Attenuanti Generiche e Precedenti Penali: La Cassazione Conferma la Linea Dura
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno dei poteri discrezionali più significativi del giudice penale, capace di incidere notevolmente sull’entità della pena finale. Tuttavia, tale discrezionalità non è illimitata. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: la presenza di precedenti penali può essere un ostacolo insormontabile per ottenere questo beneficio. Analizziamo insieme la decisione e le sue implicazioni.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. I motivi del ricorso si concentravano su due aspetti principali: la presunta eccessività della pena inflitta e, soprattutto, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La difesa sosteneva che la Corte territoriale non avesse adeguatamente motivato il proprio diniego, specialmente a fronte di una presunta confessione resa dall’imputato.
La questione centrale, quindi, era stabilire se il giudice di merito avesse legittimamente escluso la concessione delle attenuanti, basando la propria decisione principalmente sul passato criminale dell’imputato.
La Decisione della Corte di Cassazione sulle attenuanti generiche
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della vicenda, ma si ferma a un livello procedurale, sancendo che le doglianze del ricorrente non avevano i requisiti per essere esaminate. Secondo gli Ermellini, la motivazione della Corte d’Appello era adeguata, logica e non censurabile in sede di legittimità.
Di conseguenza, l’imputato è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, una sanzione tipica per i ricorsi ritenuti inammissibili senza una valida giustificazione.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha articolato la sua decisione su alcuni pilastri argomentativi molto chiari.
In primo luogo, ha sottolineato che la valutazione sull’entità della pena e sulla concessione delle attenuanti generiche rientra nell’apprezzamento del giudice di merito. Tale valutazione è sindacabile in Cassazione solo se manifestamente illogica, cosa che non è stata ravvisata nel caso di specie.
Il punto cruciale è stato l’individuazione dei precedenti penali come elemento ostativo. La Corte ha affermato che il passato criminale dell’imputato, che includeva anche reati specifici, era un fattore sufficiente a giustificare il diniego delle attenuanti. Questo elemento è stato ritenuto prevalente anche rispetto alla presunta confessione, la quale, peraltro, era stata svalutata dalla Corte di merito poiché l’imputato si trovava già in una situazione di flagranza di reato.
Infine, la congruità della pena è stata confermata sulla base di una corretta applicazione dei criteri dell’art. 133 del codice penale: il considerevole quantitativo di stupefacente sequestrato, l’intensità del dolo e la vita anteatta dell’imputato. Tutti questi fattori, uniti, dipingevano un quadro che giustificava pienamente sia la severità della pena che il rifiuto di concedere sconti.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame consolida un orientamento giurisprudenziale rigoroso. Il messaggio è chiaro: un individuo con un significativo curriculum criminale parte con un forte svantaggio quando si tratta di ottenere benefici come le attenuanti generiche. La decisione del giudice di negarle, se fondata su elementi oggettivi come il casellario giudiziale e la gravità concreta del fatto, è difficilmente attaccabile in Cassazione. Questa pronuncia serve da monito, ribadendo che la valutazione della personalità del reo, desunta anche dalla sua vita passata, è un criterio centrale e legittimo nel processo di commisurazione della pena.
Un precedente penale è sufficiente per negare le attenuanti generiche?
Sì, la Corte di Cassazione ha confermato che la presenza di precedenti penali, soprattutto se specifici per il tipo di reato commesso, costituisce un elemento che può legittimamente e autonomamente giustificare la decisione del giudice di non concedere le attenuanti generiche.
La confessione dell’imputato garantisce l’ottenimento delle attenuanti generiche?
No, non necessariamente. In questo caso, la confessione non è stata ritenuta un elemento prevalente perché l’imputato era stato colto in flagranza di reato. La Corte di merito ha ritenuto che tale ammissione non avesse il valore di una reale collaborazione, rendendola irrilevante ai fini della concessione del beneficio.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Come stabilito dall’ordinanza, quando un ricorso è dichiarato inammissibile e non si ravvisa una mancanza di colpa nel ricorrente, quest’ultimo è condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13305 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13305 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/05/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il ricorso di RAGIONE_SOCIALE, che deduce il vizio di motivazione e la violazione di l in ordine all’entità della pena inflitta e al mancato riconoscimento delle circostanze atte generiche, è inammissibile perché afferente al trattamento sanzionatorio, benché lo stesso si sorretto da adeguata motivazione, avendo la Corte territoriale, con apprezzamento di fatto no manifestamente illogico – e quindi non censurabile in sede di legittimità -, per un v individuato, come elemento ostativo ai fini del riconoscimento delle circostanze attenua generiche, i precedenti penali – due dei quali specifici – di cui è gravato l’imputato (cfr. n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, la quale ha ritenuto sufficiente, a dell’esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti pen dell’imputato) – elemento ritenuto in ogni caso prevalente rispetto alla presunta confessio peraltro tale non ritenuta dalla Corte di merito, posto che, in relazione al reato più gr era in presenza di una situazione di flagranza del reato; per altro verso, ritenuto la cong della pena inflitta sulla base di una corretta e motivata applicazione dei criteri di cui all cod. pen., vale a dire in considerazione del considerevole quantitativo di stupeface sequestrato, dell’intensità del dolo e della vita anteatta dell’imputato;
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisa assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 1 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15/03/2024.