Attenuanti Generiche e Precedenti Penali: La Decisione della Cassazione
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli aspetti più delicati e discrezionali del processo penale, poiché consente al giudice di adeguare la sanzione alla specifica situazione personale dell’imputato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i confini di questa discrezionalità, chiarendo come i precedenti penali possano costituire un ostacolo insormontabile alla concessione di tale beneficio. Analizziamo insieme la vicenda e i principi di diritto affermati dai giudici.
I Fatti del Caso: Dal Traffico di Droga al Ricorso in Cassazione
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo da parte della Corte d’Appello per reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti, nello specifico per frequenti cessioni di droghe pesanti e leggere. L’imputato, ritenendo la pena inflitta eccessivamente severa e ingiustificata la mancata concessione delle attenuanti generiche, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, articolando due principali motivi di doglianza.
In primo luogo, ha contestato la correttezza della motivazione relativa al trattamento sanzionatorio, sostenendo che la Corte d’Appello non avesse giustificato adeguatamente la decisione di discostarsi dai minimi edittali. In secondo luogo, ha lamentato il diniego delle attenuanti generiche, ritenendolo immotivato.
La Decisione della Corte: Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha respinto entrambe le censure, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione conferma la sentenza della Corte d’Appello e rende definitiva la condanna dell’imputato, obbligandolo altresì al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
Le Motivazioni: Il Ruolo dei Precedenti Penali nella Negazione delle Attenuanti Generiche
La Corte di Cassazione ha esaminato separatamente i due motivi di ricorso, ritenendoli entrambi manifestamente infondati. Le argomentazioni dei giudici offrono importanti spunti sulla valutazione della pena e sul diniego delle attenuanti generiche.
La Valutazione sulla Commisurazione della Pena
Sul primo punto, la Corte ha affermato che la sentenza impugnata aveva correttamente motivato la quantificazione della pena. I giudici di merito avevano individuato il reato più grave, specificato la sanzione per ogni singola violazione e ancorato la loro decisione ai criteri dell’art. 133 del codice penale. Secondo la Cassazione, non è necessario che il giudice analizzi pedissequamente ogni singolo criterio; è sufficiente che indichi gli elementi ritenuti più significativi, come avvenuto nel caso di specie. La motivazione, quindi, non era né omessa né scorretta.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche basato sui precedenti
Il cuore della decisione risiede nel secondo motivo. La Corte ha ribadito un principio consolidato nella giurisprudenza: per motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento a elementi ritenuti decisivi. Nel caso esaminato, la Corte d’Appello aveva giustificato la sua scelta in ragione dei precedenti penali dell’imputato. La Cassazione ha sottolineato che la valutazione circa la concessione o meno di questo beneficio è un “giudizio di fatto”, insindacabile in sede di legittimità se la motivazione è logica e non contraddittoria. Il semplice richiamo ai precedenti penali è considerato un elemento sufficiente per escludere le attenuanti, in quanto indicativo di una personalità non meritevole di un trattamento sanzionatorio più mite.
Le Conclusioni: Discrezionalità del Giudice e Limiti dell’Appello
L’ordinanza in esame consolida due importanti principi. In primo luogo, la discrezionalità del giudice di merito nella commisurazione della pena è molto ampia, a condizione che la motivazione faccia riferimento ai criteri legali e non sia palesemente illogica. In secondo luogo, i precedenti penali di un imputato rappresentano un fattore di valutazione preponderante che può, da solo, giustificare il diniego delle attenuanti generiche. Questa pronuncia serve da monito: la storia criminale di un individuo ha un peso significativo nel determinare non solo la colpevolezza, ma anche l’entità della pena finale.
I precedenti penali sono sufficienti per negare le attenuanti generiche?
Sì, secondo la Corte di Cassazione, il richiamo in sentenza ai precedenti penali dell’imputato è una motivazione sufficiente e congrua per giustificare il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Come deve motivare il giudice la determinazione della pena?
Il giudice adempie all’obbligo di motivazione quando indica nella sentenza gli elementi, tra quelli previsti dall’art. 133 del codice penale, che ha ritenuto più rilevanti o determinanti per stabilire la misura concreta della pena, senza la necessità di analizzarli tutti dettagliatamente.
La valutazione del giudice sulle attenuanti generiche è sempre riesaminabile in Cassazione?
No, la concessione o il diniego delle attenuanti generiche costituisce un giudizio di fatto, che non è sindacabile in sede di legittimità (davanti alla Corte di Cassazione) a condizione che la motivazione del giudice di merito sia logica, non contraddittoria e dia conto degli elementi considerati decisivi.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12432 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12432 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso di NOME, che contesta la correttezza della motivazione sul trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato avendo la Corte d’appello determinato la pena inflitta attraverso un procedimento di commisurazione della pena corretto e rispettoso dei criteri di cui all’art. 133 cod.proc.pen. e congruamente motivato sotto tutti i profili.
Contrariamente alla censura difensiva, la sentenza impugnata ha congruamente argomentato la ragione per cui ha ritenuto di discostarsi dai minimi edittali, con individuazione del reato più grave (cessioni frequenti di droghe pesanti e leggere a COGNOME NOME e COGNOME NOME) e con indicazione della misura della pena per ogni singola violazione. Dunque, la corte territoriale ha correttamente ancorato la determinazione della pena alla luce dei criteri di cui all’art. 133 cod.pen. evidenziando tra questi, quelli ritenuti più significativi. Motivazione tutt’altro omessa &Corretta sul piano del diritto dovendosi ritenersi adempiuto l’obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena, allorchè siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti determinanti nell’ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri d cui all’art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, Rv. 258410).
Considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata concessione RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come è avvenuto nel caso di specie nel quale il diniego di riconoscimento RAGIONE_SOCIALE menzionate attenuanti è stato giustificato in ragione dei precedenti penali (si veda, in particolare, pag. 3). In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considera preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione, essendo sufficiente, ai fini dell’esclusione RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai precedenti penali dell’imputato (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269 – 01).
Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma, il 15 marzo 2024
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Il Presidente