Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28772 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28772 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 24/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a ROMA il 05/04/1975
avverso la sentenza del 04/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Roma, in parziale riforma del sentenza emessa dal Tribunale di Roma, ha dichiarato NOME NOME colpevole del reato previsto dall’art. 73 comma 5 del d.P.R. 309/90,Rha rideterminato la pena in mesi 11 di reclusione e euro 1.400,00 di multa.
L’imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello lamentando, con il primo motivo, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché un vizio motivazionale in ordine alla mancata assoluzione dell’imputato, deducendo la mancanza della prova della finalità di cessione a terzi del sostanza rinvenuta. Con il secondo motivo censura un difetto dell’apparato motivazionale in riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio, superiore al minimo edittale.
I motivi in questione risultano manifestamente infondati in quanto riproduttivi di pr di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudic merito e non scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base del decisione impugnata.
Quanto al primo motivo, la Corte di appello ha fornito un’adeguata e logica motivazione a foglio 2, laddove ha evidenziato che la finalità di cessione a terzi della sostanza stupefac fosse desumibile dalla condotta dell’imputato che è stato visto stazionare in un luogo o abitualmente si svolge attività di spaccio, tenendo occultati nei suoi indumenti un totale d involucri di cocaina.
Il secondo motivo, poi, risulta inammissibile perché inerente al trattamento punit benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione ed adeguato esame delle deduzioni difensive. La Corte distrettuale ha richiamato in maniera specifica gli elementi che han portato ad escludere l’esistenza di valori positivi in grado consentire il riconoscimento circostanze attenuanti.
Nello specifico, la Corte ha ritenuto di escludere la concessione delle attenuanti generic sulla base dei precedenti penali per fatti recenti, di cui uno specifico commesso nel magg 2019, che attestano una capacità a delinquere dell’imputato. Dunque, alla luce di una complessiva valutazione non sono emersi dati positivi valorizzabili in suo favore (foglio 3).
Il provvedimento impugnato appare collocarsi nell’alveo del costante dictum di questa Corte di legittimità, che ha più volte chiarito che, ai fini dell’assolvimento dell’obbli motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenut comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cos 3, n. 23055 del 23/4/2013, Banic e altro, Rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha rite
giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli spe e reiterati precedenti dell’imputato, nonché al suo negativo comportamento processuale).
Quanto alla dosimetria della pena, questa Corte ha ripetutamente affermato che, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica
dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criter adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. (
2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME Rv. 271243; Sez. 5, n. 46412 del 05/11/2015,
COGNOME, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, COGNOME, Rv. 256197; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, COGNOME, Rv. 245596). n. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME
Rv. 271243; Sez. 5, n. 46412 del 05/11/2015, COGNOME, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294
del 20/03/2013, COGNOME, Rv. 256197; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, COGNOME, Rv.
245596).
Nel caso in esame, la pena base è stata calcolata in misura inferiore alla media edittal con richiamo alla capacità a delinquere desumibile dai vari precedenti penali riportati,
valutazione di congruità e adeguatezza, conforme ai principi sopra richiamati.
Ne deriva che il ricorso proposto va dichiarato inammissibile.
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 24 giugno 2025
Il Consigliere estensore
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