Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 28900 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 28900 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 08/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a CINQUEFRONDI il 01/10/1998
avverso la sentenza del 18/03/2025 della Corte d’appello di Reggio calabria Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 18 marzo 2025, la Corte di appello di Reggio Calabria confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto NOME COGNOME colpevole dei reati a lui ascritti ai sensi degli artt. 588 cod. pen. e 4 legge n. 110 del 1975, consumati il 5 luglio 2020, solo riducendo la pena a mesi cinque di reclusione.
1.1. In risposta ai dedotti motivi di appello, la Corte di merito osservava quanto segue.
Gli operanti, giunti sul posto a seguito di sollecito da parte di alcuni cittadini, avevano notato dei soggetti che si stavano spintonando ed avevano accertato che alcuni di questi presentavano escoriazioni, indumenti strappati e, comunque, segni di una pregressa colluttazione.
Tre di costoro, fra cui l’odierno imputato, erano stati identificati.
Proprio l’imputato, al sopraggiungere degli operanti, era stato sorpreso mentre cercava di occultare un coltello.
Propone ricorso l’imputato, a mezzo del proprio difensore Avv. NOME COGNOME articolando le proprie censure in tre motivi.
2.1. Con il primo deduce il vizio di motivazione in ordine alla condanna per il delitto di cui all’art. 588 cod. pen.
L’imputato era stato visto a contatto fisico con altre due persone ma non si era dimostrato che i tre fossero impegnati in una violenta contesa con la volontà vicendevole di attentare all’altrui incolumità personale.
E non vi era poi elemento alcuno da cui poter dedurre che il ricorrente vi avesse preso parte. Non si erano potuti ricostruire i fatti fin dal loro inizio così da non potersi affermare con la dovuta certezza la configurabilità del contestato reato.
2.2. Con il secondo motivo lamenta il travisamento della prova in relazione al porto in luogo pubblico di un’arma.
Dopo l’alterco era stato rinvenuto nei pressi di un veicolo un coltello ma non vi era alcuna prova che fosse stato utilizzato nel corso della presenta rissa. Tantomeno che appartenesse al prevenuto.
Sul punto, nonostante l’espressa censura di appello, la Corte aveva motivato in modo del tutto generico.
2.3. Con il terzo motivo denuncia il vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, pure richieste dalla difesa.
Nell’irrogare la pena il giudice aveva poi riconosciuto la non particolare gravità del fatto.
Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte nella persona del sostituto NOME COGNOME ha inviato requisitoria scritta con la quale ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata relativamente al dinego delle circostanze attenuanti generiche con l’inammissibilità nel resto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il solo terzo motivo di ricorso merita accoglimento.
I primi due motivi, invece, spesi sulla valutazione del compendio probatorio e sulla conseguente integrazione dei reati (di rissa e di porto abusivo d’arma bianca) non tengono adeguato conto della non illogicità (tantomeno manifesta) della motivazione offerta sul punto dalla Corte d’appello nella sentenza impugnata.
La Corte, infatti, quanto al reato di rissa, aveva ricordato che:
gli operanti avevano riferito come, al loro arrivo, fossero ancora presenti almeno tre persone, l’imputato e tali NOME COGNOME e NOME COGNOME (ma l’avevano descritto come un ‘assembramento’ di persone), i quali ultimi due si stavano ancora spintonando;
la scena che si era loro presentata deponeva poi, con certezza, per una pregressa rissa quantomeno fra i medesimi, essendovene chiare tracce, desumibili dalle escoriazioni patite e dagli abiti strappati;
-l’imputato poi era indicato come partecipe a tale complessiva condotta.
Quanto poi all’ulteriore reato, il porto d’arma bianca, gli operanti ancora avevano riferito come avessero notato che era stato proprio l’odierno imputato a cercare di disfarsi del coltello che fino a poco prima, nel corso della rissa, aveva quindi detenuto e portato.
Come si è detto, è invece fondato il terzo motivo.
Nella sentenza di prime cure non si era speso argomento alcuno in ordine alla concessione o al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Nell’atto di appello, si era, invece, formulato un apposito motivo, deducendo che si sarebbero potute concedere le attenuanti generiche per l’incensuratezza dell’imputato e la sua particolare condizione socio -familiare.
Nella sentenza impugnata non si era in alcun modo motivato sul punto, limitandosi la Corte a riformulare la pena complessiva, riducendola.
Un evidente difetto di motivazione a cui il giudice del rinvio dovrà porre rimedio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle circostanze attenuanti generiche, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso, in Roma l’8 luglio 2025.