Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11652 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11652 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il 01/01/1982
avverso la sentenza del 06/11/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Motivi della decisione
NOME Azzedine ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla mancata sostituzione della pena con i lavori di pubblica ,utilità.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi.
Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
Il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.
La motivazione nel provvedimento impugnato è logica, coerente e corretta in punto di diritto.
2.1. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto del loro diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche valutando, negativamente per l’odierno ricorrente, i numerosi procedimenti penali per delitti della stessa specie (vengono richiamate in sentenza le condanne per violazione dell’art. 73 d.P.R. 309/90, almeno cinque nel periodo che va dal 2008 al 2022).
Nel provvedimento impugnato viene peraltro evidenziata la peculiare gravità del fatto oggetto di ricorso, desunta sia dalle modalità concrete di realizzazione che dal quantitativo di cessioni, indicative di una spiccata capacità a delinquere (fol. 3).
Il provvedimento impugnato appare collocarsi nell’alveo del costante dictum di questa Corte di legittimità, che ha più volte chiarito che, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così Sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013, Banic e altro, Rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell’imputato, nonché al suo negativo comportamento processuale).
2.2. Manifestamente infondato è anche il dedotto vizio riguardante e circa la mancata sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità.
Come visto in precedenza, i giudici del gravame del merito danno conto degli elementi che li hanno indotti a negare le circostanze attenuanti generiche, e poi aggiungono, che in considerazione della complessiva gravità oggettiva e soggettiva e dei precedenti penali dell’imputato, la pena inflitta dal giudice di prime cure appare commisurata.
Osta alla richiesta sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità, per il ricorrente, la personalità negativa del ricorrente e le pregresse condanne per reati dello stesso tipo, con pene già espiate in carcere, ma prive di effettiva capacità risocializzante, che non consentono per la Corte territoriale di formulare, almeno allo stato, un giudizio positivo sul rispetto delle numerose prescrizioni che, a mente dell’art. 56ter legge n.689 del 1981, devono accompagnare il lavoro di pubblica utilità.
Il provvedimento impugnato opera, pertanto, un corretto governo dei consolidati principi in materia affermati da questa Corte di legittimità.
Sez. 5, n. 17959 del 26/01/2024, Avram, Rv. 286449 – 01, con riguardo all’assetto normativo precedente alla novella del 2022, ha già precisato che la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta con l’osservanza dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., prendendo in considerazione, tra l’altro, le modalità del fatto per il quale è intervenuta condanna e la personalità del condannato» (ex multis, Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015, COGNOME, Rv. 263558 – 01).
Ebbene, tale princi0o può essere applicato anche alle pene sostitutive come configurate dal legislatore della riforma, in quanto la disciplina normativa introdotta continua a subordinare la sostituzione a una valutazione giudiziale ancorata ai parametri di cui al cit. art. 133 (cfr., in tal senso, Sez. 6, n. 33027 de 11/5/2023, Agostino, Rv. 285090, in motivazione).
La valutazione della sussistenza dei presupposti per l’adozione di una sanzione sostitutiva è legata, quindi, agli stessi criteri previsti dalla legge per la determina zione della pena, ed il giudizio prognostico positivo cui è subordinata la possibilità della sostituzione non può prescindere dal riferimento agli indici individuati dall’art. 133 cod. pen., sicché la richiesta di sostituzione della pena detentiva impone al giudice di motivare sulle ragioni del diniego (Sez. 1, n. 25833 del 23/04/2012, Testi, Rv. 253102 – 01; Sez. 2, n. 7811, 01/10/1991, COGNOME, Rv. 191006; Sez. 2, n. 25085, 18/06/2010, COGNOME, Rv. 247853).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), aNa condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 11.03.2025