Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 17977 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 17977 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 27/09/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che è stata formulata tempestiva richiesta di discussione orale ex a t. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell’art. 17 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, nella legge 10 agosto 2023, n. 112.
Uditi in pubblica udienza il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso e, per il ricorrente, l’AVV_NOTAIO, che h concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 16047/23 deliberata il 22/11/2022, la Prima Sezione di questa Corte, per quanto è qui di interesse, accolse il ricorso di NOME COGNOME (imputato del delitto di detenzione e cessione di arma) limitatamente alle circostanze attenuanti generiche, dichiarandolo inammissibile nel resto. Osservò al riguardo la Prima Sezione che «la Corte territoriale non risulta essersi
in alcun modo confrontata con lo specifico motivo di appello in cui era invocata la concessione delle circostanze attenuanti generiche, facendosi leva sulle “motivazioni che hanno orientato le condotte poste in essere dall’imputato” (COGNOME “si è rivolto al COGNOME perché impaurito dall’aver già subito un attentato e dall’aver appreso che ne era imminente un altro nei suoi confronti in ragione del suo passato quale collaboratore di giustizia”)».
Investita del giudizio di rinvio, la Corte di appello di Messina, con sentenza deliberata il 27/09/2023, ha confermato il diniego dell’applicazione delle circostanze attenuanti generiche nei confronti di COGNOME, richiamando, per un verso, i precedenti dell’imputato (per rapina e detenzione illegale di armi) e, per altro verso, le “motivazioni” della sua condotta (non collegate al timore di un attentato alla propria incolumità).
Avverso la sentenza della Corte di appello di Messina del 27/09/2023 ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, attraverso il difensore AVV_NOTAIO, articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
3.1. Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 62-bis e dell’art. 111 Cost., nonché vizi di motivazione, in quanto la sentenza impugnata non poteva richiamare, per escludere l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche, i precedenti penali, in quanto la precedente sentenza di appello aveva escluso la recidiva e sul punto non potevano essere valorizzate in senso negativo circostanze che un’altra sentenza, sul punto passata in giudicato, aveva valorizzato in senso positivo.
3.2. Il secondo motivo denuncia inosservanza degli artt. 62-bis cod. peri., 624 e 648 cod. proc. pen., nonché vizi di motivazione, essendo stato violato il giudicato parziale in relazione alla motivazione sottesa alla condotta dell’imputato.
CONSIDERATO IN DIRMO
Il ricorso non merita accoglimento.
1.1. In premessa, rileva il Collegio che i due argomenti richiamati dal giudice del rinvio (i precedenti dell’imputato, la motivazione del suo agire) danno corpo a due rationes decidendi autonome ed autosufficienti, ossia l’una svincolata dal sostegno argomentativo dell’altra e ciascuna di esse idonea ad offrire – nella prospettazione del giudice di merito – fondamento giustificativo alla pronuncia.
Ciò premesso, il primo motivo non è fondato. Esso, in buona sostanza, muove dall’esclusione della recidiva, facendo discendere da essa una sorta di preclusione alla valorizzazione dei precedenti ai fini del diniego dell’applicazione delle circostanze attenuanti generiche. L’erroneità di un siffatto argomentare è stata più volte messa in luce da questa Corte, che ha avuto modo di puntualizzare che l’esistenza di precedenti penali specifici può rilevare ai fini del diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche e dei benefici di legge anche quando il giudice, sulla base di una valutazione complessiva del fatto oggetto del giudizio e della personalità dell’imputato, esclude che la reiterazione delle condotte denoti la presenza di uno spessore criminologico tale da giustificare l’applicazione della recidiva (Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020 Rv. 280444 – 01; conf. Sez. 6, n. 38780 del 17/06/2014, COGNOME, Rv. 260460 01). Del resto, l'”autonomia” delle valutazioni in punto di precedenti penali rispetto all’applicazione delle circostanze attenuanti generiche e con riguardo alla recidiva è stata autorevolmente sancita anche dalle Sezioni unite: secondo Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319 – 01, la valorizzazione da parte del giudice dei precedenti penali dell’imputato ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche non implica il riconoscimento della recidiva contestata in assenza di aumento della pena a tale titolo o di confluenza della stessa nel giudizio di comparazione tra le circostanze concorrenti eterogenee, attesa la diversità dei giudizi riguardanti i due istituti.
Quanto rilevato in premessa in ordine all’autonomia e all’autosufficienza di ciascuna delle rationes decidendi rappresentata dai due argomenti valorizzati dal giudice del rinvio fa sì che il rigetto del primo motivo renda superfluo l’esame del secondo. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso 11 14/02/2023.