Attenuanti Generiche: Non un Diritto, ma una Concessione da Meritare
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale del diritto penale: la concessione delle attenuanti generiche non è un diritto automatico per l’imputato, ma una valutazione discrezionale del giudice che deve basarsi su elementi concreti e positivi. Il caso in esame, relativo a un reato di evasione aggravato dalla manomissione del braccialetto elettronico, offre un chiaro esempio di come la gravità della condotta possa precludere qualsiasi sconto di pena.
I Fatti del Caso: L’Evasione e il Ricorso in Cassazione
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di evasione. L’imputato, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, si era allontanato dalla propria abitazione dopo aver reciso il braccialetto elettronico, strumento di controllo posto a sua disposizione. La Corte d’Appello confermava la condanna di primo grado, negando la concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Contro questa decisione, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, lamentando proprio la violazione di legge relativa al mancato riconoscimento di tali attenuanti, che avrebbero comportato una riduzione della pena.
La Decisione della Corte: Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della richiesta, ma la blocca sul nascere per motivi procedurali. La Corte ha ritenuto che i motivi del ricorso fossero una mera riproposizione di censure già esaminate e correttamente respinte dalla Corte d’Appello, senza introdurre nuovi elementi di diritto validi per un giudizio di legittimità.
Di conseguenza, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista per chi adisce la Corte con ricorsi palesemente infondati.
Le Motivazioni: Perché le Attenuanti Generiche non sono state concesse?
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni con cui la Cassazione conferma l’operato dei giudici di merito. La Corte sottolinea che le attenuanti generiche non costituiscono un diritto dell’imputato, ma devono essere fondate su elementi positivi di valutazione che non erano emersi né erano stati allegati dalla difesa. In altre parole, spetta all’imputato dimostrare di meritare uno sconto di pena attraverso la propria condotta processuale o elementi relativi alla sua personalità.
Nel caso specifico, la condotta dell’imputato è stata giudicata di particolare gravità e pericolosità. La recisione del braccialetto elettronico non è stata vista come un semplice atto di allontanamento, ma come un gesto che denota un’elevata capacità a delinquere e un totale spregio per le misure imposte dall’autorità giudiziaria. Di fronte a un comportamento così grave, la Corte ha ritenuto che non vi fosse alcuno spazio per una valutazione favorevole che potesse giustificare la concessione delle attenuanti.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza offre importanti spunti di riflessione. In primo luogo, consolida l’orientamento secondo cui la richiesta di attenuanti generiche non può essere una pretesa astratta, ma deve essere supportata da prove concrete di un atteggiamento meritevole di clemenza. In secondo luogo, evidenzia come la pericolosità della condotta, specialmente quando manifestata attraverso la manomissione di strumenti di controllo, sia un fattore determinante e ostativo al riconoscimento di benefici. Infine, la pronuncia serve da monito: presentare ricorsi in Cassazione meramente ripetitivi e privi di solidi argomenti giuridici non solo è inutile, ma comporta anche significative conseguenze economiche per il ricorrente.
Le circostanze attenuanti generiche sono un diritto dell’imputato?
No, secondo l’ordinanza non costituiscono un diritto dell’imputato. Devono essere fondate su elementi positivi che giustifichino una diminuzione della pena, elementi che nel caso di specie non sono emersi né sono stati allegati.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché basato su motivi non consentiti in sede di legittimità, in quanto si trattava di una semplice riproduzione di censure già adeguatamente vagliate e respinte dalla sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata determinata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40393 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40393 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 30/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
79/ RG 16981 GLYPH
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di evasione, deducendo violazione di legge in ordine alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche.
Il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sed di legittimità, in quanto east4EFIC riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate disattese, con corretti argomenti giuridici, dalla sentenza impugnata a pag. 2 in ordine diniego delle circostanze attenuanti generiche che, come è noto, non costituiscono un diritt dell’imputato ma devono essere fondate su elementi positivi non emersi e non allegati, a fronte di una condotta particolarmente pericolosa posta in essere attraverso al?recisione de braccialetto elettronico;
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nell determinazione della causa d’inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso il 30 settembre 2024.