Attenuanti generiche: la Cassazione ribadisce che la fedina pulita non basta
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha affrontato un tema cruciale nella determinazione della pena: la concessione delle attenuanti generiche. La decisione chiarisce che avere un casellario giudiziale immacolato non è, di per sé, un elemento sufficiente per ottenere questo beneficio, specialmente quando altri fattori depongono a sfavore dell’imputato. Analizziamo insieme i dettagli di questo importante provvedimento.
Il caso: dalla condanna per spaccio al ricorso in Cassazione
La vicenda giudiziaria ha origine dalla condanna di un individuo per una serie di episodi di cessione di sostanze stupefacenti, qualificati come di lieve entità ai sensi dell’art. 73, comma 5, del Testo Unico Stupefacenti. I fatti si erano protratti per un periodo di circa sette mesi, dal giugno 2015 al gennaio 2016. La sentenza di condanna del Tribunale era stata confermata dalla Corte d’Appello di Firenze.
L’imputato ha quindi presentato ricorso in Cassazione, lamentando un vizio di motivazione da parte dei giudici di merito. In particolare, il ricorrente contestava la decisione di non riconoscergli le attenuanti generiche, ritenendo violati i principi in materia di dosimetria della pena.
La negazione delle attenuanti generiche e la motivazione dei giudici
Sia il Tribunale che la Corte d’Appello avevano negato il beneficio basando la loro decisione su una valutazione complessiva della condotta dell’imputato, secondo i criteri stabiliti dall’art. 133 del codice penale. Gli elementi considerati decisivi per il diniego sono stati:
* La pluralità delle condotte illecite.
* L’arco temporale prolungato (oltre sei mesi) in cui si sono svolti i fatti.
* L’assenza di profili di meritevolezza specifici, ad eccezione dello stato di incensuratezza.
In sostanza, i giudici hanno ritenuto che la sola assenza di precedenti penali non fosse abbastanza per giustificare una riduzione della pena, a fronte di un’attività di spaccio sistematica e continuata.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo la motivazione della Corte d’Appello congrua, logica e in linea con la giurisprudenza consolidata. Gli Ermellini hanno ribadito alcuni principi fondamentali in materia di attenuanti generiche.
In primo luogo, il giudice non è tenuto ad analizzare ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole, ma è sufficiente che motivi la sua decisione basandosi sugli aspetti ritenuti più rilevanti. In questo caso, la pluralità e la durata dei reati sono stati considerati elementi decisivi e prevalenti rispetto alla sola incensuratezza.
In secondo luogo, la Corte ha sottolineato come, a seguito della modifica normativa dell’art. 62-bis del codice penale, le attenuanti generiche non costituiscano più un riconoscimento quasi automatico per l’imputato incensurato. Esse hanno assunto una valenza ‘premiale’, che richiede una specifica motivazione sugli elementi positivi che la giustificano. La fedina pulita è solo uno dei tanti parametri di valutazione, ma non il più importante né l’unico.
La decisione dei giudici di merito, che ha escluso il beneficio valorizzando la gravità complessiva della condotta, è stata quindi giudicata insindacabile in sede di legittimità.
Le conclusioni: implicazioni pratiche
L’ordinanza conferma un orientamento ormai stabile: le attenuanti generiche non sono un diritto dell’imputato, ma una facoltà discrezionale del giudice. La loro concessione deve essere il frutto di una valutazione positiva e complessiva della personalità e della condotta dell’accusato, che vada oltre la semplice assenza di precedenti penali. Per la difesa, ciò significa che non basta invocare la fedina pulita, ma è necessario fornire al giudice elementi concreti di meritevolezza (come il comportamento processuale, l’ammissione dei fatti, il ravvedimento) per sperare di ottenere una riduzione della pena.
Avere la fedina penale pulita garantisce automaticamente le attenuanti generiche?
No. Secondo la Corte di Cassazione, l’incensuratezza è solo uno degli elementi che il giudice può valutare. A seguito delle riforme, le attenuanti generiche hanno una valenza ‘premiale’ e non sono più un riconoscimento automatico per chi non ha precedenti, richiedendo una motivazione specifica su elementi positivi.
Come deve motivare un giudice il diniego delle attenuanti generiche?
Il giudice non deve prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti. Una motivazione che si basa, ad esempio, sulla pluralità delle condotte illecite e sulla loro durata nel tempo è considerata congrua e logica.
Quali elementi ha considerato il giudice in questo caso per negare le attenuanti generiche?
I giudici hanno negato le attenuanti valorizzando la pluralità delle condotte di spaccio, l’arco temporale esteso (oltre sei mesi) in cui si sono verificate e l’assenza generale di profili di meritevolezza, ritenendo che la sola incensuratezza del prevenuto non fosse sufficiente a giustificare il beneficio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33779 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33779 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze ha confermato la decisione del Tribunale di Firenze che ha condannato NOME alla pena di giustizia per una serie di cessioni di sostanze stupefacenti realizzate in concorso dal Giugno 2015 al gennaio 2016, qualificati i fatti ai sensi dell’art.73 comma 5 dPR 309/90.
Il ricorrente deduce vizio di motivazione in relazione alla misura del trattamento sanzionatorio assumendo la inosservanza dei principi in materia di dosimetria della pena in particolare per avere negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
3. Il ricorso è inammissibile.
Il giudice distrettuale ha escluso che ricorressero i presupposti per il riconoscimento del beneficio delle circostanze attenuanti generiche valorizzando in particolare i criteri offerti dall’art.133 cod.pen. commi 1 e 2 cod.pen. ed in particolare la pluralità delle condotte illecite in un arco temporale di oltre sei mesi e dell’assenza di profili di meritevolezza ad eccezione dello stato di incensuratezza del prevenuto.
La motivazione risulta coerente con la giurisprudenza di legittimità sul punto, la quale insegna che non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così sez. 3, n. 23055 del 23.4.2013, Banic e altro, rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell’imputato, nonché al suo negativo comportamento processuale), laddove il beneficio in questione, a seguito delle intervenuta modifica normativa dell’art.62 bis cod.pen, non costituisce più una sorta di automatico riconoscimento all’imputato eventualmente incensurato, ma una attribuzione dalla valenza premiale (sez.I, 18.5.2017, Lamina, Rv.271315) che necessita di specifica motivazione sugli elementi posti a fondamento del beneficio. La motivazione del giudice di appello a sostegno della esclusione del beneficio risulta congrua e priva di difetti logici e si presenta pertanto insindacabile dinanzi al giudice di legittimità.
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e,
non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla RAGIONE_SOCIALE delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma il 10 luglio 2024
Il Consigliere estensore
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Il Pfsicente