Attenuanti Generiche: La Cassazione Ribadisce che l’Assenza di Precedenti Non Basta
Con la recente ordinanza n. 7599 del 2024, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi su un tema cruciale del diritto penale: la concessione delle attenuanti generiche. Questa decisione sottolinea un principio fondamentale: per beneficiare di una riduzione di pena, non è sufficiente avere una ‘fedina penale pulita’ o l’assenza di elementi negativi sulla propria personalità. È invece indispensabile che emergano elementi positivi concreti. Analizziamo nel dettaglio questa importante pronuncia.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Firenze. Il ricorrente lamentava una violazione di legge e un vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. A suo avviso, la Corte territoriale aveva errato nel negargli il beneficio, nonostante l’assenza di elementi negativi che connotassero la sua personalità.
La Questione Giuridica sulle Attenuanti Generiche
Le attenuanti generiche sono circostanze che, a differenza di quelle specifiche previste per singoli reati, consentono al giudice un’ampia discrezionalità nel valutare la personalità dell’imputato e le modalità del fatto per adeguare la pena al caso concreto. La loro applicazione può portare a una significativa riduzione della sanzione. Tuttavia, proprio questa discrezionalità impone che la decisione del giudice sia basata su una motivazione logica e coerente con gli atti processuali.
L’Analisi della Corte: Perché il Ricorso è Stato Dichiarato Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la decisione dei giudici di merito. I motivi di tale rigetto sono chiari e si basano su due pilastri fondamentali:
1.  La necessità di elementi positivi: La Corte ha ribadito un orientamento consolidato secondo cui le attenuanti generiche non costituiscono un diritto automatico. La loro concessione richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza deriva legittimamente il diniego. La mera assenza di elementi negativi non è sufficiente a giustificarne l’applicazione.
2.  La genericità del motivo di ricorso: L’appello è stato censurato anche per la sua genericità. Il ricorrente, infatti, non aveva indicato quali specifici elementi positivi fossero stati trascurati dai giudici di merito. Un ricorso efficace deve individuare con precisione i fatti o le circostanze che avrebbero dovuto portare a una diversa valutazione.
Le motivazioni
La motivazione della Suprema Corte si fonda sul principio che la valutazione sulla concessione delle attenuanti è un giudizio di fatto, non sindacabile in sede di legittimità se non in caso di manifesta illogicità, vizio non riscontrato nel caso di specie. La Corte d’Appello aveva correttamente applicato il principio giurisprudenziale secondo cui è necessaria una valutazione positiva della personalità del soggetto. Il diniego non è derivato da un pregiudizio, ma dalla constatazione oggettiva dell’assenza di elementi meritevoli di considerazione ai fini di una mitigazione della pena. La decisione si allinea perfettamente con precedenti pronunce (come la sentenza n. 24128 del 2021), che hanno più volte specificato come il silenzio su aspetti positivi della vita di un imputato non possa essere interpretato come un argomento a suo favore per ottenere uno sconto di pena. Inoltre, la declaratoria di inammissibilità ha comportato, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro a favore della Cassa delle ammende, dato che non è stata ravvisata un’assenza di colpa nella proposizione di un ricorso privo dei requisiti di legge.
Le conclusioni
L’ordinanza in esame rappresenta un importante monito per la prassi legale. Conferma che la strategia difensiva non può basarsi unicamente sull’assenza di precedenti penali o di altri fattori negativi. Per sperare di ottenere le attenuanti generiche, è onere della difesa far emergere e provare concretamente elementi positivi, come il comportamento processuale, l’impegno nel risarcire il danno, la condizione di vita e altri fattori che possano dipingere un quadro favorevole dell’imputato. In assenza di tali prove, il diniego del beneficio è una conseguenza legittima e difficilmente contestabile in Cassazione.
 
Per ottenere le circostanze attenuanti generiche è sufficiente non avere elementi negativi a proprio carico?
No, secondo l’ordinanza, l’applicazione delle attenuanti generiche non è un diritto che consegue alla semplice assenza di elementi negativi sulla personalità. È necessaria la presenza di elementi di segno positivo.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Se il ricorso è dichiarato inammissibile e non si ravvisa un’assenza di colpa, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (in questo caso 3.000 euro) a favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorso è stato considerato generico?
Il ricorso è stato ritenuto generico perché non ha indicato elementi specifici e positivi, trascurati dai giudici di merito, che avrebbero potuto giustificare l’applicazione delle circostanze attenuanti.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7599 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 7599  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME ( CODICE_FISCALE ) nato a LIVORNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il ricorso promosso nell’interesse di NOME COGNOMECOGNOME che deduce la violazione legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circosta attenuanti generiche, è inammissibile, avendo la Corte di merito, cori una valutazione di f non manifestamente illogica – e quindi non sindacabile in sede di legittimità -, esclu sussistenza di elementi all’uopo valutabili, in ciò facendo corretta applicazione del pri secondo cui l’applicazione delle circostanze in esame non costituisce un diritto conseguen all’assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede element segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle ste (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, dep. 21/06/2021, COGNOME Crescenzo, Rv. 281590), dovendosi altresì censurare la genericità del motivo, che non indica elementi, trascurati dai giud merito, che avrebbero giustificato l’applicazione delle circostanze in esame;
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc:. pen., non ravvis assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 1 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
P.  Q.   ti.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024.