Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 20015 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 20015 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 20/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 09/02/1984 avverso la sentenza del 24/04/2024 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio, in particolar modo al motivo attinente alle circostanze attenuanti generiche, e per l’inammissibilità nel resto; il difensore dell’imputato non è comparso, nonostante la formulazione di istanza di trattazione orale.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’impugnato provvedimento, la Corte d’appello di Milano ha confermato la sentenza pronunciata il 10 maggio 2023 dal Tribunale meneghino con cui NOME era stato condannato alla pena di due anni e sei mesi di reclusione (oltre alla pena pecuniaria) per la ricettazione di un furgone rubato (capo 1) e per la ricettazione di oltre 6.000 confezioni di profumi provento di furto (capo 2).
Presentando ricorso per cassazione, la difesa dell’imputato deduce:
violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606 lett. b ed e, cod. proc. pen.) per insufficiente ed illogica motivazione in ordine alla condotta di ricezione del furgone.
Il quadro indiziario non era sufficiente a supportare la affermazione di responsabilità dell’imputato per la ricettazione del furgone.
violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606 lett. b ed e, cod. proc. pen.) in relazione alla mancanza dell’elemento soggettivo sulla provenienza illecita della merce e comunque per carenza del dolo specifico; motivazione assente sulla mancata derubricazione nel reato di favoreggiamento.
L’esito dell’attività istruttoria non ha confermato la tesi accusatoria, nel senso della consapevolezza da parte dell’imputato, di maneggiare mercanzia di origine illecita; in via subordinata, la Corte avrebbe dovuto accogliere l’istanza di derubricazione della ricettazione in mero favoreggiamento nella condotta illecita tenuta da altri e, conseguentemente, riparametrare il trattamento sanzionatorio. Ma su quest’ultimo punto, la sentenza è totalmente silente.
vizio di motivazione (art. 606 lett. e, cod. proc. pen.) per assenza motivazionale in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
La motivazione è totalmente silente sul punto, nonostante il motivo d’appello.
I primi due motivi di ricorso sono manifestamente infondati e, comunque, ripetitivi giacché, in sostanza, si limitano a riprodurre le doglianze già formulate nell’atto di appello, cui la Corte ha adeguatamente risposto. Essi possono essere trattati unitariamente, involgendo il comune tema della responsabilità penale dell’imputato, sotto la comune prospettiva del vizio di legge e di motivazione.
Va in proposito ribadito il principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte di cassazione e che sta alla base del suo corretto funzionamento, secondo il quale l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione possiede un orizzonte circoscritto. Infatti, il sindacato demandato alla Corte di cassazione deve essere limitato – per espressa volontà del legislatorea riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle
risultanze processuali (ex multis, Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, COGNOME e al., Rv. 207944).
Nel caso concreto, congruamente ed adeguatamente la Corte d’appello di Milano ha ritenuto che la disponibilità anche in capo all’imputato del furgone Daily rubato, senza che alcuna giustificazione venisse dallo stesso addotta, e la presenza di evidenti tracce di effrazione dello stesso, tanto sulla carrozzeria che sul blocchetto di accensione (viene citata sul punto la testimonianza dell’operatore COGNOME), fossero ineludibili indicatori rispettivamente della ricettazione e dell’elemento psicologico necessario a sorreggerla, in quanto circostanze idonee ad escludere la buona fede dell’imputato. Mera ipotesi alternativa, non corroborata da alcun elemento di riscontro, e smentita dallo stesso coimputato COGNOME che dice di aver visto il NOME arrivare sul furgone, rimane pertanto quella che l’imputato fosse giunto sul posto con mezzo autonomo e non sul furgone rubato.
È invece fondato il terzo motivo di ricorso, concernente l’omessa motivazione in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione oltre che sulla eccessività della pena inflitta.
Effettivamente, la sentenza, dopo aver puntualmente ‘registrato’ la doglianza a pg. 6, ha omesso di esprimersi sul punto al termine della motivazione.
Non può parlarsi, in questo caso, di motivazione implicita. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, essa si configura quando l’impugnata sentenza non motivi espressamente su una specifica deduzione prospettata con il gravame, ma il rigetto della stessa possa essere indotto dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata (Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275500). Tale principio di carattere generale ha trovato applicazione in relazione a molteplici istituti di favore per l’imputato. In particolar con riferimento proprio alle circostanze attenuanti generiche, si è, ad esempio, affermato che debbano ritenersi disattese con motivazione implicita le predette circostanze, allorché sia adeguatamente motivato il rigetto della richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatorio, fondata su analogo ordine di motivi (Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, COGNOME, Rv. 275057).
Ma nel caso concreto, l’omissione corrisponde ad un vacuum motivazionale, non suscettibile di essere ‘riempito’ aliunde, per la radicale mancanza di qualsivoglia considerazione attinente al trattamento sanzionatorio.
La sentenza va pertanto sul punto (il terzo motivo) annullata con restitutio alla Corte di merito che, in altra Sezione, provvederà a dar risposta alla deduzione difensiva.
Al tempo stesso, considerata l’inammissibilità dei motivi attinenti all’an della responsabilità, va dichiarata l’irrevocabilità dell’affermazione di responsabilità
dell’imputato ex art. 624, comma 2, cod. proc. perì.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle circostanze attenuanti generiche con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte d’appello di
Milano.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso e irrevocabile il giudizio di responsabilità.
Così deciso il 20 marzo 2025
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Il Co sigliere relatore
La Presidente