Attenuanti Generiche: Non un Diritto, ma una Conquista da Dimostrare
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno dei momenti più delicati del processo penale, in cui il giudice è chiamato a personalizzare la pena in base alla specifica situazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale: tali circostanze non sono un diritto dell’imputato, ma devono essere meritate attraverso elementi positivi e concreti. L’assenza di pentimento e la persistente capacità a delinquere possono giustificarne pienamente il diniego.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da due individui condannati dalla Corte d’Appello di una città del sud Italia. Gli imputati lamentavano, tra le altre cose, la mancata concessione delle attenuanti generiche. A sostegno della loro richiesta, adducevano elementi quali lo stato di incensuratezza di uno dei due e la scelta di definire il processo con il rito abbreviato. Uno degli imputati contestava inoltre la mancata esclusione della recidiva.
La Valutazione sulle Attenuanti Generiche da parte della Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il motivo di ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. I giudici di legittimità hanno avallato la decisione della Corte d’Appello, ritenendo la sua motivazione adeguata e priva di vizi logici. In particolare, i giudici di merito avevano evidenziato due aspetti cruciali:
1. Assenza di resipiscenza: Non era emerso alcun comportamento da parte degli imputati che potesse essere interpretato come un segno di reale pentimento per le azioni commesse.
2. Capacità a delinquere: Era stata accertata la loro abilità nel rifornirsi costantemente e immediatamente di sostanze stupefacenti da destinare alla vendita, un dato che denota una spiccata propensione al crimine.
La Cassazione ha colto l’occasione per ribadire un orientamento consolidato: l’applicazione delle attenuanti generiche non è un diritto dell’imputato, ma una facoltà discrezionale del giudice. Tale discrezionalità, tuttavia, non è arbitraria, ma deve fondarsi su elementi positivi e concreti che non erano emersi nel caso di specie. Elementi come l’incensuratezza o la scelta del rito abbreviato sono stati ritenuti “neutri”, ovvero non sufficienti, da soli, a giustificare una riduzione di pena.
Il Rigetto del Motivo sulla Recidiva
Anche il secondo motivo di ricorso, relativo alla recidiva, è stato giudicato inammissibile. La Corte lo ha definito “generico”, in quanto si limitava a riproporre questioni già esaminate e correttamente risolte dalla Corte d’Appello. L’imputato, infatti, non si era confrontato criticamente con le argomentazioni della sentenza impugnata, rendendo il suo gravame inefficace.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si fonda sul principio secondo cui il giudice di merito ha il compito di valutare la personalità dell’imputato e la gravità del fatto nella sua interezza. Le attenuanti generiche servono a mitigare la pena quando emergono aspetti positivi della condotta o della personalità che rendono la sanzione standard eccessivamente afflittiva. Nel caso esaminato, non solo mancavano tali elementi positivi, ma erano presenti fattori negativi (l’assenza di pentimento e l’organizzazione criminale) che giustificavano una valutazione di maggior rigore. La scelta del rito abbreviato, pur garantendo uno sconto di pena previsto dalla legge, è una scelta processuale e non può essere interpretata automaticamente come un elemento meritevole per un’ulteriore attenuazione della pena.
Conclusioni
Questa pronuncia conferma che per beneficiare delle attenuanti generiche non basta non avere precedenti penali o scegliere un rito processuale vantaggioso. È necessario che l’imputato fornisca al giudice elementi concreti e positivi su cui fondare una valutazione favorevole, primo fra tutti un’evidente revisione critica del proprio operato. In assenza di tali fattori, e in presenza di indicatori di pericolosità sociale, il diniego delle attenuanti è una decisione legittima e non censurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivata.
La concessione delle attenuanti generiche è un diritto dell’imputato?
No, la Corte di Cassazione ha ribadito che non costituisce un diritto, ma una facoltà discrezionale del giudice che deve essere fondata su elementi positivi di valutazione emersi durante il processo.
Scegliere il rito abbreviato o essere incensurato è sufficiente per ottenere le attenuanti generiche?
No, secondo la Corte questi elementi sono considerati neutri ai fini della valutazione e non sono di per sé sufficienti a giustificare la concessione delle attenuanti, la quale richiede la presenza di specifici fattori positivi.
Per quali motivi la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso degli imputati?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza, poiché la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione adeguata e logica per negare le attenuanti, basata sull’assenza di pentimento (resipiscenza) e sulla provata capacità a delinquere degli imputati.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41294 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41294 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/11/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME nato a GIARRE il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
COGNOME la sentenza del 11/12/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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n.7 / NUMERO_DOCUMENTO
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi proposti da NOME COGNOME COGNOME da NOME COGNOME COGNOME la sentenza indicat epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
osserva:
il comune motivo di ricorso , avente ad oggetto la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile per manifesta infondatezza: la Corte appello, sulla scorta di motivazione adeguata e per nulla illogica, ha, per un verso, segna l’assenza di comportamenti espressivi di resipiscenza e, per altro verso, stigmatizzato la capac degli imputati di rifornirsi, in modo costante ed immediato, di sostanza stupefacente da ced alla bisogna agli acquirenti (cfr pagina 18).
Peraltro, è il caso di ribadire che l’applicazione delle circostanze attenuanti g costituisce un diritto dell’imputato, ma deve essere fondata su elementi positivi non emersi essendo quelli allegati (i.e. lo stato di incensuratezza della COGNOME e la scelta del rito abbreviato per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, neutri ai fini della valut richiesta;
l’ulteriore motivo di ricorso, proposto dal solo COGNOME e relativo alla mancata esclu della recidiva, è generico perché reiterativo di questioni affrontate dalla Corte di appel argomentazioni corrette in diritto e esenti da vulnus motivazionali: argomentazioni con le quali il ricorrente non si confronta (cfr pag. 18 della sentenza).
All’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 cod. proc. pe
P.Q.M.
Dichiara inammissibilj il , ricorsa e condanna 1k ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 novembre 2025.