Attenuanti Generiche e Precedenti Penali: La Decisione della Cassazione
Il riconoscimento delle attenuanti generiche rappresenta uno dei momenti di maggiore discrezionalità per il giudice penale, il quale è chiamato a valutare la personalità dell’imputato e le circostanze del reato per adeguare la pena al caso concreto. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i principi che governano questa valutazione, chiarendo come i precedenti penali possano costituire un ostacolo insormontabile alla concessione di tale beneficio. Analizziamo insieme la vicenda processuale e le conclusioni della Suprema Corte.
I Fatti del Caso
Un imputato, dopo la condanna ricevuta in Corte d’Appello, ha presentato ricorso in Cassazione. L’unico motivo di doglianza riguardava la mancata applicazione delle attenuanti generiche. A suo avviso, i giudici di merito avevano errato nel negargli la riduzione di pena prevista, non valutando adeguatamente gli elementi a suo favore.
Le Motivazioni del Diniego delle Attenuanti Generiche in Appello
La Corte d’Appello aveva fondato la propria decisione negativa su elementi ben precisi: i precedenti penali a carico dell’imputato. Nello specifico, l’uomo risultava già condannato in via definitiva per reati di una certa gravità, quali la ricettazione e la cessione illecita di sostanze stupefacenti. Secondo i giudici di secondo grado, questa “storia criminale” dimostrava una personalità non meritevole del beneficio, in assenza di altri elementi positivi di particolare rilievo che potessero controbilanciare la sua pericolosità sociale.
Il Giudizio della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. Gli Ermellini hanno ribadito un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità: nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli emersi dagli atti. È sufficiente che la sua motivazione si concentri sugli aspetti ritenuti decisivi.
Nel caso specifico, la motivazione della Corte d’Appello è stata giudicata logica e priva di vizi. La valorizzazione dei precedenti penali come elemento ostativo alla concessione del beneficio è una valutazione di merito che, se immune da palesi illogicità, non può essere sindacata in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha spiegato che il ricorso era non solo infondato, ma anche reiterativo. L’appellante, infatti, non si era confrontato specificamente con le ragioni esposte nella sentenza impugnata, limitandosi a riproporre le stesse argomentazioni già respinte. La Corte ha sottolineato che la presenza di precedenti per ricettazione e spaccio di droga costituisce un valido e sufficiente motivo per escludere le attenuanti generiche, poiché tali reati sono indicativi di una tendenza a delinquere che mal si concilia con un giudizio positivo sulla personalità dell’imputato.
Conclusioni
Questa ordinanza conferma la linea rigorosa della giurisprudenza in materia di attenuanti generiche. La loro concessione non è un diritto dell’imputato, ma il risultato di una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere ancorata a elementi concreti. Un passato criminale, specialmente se caratterizzato da reati di una certa gravità, rappresenta un fattore preponderante che può legittimamente portare al diniego del beneficio, anche in presenza di alcuni elementi favorevoli. Per sperare di ottenere un esito diverso, è necessario che la difesa prospetti elementi positivi di eccezionale valore, capaci di superare il giudizio negativo derivante dai precedenti penali.
Un giudice può negare le attenuanti generiche basandosi solo sui precedenti penali?
Sì. Secondo la Corte di Cassazione, il giudice di merito può legittimamente negare la concessione delle attenuanti generiche basando la sua decisione su elementi ritenuti decisivi, come la presenza di gravi precedenti penali (nel caso specifico, per ricettazione e cessione di stupefacenti), che sono considerati ostativi al beneficio.
Per negare le attenuanti generiche, il giudice deve analizzare tutti gli elementi a favore e a sfavore dell’imputato?
No. La giurisprudenza consolidata, richiamata nell’ordinanza, stabilisce che non è necessario un esame di tutti gli elementi. È sufficiente che il giudice faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi per la sua valutazione, poiché la scelta di questi implica una disamina e un superamento di tutti gli altri.
Quando è possibile contestare in Cassazione il diniego delle attenuanti generiche?
Il diniego delle attenuanti generiche può essere contestato in sede di legittimità solo se la motivazione del giudice di merito è manifestamente illogica o contraddittoria. La Corte di Cassazione non può riesaminare i fatti o sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito, ma si limita a un controllo sulla coerenza logica del ragionamento seguito nella sentenza impugnata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4970 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4970 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a MESSINA il 10/02/1998
avverso la sentenza del 09/09/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOMECOGNOME ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda pag. 4 e 5 della sentenza impugnata), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decis o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (ex multis Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, COGNOME, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244; Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, COGNOME, Rv. 271269);
peraltro, il motivo di ricorso è reiterativo ed omette di confrontarsi con la motivazione della Corte d’appello in cui i giudici di merito hanno escluso la concessione del beneficio sulla base delle precedenti condanne per ricettazione e per cessione illecita di sostanze stupefacenti idifettando tra l’altro elementi positivi che possono essere presi in considerazione;
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2024
Il Consigliere NOME
La Presidente