Attenuanti Generiche: Non Basta l’Assenza di Precedenti per Ottenere lo Sconto di Pena
Le attenuanti generiche sono spesso invocate nei processi penali per ottenere una riduzione della pena, ma una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale: per la loro concessione non è sufficiente la mera assenza di elementi negativi, come una fedina penale pulita. Sono invece necessari elementi di segno positivo che caratterizzino favorevolmente la personalità dell’imputato. Analizziamo nel dettaglio questa importante decisione per comprenderne le implicazioni pratiche.
Il caso in esame: dal reato di droga al ricorso in Cassazione
La vicenda trae origine dalla condanna di un individuo per fatti riqualificati come reato di lieve entità in materia di stupefacenti, ai sensi dell’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990. L’imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello, basandolo su due principali motivi: il primo contestava l’affermazione di responsabilità, sostenendo che la sostanza stupefacente fosse destinata all’uso personale; il secondo lamentava il diniego delle attenuanti generiche.
La decisione della Corte: i motivi di inammissibilità
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, esaminando e respingendo entrambe le doglianze presentate dal ricorrente. La decisione si fonda su precisi principi di procedura penale e su un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato.
Il motivo sull’uso personale: una questione non sollevata in appello
La prima doglianza, relativa alla destinazione della sostanza per uso personale, è stata giudicata inammissibile perché non era stata dedotta nel precedente grado di giudizio. La Corte ha sottolineato che, ai sensi dell’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale, non è possibile presentare in sede di legittimità motivi di ricorso che non siano già stati sottoposti all’attenzione della Corte d’Appello. Introdurre nuove questioni in Cassazione costituisce una violazione delle regole processuali.
Il diniego delle attenuanti generiche: una valutazione discrezionale del giudice
Il cuore della pronuncia riguarda il secondo motivo di ricorso. La Cassazione ha chiarito che il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice di merito. La loro applicazione non è un diritto che scaturisce automaticamente dall’assenza di elementi negativi a carico dell’imputato, come la mancanza di precedenti penali. Al contrario, la concessione di tali attenuanti richiede la presenza di elementi di segno positivo, meritevoli di una valutazione favorevole da parte del giudice.
Le motivazioni della Cassazione sulle attenuanti generiche
La Corte ha ribadito che il giudice può legittimamente negare le attenuanti generiche motivando sulla base dell’assenza di elementi positivi da valorizzare. Nel caso specifico, il giudice di merito aveva correttamente ravvisato tale assenza e aveva richiamato la personalità dell’imputato come fattore ostativo. Questo approccio è in linea con la giurisprudenza costante, secondo cui l’incensuratezza, da sola, non è più un fattore sufficiente per ottenere il beneficio. La valutazione del giudice si basa su un apprezzamento complessivo della personalità del reo e delle circostanze del fatto, alla ricerca di elementi che giustifichino una mitigazione della pena.
Le conclusioni: cosa significa questa pronuncia?
L’ordinanza in esame conferma un orientamento rigoroso: per sperare nella concessione delle attenuanti generiche, non basta ‘non avere macchie’ sulla fedina penale. È necessario che l’imputato, tramite la sua difesa, fornisca al giudice elementi concreti e positivi che dimostrino un percorso di ravvedimento, una particolare condizione personale o familiare, o qualsiasi altro fattore che possa essere valutato favorevolmente. In assenza di tali elementi, il diniego del beneficio da parte del giudice è da considerarsi pienamente legittimo. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, a causa dell’evidente inammissibilità del suo ricorso.
È sufficiente avere la fedina penale pulita per ottenere le circostanze attenuanti generiche?
No. Secondo la Corte di Cassazione, il solo stato di incensuratezza dell’imputato non è più sufficiente per il riconoscimento delle attenuanti generiche.
Cosa serve per ottenere la concessione delle attenuanti generiche?
La concessione delle attenuanti generiche richiede la presenza di elementi di segno positivo che connotano favorevolmente la personalità del soggetto, non la semplice assenza di elementi negativi.
Si può presentare un motivo di ricorso per la prima volta in Cassazione?
No. Un motivo di ricorso, come quello relativo alla destinazione della sostanza stupefacente a uso personale, se non è stato dedotto in appello, non può essere esaminato dalla Corte di Cassazione e viene dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5928 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5928 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 20/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LENTINI il 07/11/1982
avverso la sentenza del 01/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME
COGNOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che ha riqualificato i fatti ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R.309/1990, lamentando, con il motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all’affermazione responsabilità, rappresentando l’uso personale dello stupefacente e, con il secondo, in ordine diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La prima doglianza non è deducibile. Secondo quanto si evince dalla sintesi dei motivi d’appell di cui alla sentenza impugnata, la censura non è stata dedotta in appello. Né il ricorrente contestato la completezza della predetta sintesi, deducendo di avere in realtà devoluto al cognizione del giudice di secondo grado anche la doglianza in disamina, relativa alla destinazion ad uso personale dello stupefacente tratto dalla piantagione. Quest’ultima è pertant inammissibile, a norma dell’art. 606 comma, 3 cod. proc. pen.
Si osserva che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice in quanto l’applicazione delle circostanze attenuan generiche non costituisce un diritto conseguente all’assenza di elementi negativi connotanti personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assen legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021 Rv. 281590 – 01; conf. Sez. 1, n. 3529 del 1993, Rv. 195339-01), non essendo più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489). N caso in disamina, il giudice a quo, ha ravvisato l’assenza di elementi positivi da valu favorevolmente e richiamato la personalità dell’imputato.
A norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna de ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa del ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 20/12/2024
Il consigliere estensore
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Il Presidente