Attenuanti Generiche: Non Basta la Fedina Pulita per Ottenerle
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale in materia di concessione delle attenuanti generiche: la sola assenza di precedenti penali non è sufficiente per ottenere questo beneficio. La decisione analizza il caso di un automobilista condannato per essersi rifiutato di sottoporsi all’alcoltest, il cui ricorso è stato dichiarato inammissibile. Vediamo nel dettaglio i fatti e le motivazioni della Corte.
I Fatti del Caso: Il Rifiuto dell’Alcoltest e il Ricorso in Cassazione
Un individuo, ritenuto responsabile del reato previsto dall’art. 186, comma 7, del Codice della Strada (rifiuto di sottoporsi all’accertamento alcolimetrico), ha presentato ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello che confermava la sua condanna. La difesa ha basato il ricorso su due punti principali:
1. L’errata esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), sostenendo che la condotta non fosse così grave da meritare una condanna.
2. La mancata concessione delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.), lamentando un vizio di motivazione da parte dei giudici di merito.
Le Decisioni dei Giudici e le ragioni del diniego delle Attenuanti Generiche
La Corte di Cassazione ha respinto entrambe le doglianze, giudicando il ricorso inammissibile. I giudici supremi hanno ritenuto che la decisione della Corte d’Appello fosse ben motivata e immune da vizi logici o giuridici.
L’esclusione della Particolare Tenuità del Fatto
Per quanto riguarda il primo punto, la Corte ha stabilito che i giudici di merito avevano correttamente escluso l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. sulla base del ‘rilevato disvalore oggettivo della condotta’. In altre parole, la gravità intrinseca del rifiuto di sottoporsi al test è stata considerata tale da non poter qualificare il fatto come di ‘particolare tenuità’.
La Mancata Concessione delle Attenuanti Generiche
Il fulcro della decisione riguarda il secondo motivo di ricorso. La Cassazione ha confermato la legittimità della decisione di non concedere le attenuanti generiche, poiché la difesa non aveva fornito alcun ‘elemento positivo di valutazione’ idoneo a giustificare il beneficio. La Corte di merito aveva evidenziato questa assenza, e la Cassazione ha avallato tale approccio.
le motivazioni
La motivazione della Corte si fonda su un consolidato orientamento giurisprudenziale, rafforzato dalla riforma dell’art. 62-bis c.p. avvenuta nel 2008. Prima di tale riforma, la prassi concedeva spesso le attenuanti sulla base della sola incensuratezza dell’imputato. Oggi, la legge richiede un quid pluris. Il giudice non deve più ‘accontentarsi’ dell’assenza di precedenti penali, ma deve ricercare attivamente elementi o circostanze di segno positivo.
Come citato nell’ordinanza (rif. Cass. n. 39566/2017), il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere legittimamente motivato proprio con ‘l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo’. Questo significa che l’onere di allegare tali elementi ricade, di fatto, sulla difesa. Non basta più dire ‘il mio assistito è incensurato’; occorre dimostrare, ad esempio, un comportamento processuale collaborativo, un’attività di risarcimento del danno, un percorso di revisione critica del proprio operato o altre circostanze che possano positivamente influenzare la valutazione del giudice sulla personalità dell’imputato.
le conclusioni
Questa ordinanza invia un messaggio chiaro: per sperare in una riduzione di pena attraverso le attenuanti generiche, non è sufficiente una difesa passiva basata sulla sola fedina penale pulita. È necessario un approccio proattivo, volto a fornire al giudice elementi concreti e positivi che giustifichino una valutazione di minor gravità del fatto o di ridotta pericolosità sociale del reo. La decisione consolida un principio di maggior rigore, volto a riservare il beneficio delle attenuanti a chi dimostra di meritarlo attraverso condotte positive e apprezzabili, e non solo per la semplice assenza di un passato criminale.
Avere la fedina penale pulita è sufficiente per ottenere le attenuanti generiche?
No. Secondo l’ordinanza, lo stato di incensuratezza da solo non è più sufficiente per la concessione delle attenuanti generiche, specialmente dopo la riforma del 2008. Il giudice richiede la presenza di elementi positivi di valutazione.
Per quale motivo il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la Corte di Cassazione ha ritenuto che le motivazioni della corte d’appello, sia nel negare la particolare tenuità del fatto sia nel negare le attenuanti generiche, fossero logiche, coerenti e giuridicamente corrette, senza vizi censurabili in sede di legittimità.
Cosa si intende per ‘assenza di elementi positivi’ nella valutazione delle attenuanti generiche?
Significa che l’imputato non ha fornito al giudice elementi concreti e favorevoli da valutare, come ad esempio un comportamento collaborativo, un pentimento, un’attività di risarcimento del danno, o altre circostanze che possano positivamente connotare la sua personalità e giustificare una riduzione della pena.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7186 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7186 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il 08/12/1998
avverso la sentenza del 11/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME NOME COGNOME ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all’art. 186, comma 7, cod. strada.
Rilevato che la difesa lamenta: 1. Inosservanza della legge penale e vizio di motivazione con riferimento all’art. 131-bis cod. pen.; 2. Erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione con riferimento all’art. 62-bis cod. pen..
Considerato che la causa di non punibilità di cui all’art 131-bis cod. pen. è stata validamente esclusa in sentenza alla luce del rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata, elemento apprezzato con argomentare immune da incongruenze logiche e coerente con le risultanze istruttorie, tale da portare la decisione adottata in parte qua al riparo da censure prospettabili in sede di legittimità.
Ritenuto che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è sostenuta da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza l’assenza di positivi elementi di valutazione idonei a consentire la concessione del beneficio (cfr. Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 -01:”Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato”).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 gennaio 2025
Il Consigliere estensore
GLYPH
nte