Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34238 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7   Num. 34238  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/09/2025
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX nato a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
avverso la sentenza del 27/01/2025 della Corte d’appello di Venezia dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato  che  XXXXXXXXX (CUI XXXXXXX) ricorre avverso la sentenza in preambolo con la quale la Corte di appello di Venezia, pur riducendo la pena inflitta nei suoi riguardi, ha ribadito il diniego delle circostanze attenuanti generiche e denuncia – con l’unico, articolato motivo – vizio di motivazione in punto di eccessività del trattamento sanzionatorio, anche con riferimento al negato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;
ritenuto le censure manifestamente infondate, trattandosi di motivi riproduttivi di doglianze già adeguatamente valutate dalla Corte territoriale e, comunque, aspecifici;
considerato che sfugge a censura il ragionamento svolto dalla Corte territoriale per la determinazione del trattamento sanzionatorio che la Corte – in accoglimento dell’appello l’ha ridotto, parametrando la pena base per il reato ritenuto piø grave al minimo edittale di un anno di reclusione e su esso ha poi svolto il contenutissimo aumento, ai sensi dell’art. 81, secondo comma, cod. pen., di quindici giorni per ciascuna delle ulteriori sette violazioni di cui all’art. 75 d. lgs. n. 159 del 2011;
rilevato che le doglianze del ricorrente sono generiche e si pongono in palese contrasto con il principio, secondo cui, in tema di determinazione della misura della pena, il giudice del merito esercita la discrezionalità che al riguardo la legge gli conferisce, attraverso l’enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o piø) dei criteri indicati nell’art. 133 cod. pen. (Cass. Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243; Cass. Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Cass. Sez. 2, n. 12749 del 19/3/2008, Gasparri, Rv. 239754) e che una valutazione siffatta Ł insindacabile in sede di legittimità, purchØ sia argomentata e non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Cass. Sez. 5, n. 5582 del 30/9/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), fermo restando che nel caso di specie – come già detto – la pena base Ł stata parametrata nel minimo edittale;
ritenuto, inoltre, che la sentenza impugnata, nel negare all’imputato le circostanze attenuanti generiche, ha correttamente valutato i criteri di cui all’art. 133 cod. pen., evidenziando come i numerosi precedenti penali anche specifici fossero sintomatici di
– Relatore –
Ord. n. sez. 13247/2025
CC – 25/09/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
elevata pericolosità dello stesso e precludevano la concessione del beneficio, pur tenuto conto dello stato di tossicodipendenza(peraltro meramente affermato);
considerato che tali argomentazioni costituiscono la ragione e segnano, al tempo stesso, il limite di siffatto riconoscimento in una materiache involge l’esercizio di valutazioni discrezionali tipicamente di merito, che, per pacifico indirizzo giurisprudenziale, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette, come nella specie, da sufficiente complessiva illustrazione (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931-01; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450-01);
ricordato, inoltre, che lo stato di tossicodipendenza dell’imputato, ancorchØ dimostrato o altrimenti risultante dagli atti, non comporta l’automatica concessione delle circostanze attenuanti generiche, specialmente se ricorrono anche specifici fattori negativi, ma può concorrere a determinare quel complesso di elementi – oggettivi e soggettivi – non tipicamente previsti dalla legge, che il giudice prende in considerazione per adeguare maggiormente la sanzione al caso concreto (Sez. 2, n. 2456 del 21/11/2019, 2020,COGNOME, Rv. 277961 – 01).
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;
ritenuto che, in caso di diffusione del presente provvedimento, vanno omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 25/09/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.