Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19061 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19061 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 24/07/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, oltre ad essere privo di concre specificità, è manifestamente infondato in quanto i giudici del merito hann correttamente esercitato la discrezionalità attribuita, ampiamente esplicitand ragioni del loro convincimento (Si veda, in particolare, pag. 6);
che, invero, l’applicazione delle circostanze di cui all’art. 62-bis cod. pen. richiede elementi di segno positivo che la parte interessata ha l’onere di ded specificamente;
che, inoltre, nel motivare il diniego della diminuente richiesta, non necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli eleme favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è suffici congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovv all’assenza e/o mancata deduzione di elementi positivi;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso, il 19 marzo 2024.