Attenuanti Generiche: La Cassazione Conferma il “No” in Presenza di Precedenti
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha affrontato un caso cruciale riguardante la concessione delle attenuanti generiche, chiarendo i criteri che ne guidano l’applicazione, specialmente in presenza di un passato criminale dell’imputato. Questa decisione ribadisce principi fondamentali sulla valutazione della personalità del reo e sui limiti del sindacato di legittimità. Analizziamo insieme i dettagli di questa pronuncia.
Il Caso in Esame: Un Ricorso Basato sul Diniego delle Attenuanti
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un individuo, condannato in primo e secondo grado per il reato di simulazione di reato previsto dall’art. 367 del codice penale. L’imputato non contestava la propria colpevolezza davanti alla Suprema Corte, ma si doleva esclusivamente della decisione della Corte d’Appello di non concedergli le circostanze attenuanti generiche. A suo avviso, tale diniego era ingiustificato e meritava una revisione.
La Decisione della Corte di Cassazione e le attenuanti generiche
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha rigettato la tesi del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. La Corte non è entrata nel merito della richiesta, poiché ha ritenuto il motivo di ricorso “manifestamente infondato”. Questa formula indica che le argomentazioni del ricorrente erano così palesemente prive di pregio da non meritare un esame approfondito.
I Precedenti Penali come Elemento Decisivo
Il cuore della decisione risiede nella piena validità della motivazione offerta dalla Corte d’Appello. I giudici di secondo grado avevano negato le attenuanti sulla base di due pilastri: i plurimi precedenti a carico del ricorrente e l’assenza di elementi positivamente valorizzabili. La Cassazione ha confermato che questa valutazione è logica, coerente e immune da vizi.
L’Assenza di Elementi Positivi a Bilanciamento
Non è sufficiente l’assenza di elementi negativi (oltre a quelli già considerati per il reato stesso) per ottenere le attenuanti generiche. È necessario che emergano fattori positivi concreti sulla personalità o sulla condotta dell’imputato. Nel caso di specie, il ricorrente non aveva fornito alcun elemento di questo tipo, lasciando che il suo passato giudiziario pesasse in modo preponderante sulla bilancia del giudice.
Le Motivazioni Giuridiche della Pronuncia
La Corte Suprema ha ribadito il suo ruolo di giudice di legittimità: non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito (come la Corte d’Appello), ma solo verificare che il ragionamento seguito da quest’ultimo sia corretto dal punto di vista logico e giuridico. La decisione di negare le attenuanti basandosi sui precedenti penali e sulla mancanza di aspetti positivi è un esercizio corretto e insindacabile del potere discrezionale del giudice di merito. Pertanto, non sussisteva alcuna violazione di legge da censurare.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza consolida un principio fondamentale nel diritto penale: le attenuanti generiche non sono un diritto automatico dell’imputato, ma una concessione che deve essere meritata e giustificata da elementi concreti. Un curriculum criminale “sporco” rappresenta un ostacolo significativo e legittimo alla loro concessione. Per il ricorrente, l’esito è stato duplice: la conferma della pena e la condanna al pagamento non solo delle spese processuali, ma anche di una cospicua somma in favore della Cassa delle ammende, una conseguenza tipica dei ricorsi inammissibili.
È possibile ottenere le circostanze attenuanti generiche anche se si hanno precedenti penali?
L’ordinanza chiarisce che la presenza di precedenti penali è un elemento fortemente ostativo. Il giudice può legittimamente negare le attenuanti basandosi su di essi, specialmente se, come nel caso di specie, non sono presenti altri elementi positivi da valutare a favore del ricorrente.
Perché il ricorso è stato dichiarato “inammissibile” e non semplicemente rigettato?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato era “manifestamente infondato”, ovvero privo di qualsiasi fondamento logico o giuridico apprezzabile. In questi casi, la Corte non entra nemmeno nel merito della questione, fermandosi a un giudizio preliminare sulla validità del ricorso stesso.
Quali sono le conseguenze di una dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
In base a quanto deciso, il ricorrente è stato condannato a pagare sia le spese processuali sia una somma aggiuntiva di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione prevista per scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32835 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32835 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 04/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a RHO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO NOME
OSSERVA
Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, afferente alla condanna del ricorrente per il reato di cui all’art. 367 cod. pen., è inammissibile in quanto manifestamente infondato;
Considerato, invero, che la Corte d’appello, con motivazione logica e, per come argomentata, immune da vizi sindacabili in sede di legittimità, ha ritenuto ostativi alla concessione delle circostanze attenuanti generiche i plurimi precedenti a carico del ricorrente nonché l’assenza di elementi positivamente valorizzabili;
Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/07/2024