Attenuanti Generiche: Non Basta l’Assenza di Negatività per Ottenerle
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno strumento fondamentale per la personalizzazione della pena, ma la sua concessione non è un diritto automatico. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio cruciale: la semplice assenza di elementi negativi nella personalità del reo non è sufficiente per giustificarne il riconoscimento. È necessario che emergano elementi positivi concreti. Analizziamo questa importante decisione.
I Fatti del Caso: La Violazione del Divieto di Accesso
Il caso riguarda un individuo condannato per aver violato un divieto, emesso dal Questore, di accedere a una determinata zona urbana, un reato previsto dall’art. 10 del D.L. n. 14/2017. A seguito della condanna in appello, l’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, lamentando principalmente due aspetti: il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e il diniego del beneficio della non menzione della condanna.
L’Appello e i Motivi del Ricorso
Il ricorrente ha contestato la decisione della Corte d’Appello, sostenendo che il diniego delle attenuanti fosse ingiustificato e basato su una motivazione carente. Allo stesso modo, riteneva illegittimo il rifiuto di concedere la non menzione della condanna sul casellario giudiziale, un beneficio che avrebbe limitato le conseguenze negative della sentenza nella sua vita quotidiana.
La Decisione della Cassazione sulle attenuanti generiche
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando in toto la decisione dei giudici di merito. La motivazione della Corte si articola su principi consolidati e chiari.
L’assenza di elementi positivi
Il punto centrale della decisione riguarda proprio le attenuanti generiche. I giudici hanno chiarito che la loro applicazione non è una conseguenza automatica dell’assenza di fattori negativi (come precedenti penali specifici o una condotta di vita particolarmente riprovevole). Al contrario, il giudice deve individuare elementi di segno positivo, ovvero circostanze concrete che rendano la pena base sproporzionata per eccesso rispetto al caso specifico. Nel caso in esame, il giudice di merito aveva correttamente evidenziato la totale assenza di tali elementi positivi, rendendo legittimo il diniego.
La condotta successiva al reato
Un altro fattore determinante è stata la condotta dell’imputato successiva al fatto. La Corte ha sottolineato come il ricorrente avesse nuovamente violato la stessa normativa, dimostrando una persistente indifferenza verso il precetto legale. Questo comportamento è stato considerato un ulteriore elemento negativo che ha rafforzato la decisione di negare le attenuanti.
Il Diniego della Non Menzione della Condanna
Anche riguardo al secondo motivo di ricorso, la Cassazione ha respinto le argomentazioni della difesa. La Corte ha ricordato che la valutazione sulla concessione della non menzione è una decisione di merito, basata sull’analisi delle modalità del fatto e della personalità del reo. Nel caso specifico, i giudici di merito avevano evidenziato come l’imputato avesse deliberatamente ignorato un divieto posto a tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza. Tale valutazione, essendo priva di vizi logici, non è sindacabile in sede di legittimità.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano su un orientamento giurisprudenziale consolidato. Le attenuanti generiche non sono un correttivo automatico della pena, ma uno strumento discrezionale del giudice che richiede una giustificazione basata su fatti positivi e apprezzabili. La condotta successiva al reato, se negativa, può e deve essere presa in considerazione come indice della personalità dell’imputato e della sua scarsa propensione a conformarsi alle norme di legge. Inoltre, viene riaffermato il principio secondo cui le valutazioni di merito sulla personalità del reo, se logicamente motivate, non possono essere rimesse in discussione davanti alla Corte di Cassazione, che ha il compito di verificare la corretta applicazione della legge e non di riesaminare i fatti.
Le conclusioni
L’ordinanza in esame conferma che per ottenere benefici come le attenuanti generiche o la non menzione, non basta semplicemente ‘non essere un criminale abituale’. È richiesta una valutazione positiva della condotta e della personalità, che deve essere provata e apprezzata dal giudice. La decisione finale ha quindi comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende, ponendo fine al procedimento e consolidando un principio di rigore nell’applicazione di questi istituti.
Per ottenere le attenuanti generiche è sufficiente non avere elementi negativi a proprio carico?
No, la sentenza chiarisce che l’assenza di elementi negativi non è di per sé sufficiente. Il giudice deve riscontrare la presenza di elementi di segno positivo che giustifichino una riduzione della pena.
La condotta tenuta dopo aver commesso il reato può influenzare la concessione delle attenuanti generiche?
Sì, la Corte ha considerato la condotta successiva dell’imputato, che aveva violato nuovamente la stessa norma, come un elemento negativo rilevante che ha legittimato il diniego delle attenuanti.
La Corte di Cassazione può riesaminare la decisione sulla concessione della non menzione della condanna?
No, la Cassazione ha ribadito che la valutazione sulle modalità del fatto e sulla personalità del reo, ai fini della concessione della non menzione, è una decisione di merito che, se logicamente motivata, non è sindacabile in sede di legittimità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7126 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7126 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 18/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a PALERMO il 07/07/1974
avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
9.ft2 .
COGNOME NOME ricorre per cassazione avversV sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 10 D.L.n.14/2017, per aver violato il divieto del Questore di accesso ad una determinata zon urbana, deducendo, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazi in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e con il secondo, violazione di l in ordine al diniego della non menzione della condanna.
Quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, si osserva che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice in quanto l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un dir conseguente all’assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richied elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione del stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590 – 01; conf. Sez. 1, n. 3529 del 1993, Rv. 195339-01). Al riguardo, il giudice a quo ha evidenziato l’assenza di elementi positivi condotta successiva al fatto per cui si procede, avendo il ricorrente nuovamente violato medesima normativa.
In ordine al diniego del beneficio della non menzione, il giudice territoriale determinazione afferente al merito e non sindacabile in questa sede, ha richiamato le modalit del fatto e la personalità del ricorrente, che ha deliberatamente ignorato il divieto posto a dell’ordine pubblico e della sicurezza, confermando il decisum del primo giudice.
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
osì deciso in Roma, il 18 ottobre 2024 Il Presidente Il Consigliere eltensore