Attenuanti Generiche: La Cassazione Conferma il Peso Decisivo dei Precedenti Penali
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno dei momenti di maggiore esercizio della discrezionalità del giudice nel processo penale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale: la presenza di un curriculum criminale significativo può, da sola, giustificare il diniego di questo beneficio. Analizziamo insieme questa importante decisione per comprenderne la portata e le implicazioni pratiche.
I Fatti all’Origine del Ricorso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente lamentava l’inadeguatezza della pena inflitta e, soprattutto, la mancata concessione delle attenuanti generiche. A suo avviso, la Corte territoriale non aveva valutato correttamente alcuni elementi a suo favore, negandogli così uno sconto di pena.
La difesa sosteneva che la motivazione della sentenza impugnata fosse illogica, in quanto non avrebbe preso in considerazione tutti gli aspetti favorevoli che avrebbero potuto giustificare l’applicazione del beneficio.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. Secondo gli Ermellini, il motivo presentato non era consentito in sede di legittimità ed era, in ogni caso, manifestamente infondato. La decisione si basa su un consolidato orientamento giurisprudenziale che limita il sindacato della Cassazione sulle valutazioni di merito del giudice, a condizione che queste siano sorrette da una motivazione logica e non contraddittoria.
Di conseguenza, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Il Peso dei Precedenti Penali nel Giudizio sulle Attenuanti Generiche
Il cuore della decisione risiede nella motivazione con cui la Cassazione spiega perché il diniego delle attenuanti generiche fosse legittimo. La Corte chiarisce che il giudice di merito non è obbligato a esaminare e confutare analiticamente ogni singolo elemento, favorevole o sfavorevole, emerso nel processo.
È infatti sufficiente che il giudice ponga a fondamento della sua decisione gli elementi ritenuti decisivi. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva ampiamente e logicamente motivato il suo diniego facendo riferimento ai plurimi precedenti penali dell’imputato. Questo singolo dato è stato considerato talmente rilevante da superare e assorbire qualsiasi altra valutazione su eventuali aspetti positivi della condotta o della personalità dell’imputato.
In pratica, la Cassazione afferma che un passato criminale significativo è un indicatore così forte della capacità a delinquere e della pericolosità sociale del soggetto da poter legittimamente escludere, da solo, la concessione di un beneficio come le attenuanti generiche.
Conclusioni: La Discrezionalità del Giudice e i Limiti del Ricorso
Questa ordinanza offre due importanti spunti di riflessione. In primo luogo, conferma l’ampia discrezionalità del giudice di merito nel valutare la concessione delle attenuanti generiche. La valutazione non è un mero calcolo matematico, ma un giudizio complessivo sulla personalità dell’imputato, in cui i precedenti penali giocano un ruolo preponderante.
In secondo luogo, delinea chiaramente i limiti del ricorso in Cassazione su questo punto. Non è possibile chiedere alla Suprema Corte di effettuare una nuova e diversa valutazione dei fatti o degli elementi considerati dal giudice di merito. Il controllo di legittimità si arresta alla verifica della coerenza logica e della correttezza giuridica della motivazione. Se la motivazione esiste ed è priva di vizi evidenti, come nel caso esaminato, il ricorso non può trovare accoglimento.
È possibile contestare in Cassazione la mancata concessione delle attenuanti generiche?
Sì, ma solo se la motivazione del giudice di merito è mancante, manifestamente illogica o contraddittoria. Non è possibile chiedere alla Corte di Cassazione una nuova valutazione dei fatti, ma solo un controllo sulla legittimità della decisione.
Il giudice deve considerare tutti gli elementi a favore dell’imputato nel decidere sulle attenuanti generiche?
No. Secondo la Corte, non è necessario che il giudice analizzi ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole. È sufficiente che la sua motivazione si concentri sugli elementi ritenuti decisivi per la decisione, che in questo caso erano i numerosi precedenti penali dell’imputato.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la decisione della Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44845 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44845 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a TRIGGIANO il 09/09/1979
avverso la sentenza del 11/10/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
ritenuto che l’unico motivo di ricorso che contesta l’adeguatezza della pena e la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 5 della sentenza impugnata) di un’ampia motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti – quali, nel caso di specie, i plurimi precedenti penali da cui risulta essere gravato l’imputato – rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
Roma, 29/10/2024