Attenuanti Generiche: La Cassazione Sancisce il Peso dei Precedenti Penali
Le attenuanti generiche, previste dall’articolo 62-bis del codice penale, rappresentano uno strumento fondamentale a disposizione del giudice per adeguare la pena alla specifica situazione del reo. Tuttavia, la loro concessione non è un diritto automatico. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio cruciale: la presenza di numerosi precedenti penali può essere, da sola, una ragione sufficiente per negarle. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo, condannato in primo e secondo grado per il reato di furto in abitazione pluriaggravato. La difesa si era rivolta alla Corte di Cassazione lamentando, tra le altre cose, la violazione degli articoli 133 e 62-bis del codice penale. In particolare, il ricorrente contestava il trattamento sanzionatorio e, soprattutto, la mancata concessione delle attenuanti generiche, sostenendo che la Corte d’Appello non avesse fornito una motivazione adeguata a sostegno di tale diniego.
La Decisione della Corte e le attenuanti generiche
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno ritenuto le censure mosse dal ricorrente del tutto aspecifiche e generiche. Soffermandosi sulla questione centrale delle attenuanti generiche, la Corte ha stabilito che la motivazione offerta dal giudice di merito era non solo presente, ma anche congrua e pienamente legittima.
Il ricorso è stato quindi respinto, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Sentenza
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni con cui la Suprema Corte ha convalidato l’operato della Corte d’Appello. La Cassazione ha evidenziato come il diniego delle attenuanti generiche fosse stato correttamente fondato sulla “negativa personalità dell’imputato”.
Questo giudizio di disvalore non era astratto, ma basato su un dato oggettivo e inconfutabile: la presenza di numerosi precedenti penali specifici, anche per fatti recenti. Secondo la Corte, questo elemento è sufficiente a giustificare la decisione del giudice di non concedere il beneficio.
A supporto di questa tesi, l’ordinanza richiama un consolidato orientamento giurisprudenziale (in particolare, la sentenza n. 3896 del 2016). Secondo tale principio, il giudice non è tenuto a confutare analiticamente ogni singolo argomento difensivo. È sufficiente, invece, che indichi gli elementi di preponderante rilevanza che ostacolano la concessione delle attenuanti. In questo contesto, i precedenti penali dell’imputato possono costituire l’unico elemento su cui basare il diniego, poiché da essi emerge, anche solo implicitamente, un giudizio negativo sulla sua personalità.
Le Conclusioni
L’ordinanza in commento offre un’importante lezione pratica: la concessione delle attenuanti generiche è una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere ancorata a elementi concreti. Un passato criminale significativo, caratterizzato da condanne specifiche e recenti, rappresenta un ostacolo quasi insormontabile. La decisione ribadisce che il casellario giudiziale non è un semplice archivio, ma uno specchio della personalità del reo, che il giudice ha il dovere di considerare nel commisurare la pena. Pertanto, la speranza di ottenere uno sconto di pena si affievolisce notevolmente per chi dimostra una persistente inclinazione a delinquere.
È possibile negare le attenuanti generiche basandosi solo sui precedenti penali dell’imputato?
Sì, la Corte di Cassazione ha confermato che le attenuanti generiche possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali, poiché questi elementi sono sufficienti a formulare un giudizio di disvalore sulla personalità dell’imputato.
Il giudice è obbligato a motivare nel dettaglio il diniego delle attenuanti generiche su ogni punto sollevato dalla difesa?
No, secondo la giurisprudenza citata nell’ordinanza, non è necessario che il giudice esprima una valutazione su ogni singola deduzione difensiva. È sufficiente che indichi gli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene giudicato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito della questione. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45066 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45066 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOMECOGNOMENOME COGNOMECODICE_FISCALE) nato a NAPOLI il 01/12/1979
avverso la sentenza del 06/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di furto in abitazione pluriaggravato.
Considerato che le ragioni di doglianza, riguardanti la violazione degli artt. 133 e 62 bis cod. pen., sono state formulate in termini del tutto aspecifici, contenendo il ricorso censure assolutamente generiche circa la mancanza di idonea motivazione nella pronuncia impugnata in relazione al trattamento sanzionatorio.
Ritenuto, quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, che la Corte di merito ha offerto congrua motivazione a sostegno del decisum, ponendo in evidenza la negativa personalità dell’imputato, gravato da numerosi precedenti penali specifici anche per fatti recenti;
considerato che la giustificazione prodotta è conforme ai criteri ermeneutici stabiliti in sede di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826 -01:”In tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la “ratio” della disposizione di cui all’art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l’indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti; ne deriva che queste ultime possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell’imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità”).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 novembre 2024
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Il Consigliere estensore
Il Presidente