Tuttavia, questo non è stato sufficiente per la concessione delle attenuanti generiche. La motivazione del diniego risiedeva in due elementi cruciali:
1. I plurimi precedenti penali: Il passato criminale dell’imputato è stato considerato un fattore ostativo, indicativo di una personalità non meritevole di un’ulteriore riduzione di pena.
2. L’assenza di elementi positivi di valutazione: Oltre ai precedenti, non sono emersi altri elementi favorevoli alla posizione dell’imputato che potessero giustificare la concessione del beneficio.
In sostanza, il ricorso è stato respinto perché non ha saputo scalfire la logicità di questa valutazione, limitandosi a censure generiche senza offrire argomenti concreti capaci di mettere in discussione l’analisi del giudice d’appello.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale in materia di trattamento sanzionatorio: la concessione delle attenuanti generiche è una facoltà discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio deve essere motivato. La presenza di precedenti penali costituisce un elemento di valutazione di primaria importanza che, se non controbilanciato da significativi elementi positivi, può legittimamente portare al diniego del beneficio. Per chi intende contestare tale diniego in Cassazione, è indispensabile formulare un ricorso specifico e puntuale, che attacchi le fondamenta logiche della decisione impugnata, anziché limitarsi a una generica richiesta di clemenza.
La presenza di un vizio parziale di mente garantisce automaticamente la concessione delle attenuanti generiche?
No. In questo caso, nonostante il vizio parziale di mente sia stato riconosciuto come attenuante prevalente sulla recidiva, le attenuanti generiche sono state negate a causa dei plurimi precedenti dell’imputato e dell’assenza di altri elementi positivi di valutazione.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché le censure erano generiche e non si confrontavano specificamente con le motivazioni della decisione impugnata, la quale aveva già adeguatamente giustificato la non concedibilità delle attenuanti generiche.
Quali elementi ha considerato il giudice per negare le attenuanti generiche?
Il giudice ha negato le attenuanti generiche basandosi su due elementi principali: i plurimi precedenti penali del ricorrente e l’assenza di elementi di valutazione positivi a suo favore.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11308 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11308 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 16/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a PARMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. 37879NUMERO_DOCUMENTO23 Comacchio
OSSERVA
gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 337
Visti Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che il ricorrente, con l’unico motivo di ricorso attinente al tr sanzionatorio, oltre ad avanzare censure generiche, non si confronta con la decisio un lato ha riconosciuto l’attenuante del vizio parziale di mente prevalente sull recidiva e, dall’altro, ha ritenuto la non concedibilità delle attenuanti generich plurimi precedenti e dell’assenza di positivi elementi di valutazione;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la cond ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16/02/2024