Attenuanti Generiche: La Cassazione Conferma il Diniego in Assenza di Elementi Positivi
Le attenuanti generiche rappresentano uno strumento fondamentale a disposizione del giudice per adeguare la pena alla specifica situazione del reo. Tuttavia, la loro concessione non è automatica. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce i criteri per il loro riconoscimento, o diniego, sottolineando come l’assenza di elementi positivi sia una motivazione sufficiente a giustificarne l’esclusione, a maggior ragione in presenza di precedenti penali.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una condanna per furto aggravato emessa dal Tribunale di Rovigo e successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Venezia. L’imputata, ritenendo ingiusto il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, ha proposto ricorso per cassazione. La difesa ha lamentato una presunta mancanza e illogicità della motivazione della Corte territoriale su questo specifico punto, chiedendo un annullamento della sentenza.
La Decisione sul Diniego delle Attenuanti Generiche
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. Gli Ermellini hanno colto l’occasione per riaffermare un principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha chiarito che il giudice di merito può legittimamente negare la concessione delle attenuanti generiche motivando la sua decisione sulla base della semplice assenza di elementi o circostanze di segno positivo. Questo principio si è rafforzato dopo la riforma dell’articolo 62-bis del codice penale, introdotta nel 2008. Da allora, il solo stato di incensuratezza dell’imputato non è più un fattore sufficiente per ottenere la diminuzione di pena.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello non solo aveva correttamente rilevato la mancanza di elementi positivi da valorizzare a favore dell’imputata, ma aveva anche evidenziato la presenza di plurimi precedenti penali a suo carico. Questo elemento negativo ha reso ancora più solida e logica la decisione di non concedere le attenuanti.
La Cassazione ha quindi ritenuto la decisione dei giudici di merito pienamente conforme all’indirizzo giurisprudenziale dominante, respingendo le censure della ricorrente come infondate.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame conferma che la valutazione per la concessione delle attenuanti generiche è un giudizio ampiamente discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a cercare attivamente elementi a favore dell’imputato. Spetta alla difesa, se del caso, allegare e dimostrare circostanze positive (come il comportamento processuale, la confessione, il ravvedimento) che possano giustificare una mitigazione della pena.
In assenza di tali elementi, e a maggior ragione in presenza di precedenti penali che delineano una personalità incline a delinquere, il diniego delle attenuanti è una scelta legittima e difficilmente censurabile in sede di legittimità. La condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende sancisce l’esito del procedimento.
È sufficiente essere incensurati per ottenere le attenuanti generiche?
No, a seguito della riforma dell’art. 62-bis del codice penale, il solo stato di incensuratezza dell’imputato non è più sufficiente per la concessione delle attenuanti generiche.
Come può il giudice motivare il diniego delle attenuanti generiche?
Il giudice può legittimamente motivare il diniego delle attenuanti generiche con la semplice assenza di elementi o circostanze di segno positivo che possano giustificare una riduzione della pena, specialmente in presenza di precedenti penali.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Se il ricorso è dichiarato inammissibile e non si ravvisa l’assenza di colpa, la parte ricorrente viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24218 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24218 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a TREVISO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/12/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della C Appello di Venezia indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la condanna pr dal Tribunale di Rovigo in ordine al reato di furto aggravato.
L’esponente lamenta mancanza ed illogicità della motivazione in ordine al di applicazione delle circostante attenuanti generiche.
2. Il ricorso è manifestamente infondato.
Va infatti rimarcato che costituisce approdo consolidato della giurisprudenza Corte il principio per cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti gen essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circo segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il d. 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il incensuratezza dell’imputato. (Sez. 4 – n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 01;Sez. 1, Sentenza n. 39566 del 16/02/2017, GLYPH Rv. 270986 GLYPH 01; Sez. 3, Sentenza n. 44071 del 25/09/2014 GLYPH Rv. 260610 GLYPH – GLYPH 01, GLYPH cfr. GLYPH anche Sez. 3 – n. 1913 del 20/12/2018, Rv. 275509 – 03).
Tanto premesso sui principi giurisprudenziali operanti in materia, la Corte di conformità all’indirizzo consolidato, non ha concesso le circostanze attenuanti rilevando la assenza di elementi positivi valorizzabili a tal fine, peraltro a fro precedenti penali da cui risulta gravata l’imputata.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (C sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura ind dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento del processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle RAGIONE_SOCIALE
Così deciso in Roma, il 29 maggio 2024
I