Attenuanti Generiche: La Cassazione Ribadisce che la Fedina Penale Pulita Non Basta
Nel processo penale, la concessione delle attenuanti generiche rappresenta un momento cruciale per la determinazione della pena. Queste circostanze, a differenza di quelle specifiche, non sono predefinite dalla legge ma vengono valutate discrezionalmente dal giudice. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha offerto un importante chiarimento sui criteri per il loro riconoscimento, sottolineando che avere una fedina penale pulita non è, da solo, un elemento sufficiente. Analizziamo insieme la vicenda.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine dalla condanna di un’imputata per un reato previsto dalla normativa sui reati tributari (art. 4 del D.Lgs. 74/2000). La sentenza, emessa in primo grado dal Tribunale e successivamente confermata dalla Corte d’Appello, prevedeva una pena di un anno di reclusione.
L’imputata ha proposto ricorso per cassazione, lamentando un unico punto: il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Secondo la difesa, la Corte d’Appello avrebbe negato il beneficio con una motivazione illogica, senza considerare adeguatamente l’assenza di precedenti penali (la cosiddetta incensuratezza) e il comportamento corretto e collaborativo tenuto dall’imputata durante tutto il processo.
La Decisione della Corte sulle attenuanti generiche
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando di fatto la decisione dei giudici di merito. La Suprema Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d’Appello fosse del tutto adeguata, logica e basata su elementi concreti, e quindi non sindacabile in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della decisione risiede nella valutazione dei presupposti per la concessione delle attenuanti generiche. La Cassazione ha chiarito due principi fondamentali:
1. L’incensuratezza non è decisiva: Sebbene l’assenza di precedenti penali sia un elemento positivo, non obbliga il giudice a concedere le attenuanti. È un fattore che viene valutato insieme a tutti gli altri elementi del caso.
2. Necessità di condotte meritevoli: La Corte ha evidenziato come la sentenza impugnata avesse sottolineato che l’imputata non aveva compiuto alcun atto concreto e particolare per meritare una riduzione di pena. In altre parole, non è sufficiente astenersi da comportamenti negativi; per ottenere le attenuanti, è spesso necessario dimostrare un atteggiamento positivo e meritevole.
Inoltre, la presunta buona condotta processuale, menzionata nel ricorso, è stata considerata dalla Corte come una mera affermazione non supportata da prove concrete emerse nel corso del giudizio. La valutazione della Corte d’Appello, che non aveva riscontrato elementi positivi nel “contegno processuale”, è stata quindi ritenuta corretta.
Le Conclusioni
Questa ordinanza riafferma un principio consolidato nella giurisprudenza: le attenuanti generiche non sono un diritto automatico dell’imputato incensurato. Il giudice ha un ampio potere discrezionale e deve basare la sua decisione su una valutazione complessiva della personalità dell’imputato e delle modalità del fatto. Per sperare in una riduzione di pena, non basta non aver fatto nulla di male in passato, ma occorre dimostrare con fatti concreti di meritare il beneficio, ad esempio attraverso un sincero ravvedimento, un’attiva collaborazione con la giustizia o un risarcimento del danno. La sola assenza di precedenti, senza altri elementi positivi, rischia di non essere sufficiente a giustificare uno sconto di pena.
Avere la fedina penale pulita è sufficiente per ottenere le attenuanti generiche?
No, secondo la sentenza, la sola incensuratezza (avere la fedina penale pulita) non è un elemento decisivo e non obbliga il giudice a concedere le attenuanti generiche.
Cosa deve fare l’imputato per ottenere il riconoscimento delle attenuanti generiche?
L’imputato deve dimostrare di aver tenuto comportamenti concreti e particolari che lo rendano meritevole del beneficio. Una semplice assenza di elementi negativi o una mera affermazione di buona condotta non sono sufficienti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la Corte di Cassazione ha ritenuto che la motivazione della Corte d’Appello, nel negare le attenuanti, fosse adeguata, basata su elementi concreti e priva di vizi logici, e quindi non censurabile in sede di legittimità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36786 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36786 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/09/2024
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/03/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Premesso che con sentenza del 5/3/2024 la Corte di appello di Firenze confermava la pronuncia emessa il 14/12/2022 dal Tribunale di Pistoia, con la quale NOME era stata giudicata colpevole del delitto di cui all’art. 4, d. Igs. marzo 2000, n. 74, e condannata alla pena di un anno di reclusione.
Rilevato che propone ricorso per cassazione l’imputata, contestando il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che la sentenza avrebbe motivato con argomento palesemente illogico e senza considerare l’incensuratezza della stessa ricorrente ed il contegno corretto e collaborativo tenuto nel corso del processo.
Considerato che il ricorso è inammissibile. La Corte di appello, chiamata a pronunciarsi sul solo tema qui riproposto, ha infatti negato le circostanze attenuanti generiche con motivazione del tutto adeguata, fondata su elementi concreti e priva di illogicità manifesta; come tale, dunque, non censurabile. Escluso rilievo decisivo per la sola incensuratezza, la sentenza ha sottolineato che “l’imputata non risulta avere fatto in concreto nulla di particolare per rendersene meritevole”, non emergendo nulla a riguardo neppure quanto a “contegno processuale”; la differente considerazione sul punto contenuta nel ricorso, in ordine ai medesimi elementi, è peraltro meramente asserita.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 13 settembre 2024
igliere estensore
Il Presidente