Attenuanti Generiche: Professionalità Criminale e Precedenti Giustificano il Diniego
La concessione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli ambiti di maggior discrezionalità del giudice penale. Tuttavia, questa discrezionalità non è illimitata e deve essere esercitata attraverso una motivazione logica e coerente. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito questo principio, confermando la legittimità del diniego di tali circostanze quando la condotta dell’imputato e i suoi precedenti penali delineano un quadro di professionalità criminale. Analizziamo nel dettaglio la vicenda processuale e le conclusioni della Suprema Corte.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una condanna per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, nello specifico eroina e cocaina. Il Tribunale di primo grado aveva condannato l’imputato a una pena di due anni e dieci mesi di reclusione. La Corte d’Appello, in parziale riforma, aveva derubricato il reato in un’ipotesi meno grave (ai sensi del comma 5 dell’art. 73 d.p.r. 309/1990) e ridotto la pena a due anni e tre mesi di reclusione, confermando nel resto la decisione.
Nonostante la riduzione di pena, la difesa dell’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo di doglianza.
Il Motivo del Ricorso in Cassazione
L’imputato lamentava, attraverso il suo difensore, un vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche. Secondo la difesa, i giudici di merito non avevano adeguatamente spiegato le ragioni per cui tali circostanze non potevano essere riconosciute, violando così le norme del codice di procedura penale che impongono al giudice di esporre le ragioni della propria decisione.
La Decisione della Corte: Il Diniego delle Attenuanti Generiche e le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. Secondo gli Ermellini, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione del tutto adeguata e immune da vizi logici nel negare il beneficio richiesto.
Le motivazioni della Corte territoriale, avallate dalla Cassazione, si basavano su elementi concreti e specifici che dimostravano una spiccata professionalità criminale dell’imputato. In particolare, sono stati valorizzati i seguenti aspetti:
1.  Organizzazione del Traffico: L’imputato aveva organizzato la sua attività illecita utilizzando una stanza d’albergo come vera e propria base logistica per lo spaccio.
2.  Diversità delle Sostanze: Il possesso di stupefacenti di diversa tipologia (eroina e cocaina) è stato interpretato come un indice della capacità di soddisfare una più ampia platea di “clienti” e, quindi, di una maggiore pericolosità sociale.
3.  Precedenti Specifici: La presenza di precedenti penali specifici in materia di droga è stata considerata la prova di una “ben precisa scelta di vita” orientata al crimine, e non di una condotta occasionale o estemporanea.
Questi elementi, valutati nel loro complesso, hanno permesso al giudice di concludere che non vi fossero margini per una valutazione positiva della personalità dell’imputato, tale da giustificare una riduzione della pena attraverso la concessione delle attenuanti generiche.
Le Conclusioni
La decisione in commento offre importanti spunti di riflessione. Ribadisce che il giudizio sulla concessione delle attenuanti generiche deve fondarsi su un’analisi completa della condotta e della personalità dell’imputato. La professionalità criminale, desumibile dalle modalità organizzative del reato e dalla presenza di precedenti specifici, costituisce un valido motivo per negare il beneficio. La sentenza sottolinea come la motivazione del diniego non debba essere prolissa, ma è sufficiente che evidenzi gli elementi negativi di valutazione che hanno portato il giudice a escludere un giudizio di meritevolezza per una mitigazione della sanzione.
 
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso?
La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato, dato che la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione chiara e logica per negare le attenuanti generiche, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente.
Quali elementi ha considerato il giudice per negare le attenuanti generiche?
Il giudice ha basato il suo diniego sulla professionalità dimostrata dall’imputato, evidenziata dall’organizzazione del traffico illecito da una stanza d’albergo usata come base logistica, dal possesso di diverse tipologie di droga e dalla presenza di precedenti penali specifici.
Cosa si intende quando un reato è indice di una “precisa scelta di vita”?
Significa che le modalità con cui il reato è stato commesso e la storia criminale della persona indicano che non si tratta di un episodio isolato o occasionale, ma di un’attività illecita consolidata e strutturata, che riflette una deliberata inclinazione a delinquere.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6959 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 6959  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza in data 14.6.2022 la Corte d’appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza con cui il Tribunale di Rimini in data 18.6.2018 aveva ritenuto NOME colpevole del reato di cui all’art. 73, comma 1, del d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 (detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo eroina e cocaina – fatto accertato in Rimini il 25.1.2017), derubricato ai sensi del comma 5, e lo aveva condannato alla pena di anni due e mesi dieci di reclusione ed Euro 4500,00 di multa con confisca e distruzione di quanto in sequestro, ha ridotto la pena ad anni due, mesi tre di reclusione ed Euro 4500,00 di multa.
 Avverso detta sentenza l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un motivo con il quale deduce ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. la carenza di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con conseguente violazione dell’art. 546, comma 1, lett. e) cod.proc.pen.
Il ricorso é manifestamente infondato.
Ed invero la Corte territoriale ha motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche in relazione al fatto che il reato per cui si procede é indice della professionalità dell’imputato che ha organizzato il suo traffico illecito in una stanza di albergo posta come base logistica ed essendosi procurato per lo spaccio sostanze di diversa tipologia sicché il fatto per cui é processo si pone nell’ambito di una ben precisa scelta di vita come comprovato dalla sussistenza di precedenti anche specifici.
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14.12.2023