Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18696 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18696 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/06/2023 della CORTE APPELLO di TRENTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
PREMESSO IN FATTO
Con un unico motivo di ricorso COGNOME NOME imputato per il reato di cui all’art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e condannato – con statuizione confermata dalla Corte territoriale – alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro 2.000,00 di multa con confisca distruzione di quanto in sequestro, deduce il vizio di motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio ed in particolare al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche di cui all’art. 62 bis cod. pen. e all’applicazione della recidiva ex art. 99 comma 4 cod. pen..
RITENUTO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Ed infatti, il provvedimento impugnato è sorretto da stringente logica e adeguata motivazione, nonché da adeguato esame delle deduzioni difensive, posto che, come ben argomentato dai giudici di merito concordi sul punto, la pena inflitta 13=stessa è da ritenersi congrua in quanto determinata nel minimo edittale, con lieve scostamento per quanto riguarda la pena pecuniaria.
2.1. In relazione alle circostanze attenuanti generiche deve anzitutto rilevarsi che Giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede d legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tr quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concession dell’esclusione (in specie era stato così ritenuto sufficiente, ai fini dell’esclusione attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell’imputato – Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269); al fine di ritenere o escludere circostanze attenuanti generiche il giudice può invero limitarsi a prendere in esame, tra gl elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare – com ha non illogicamente osservato in specie la Corte territoriale – all’uopo sufficiente (Sez. 2, 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549).
In specie, per un verso sono state illustrate le negative evidenze dell’imputato, gravato da precedenti specifici, recenti e reiterati; d’altra parte, la Corte territoriale ha – correttam non illogicamente – sottolineato l’assenza di requisiti di meritevolezza e di elementi circostanze di segno positivo (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, COGNOME, Rv. 283489; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 270986), laddove la sentenza impugnata ha appunto non illogicamente attribuito rilievo preponderante alla riconosciuta negativa personalità del ricorrente, tra l’altro soggetto ritenuto maturo ed incline a commettere reati, mentre no
sussisteva certamente l’obbligo al delitto nonostante la ,sua veste di soggetto extracomunitario e la relativa situazione personale.
2.2. Quanto alla riconosciuta recidiva, la sentenza fa buon uso dei principi espressi da questa Corte, laddove ritiene che i recenti precedenti penali, reiterati e specifici, assumon concreta incidenza nella quantificazione della pena, trattandosi di trasgressioni relative a ben giuridici omogenei rispetto a quelli lesi in specie, mentre l’applicazione dell’aumento di pen per effetto della recidiva facoltativa attiene all’esercizio di un potere discrezionale del giud del quale deve essere fornita adeguata motivazione, con particolare riguardo all’apprezzamento dell’idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo (Sez. 6, n. 14550 del 15/03/2011, COGNOME, Rv. 250039), in ordine quindi alla significatività della reiterazione dei reati in relazione al fatt commesso ed alla personalità del reo (cfr. Sez. 4, n. 21523 del 23/04/2009, COGNOME, Rv. 244010).
Alla stregua dei rilievi che precedono, che la complessiva valutazione relativa al trattamento sanzionatorio è stata correttamente svolta nel caso specifico e che il complessivo iter motivazionale appare del tutto solido e non meritevole di censura.
Il ricorso non si confronta in modo realmente critico con la sentenza impugnata, limitandosi a contestazioni assolutamente generiche e non concretamente rivolte al tessuto motivo del provvedimento che di censura.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese de procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23/02/2024.