Attenuanti Generiche: Quando il Silenzio Costa Caro
L’ottenimento delle attenuanti generiche può fare una differenza significativa nell’esito di un processo penale, ma la loro concessione non è automatica. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda un principio fondamentale: l’onere di fornire al giudice elementi positivi su cui basare la decisione spetta alla difesa. Un’istanza generica, priva di argomentazioni specifiche, è destinata a essere respinta, come dimostra il caso che analizzeremo.
Il Caso in Esame: un Ricorso contro il Diniego
Un imputato, a seguito di una condanna della Corte d’Appello di Firenze, ha presentato ricorso in Cassazione. L’unico motivo di doglianza era il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche previste dall’articolo 62-bis del codice penale. Secondo la difesa, i giudici di merito avevano errato nel non applicare questa riduzione di pena.
La Decisione della Corte di Cassazione: Inammissibilità per Genericità
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo non solo privo di concreta specificità, ma anche manifestamente infondato. La decisione non entra nel merito della colpevolezza dell’imputato, ma si concentra esclusivamente sulla corretta applicazione dei principi che regolano la concessione delle attenuanti. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, una conseguenza diretta dell’inammissibilità del ricorso.
Le Motivazioni: l’Onere di Allegazione per le Attenuanti Generiche
Il cuore della pronuncia risiede nelle motivazioni. La Cassazione ha chiarito che l’applicazione delle attenuanti generiche richiede la presenza di elementi di segno positivo. È compito della parte interessata, ovvero l’imputato, dedurre specificamente tali elementi.
Di conseguenza, per un giudice, negare la concessione di queste attenuanti non richiede una complessa e articolata motivazione su ogni singolo aspetto favorevole o sfavorevole emerso dagli atti. È, infatti, sufficiente un congruo riferimento a due possibili scenari:
1. L’assenza di elementi positivi: Il giudice può legittimamente motivare il diniego evidenziando che la difesa non ha fornito alcun elemento positivo meritevole di valutazione.
2. La prevalenza di elementi negativi: In alternativa, può basare la sua decisione su elementi negativi ritenuti decisivi, che di fatto superano e annullano ogni altro potenziale aspetto favorevole.
Nel caso specifico, i giudici di merito avevano già ampiamente esplicitato le ragioni del loro diniego, con un’argomentazione ritenuta dalla Cassazione logica e priva di vizi. Il ricorso, pertanto, si è rivelato un tentativo infruttuoso di rimettere in discussione una valutazione correttamente operata nei precedenti gradi di giudizio.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza rafforza un importante monito per la prassi forense. La richiesta di attenuanti generiche non può essere una mera formula di stile inserita negli atti difensivi. Deve essere supportata da un’argomentazione solida, specifica e ancorata a elementi concreti (come il comportamento processuale, la confessione, il ravvedimento post-fatto, le condizioni di vita personali e familiari, etc.).
In assenza di una deduzione puntuale, il giudice non è tenuto a “cercare” d’ufficio elementi favorevoli all’imputato. La sua decisione di diniego sarà pienamente legittima se fondata sulla semplice constatazione della mancanza di tali elementi. Per gli avvocati, ciò significa che la preparazione di un’istanza efficace richiede uno sforzo proattivo nel raccogliere e presentare al giudice tutte le circostanze che possano giustificare una mitigazione della pena.
Chi ha l’onere di provare gli elementi per la concessione delle attenuanti generiche?
L’onere di dedurre specificamente elementi di segno positivo, utili per il riconoscimento delle attenuanti generiche, ricade sulla parte interessata, ovvero l’imputato.
Per negare le attenuanti generiche, il giudice deve analizzare tutti gli elementi del processo?
No, non è necessario. Per motivare il diniego, è sufficiente che il giudice faccia un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi oppure alla semplice assenza o mancata deduzione di elementi positivi da parte dell’imputato.
Cosa accade se un ricorso sulle attenuanti generiche è ritenuto troppo generico dalla Corte di Cassazione?
Se il ricorso è privo di concreta specificità e manifestamente infondato, la Corte di Cassazione lo dichiara inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6468 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6468 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME (CUI CODICE_FISCALE) nato il 31/01/1984
avverso la sentenza del 02/05/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, oltre ad essere privo di concreta specificità, è anche manifestamente infondato;
che, invero, l’applicazione delle circostanze di cui all’art. 62-bis cod. pen. richiede elementi di segno positivo che la parte interessata ha l’onere di dedurre specificamente e, di conseguenza, ai fini del diniego di una richiesta generica, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice del merito, all’assenza e/o mancata deduzione di elementi positivi;
che, inoltre, nel motivare il diniego della diminuente richiesta, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all’assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazione esente da criticità giustificative, le ragioni del diniego (si veda, in particolare, pag. 3);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 21 gennaio 2025.