Attenuanti Generiche: Quando il Giudice Può Legittimamente Negarle
L’applicazione delle circostanze attenuanti generiche rappresenta uno dei temi più dibattuti nel diritto penale, poiché incide direttamente sulla determinazione della pena. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini entro cui il giudice può negarne la concessione, sottolineando che non si tratta di un diritto automatico per l’imputato. Analizziamo insieme la decisione per comprendere meglio i principi applicati.
I Fatti del Caso: Ricorso contro Condanna per Spaccio
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo condannato in appello per il reato di cessione continuata di sostanze stupefacenti, protrattasi per un periodo di cinque anni. L’imputato si è rivolto alla Corte di Cassazione lamentando due aspetti principali della sentenza di secondo grado: la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e l’eccessività della pena inflitta.
Secondo la difesa, la Corte d’Appello non avrebbe adeguatamente considerato elementi a favore dell’imputato che avrebbero potuto giustificare una riduzione della sanzione.
L’Analisi della Cassazione e le circostanze attenuanti generiche
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo generico e infondato. I giudici supremi hanno spiegato che le questioni sollevate erano già state correttamente esaminate e decise dalla Corte d’Appello, con motivazioni logiche e giuridicamente corrette.
La Genericità del Ricorso come Causa di Inammissibilità
Il primo punto cruciale della decisione è la genericità del ricorso. La Cassazione ha osservato che l’atto di impugnazione non si confrontava in modo specifico con le argomentazioni della sentenza di appello. Invece di contestare puntualmente le ragioni del giudice di merito, il ricorrente si era limitato a riproporre le stesse lamentele, senza aggiungere nuovi elementi o profili di illegittimità. Questo approccio rende il ricorso inammissibile, poiché non assolve alla sua funzione di critica motivata del provvedimento impugnato.
Le circostanze attenuanti generiche non sono un diritto
Il cuore della pronuncia riguarda la natura delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ribadito un principio consolidato: la loro concessione non è un diritto dell’imputato, ma una facoltà discrezionale del giudice. Tale facoltà deve essere esercitata solo in presenza di elementi positivi e meritevoli di considerazione, che possano giustificare una mitigazione della pena.
Nel caso di specie, il giudice di merito aveva negato le attenuanti con una motivazione ritenuta congrua e non illogica, basata su due elementi specifici:
1. I precedenti penali dell’imputato.
2. La gravità della condotta, caratterizzata dalla vendita di cocaina protratta per ben cinque anni.
A fronte di questi elementi negativi, la Corte d’Appello aveva correttamente ritenuto che non vi fossero i presupposti per una riduzione di pena. Anzi, la Cassazione ha evidenziato come la sanzione applicata fosse già ‘assai contenuta’ rispetto alla gravità del reato contestato.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte Suprema si fondano sull’articolo 616 del codice di procedura penale. L’inammissibilità del ricorso deriva dalla sua manifesta infondatezza e genericità. I giudici hanno sottolineato che il ruolo della Cassazione non è quello di riesaminare il merito delle valutazioni fatte dai giudici dei gradi precedenti, ma di verificare la correttezza giuridica e la logicità delle loro motivazioni. Poiché la sentenza d’appello aveva fornito una spiegazione adeguata e coerente per la negazione delle attenuanti e per la commisurazione della pena, non vi era spazio per un annullamento della decisione.
Le conclusioni
Questa ordinanza conferma che per ottenere le circostanze attenuanti generiche non basta l’assenza di elementi particolarmente negativi, ma è necessaria la presenza di elementi positivi che giustifichino una valutazione di minor gravità del fatto o di meritevolezza del reo. Inoltre, un ricorso in Cassazione deve essere specifico e puntuale, dialogando criticamente con la sentenza impugnata, pena la sua inammissibilità. La decisione rappresenta un importante monito sulla necessità di formulare impugnazioni ben argomentate e non meramente ripetitive delle istanze già respinte.
Le circostanze attenuanti generiche sono un diritto dell’imputato?
No, la Corte di Cassazione chiarisce che non costituiscono un diritto dell’imputato. La loro concessione è una facoltà del giudice, che deve essere motivata dalla presenza di elementi positivi a favore del reo.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché generico. Non affrontava specificamente le motivazioni della sentenza d’appello, ma si limitava a riproporre doglianze già esaminate e respinte dal giudice di merito.
Quali elementi ha considerato il giudice per negare le attenuanti generiche in questo caso?
Il giudice ha basato la sua decisione su due elementi negativi specifici: i precedenti penali a carico dell’imputato e la gravità della condotta contestata, ovvero la cessione continuata di cocaina per un arco temporale di cinque anni.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40422 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40422 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 30/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PESCARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/02/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 156/ RG. 17679
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe che ha condannato per il delitto di cessione continuata di cocaina nell’arco di cinque anni; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché generico in quanto la doglianza è costituit dalla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e dall’eccessività della pena profili che, al contrario, sono stati adeguatamente vagliati, con corretti argoment giuridici, dal giudice di merito. Infatti, la sanzione è stata assai contenuta a fron condotte protratte per anni e le circostanze attenuanti generiche che, come è noto, non costituiscono un diritto dell’imputato e vanno applicate quando vi siano elementi positivi sono state negate con una sufficiente e non illogica motivazione cioè sui due precedenti penali gravanti sull’imputato e sulla condotta contestata;
dato atto che il ricorso non si confronta in alcun modo con gli argomenti della sentenza; rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 co proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 30 settembre 2024
La Consigliera estensora