Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40260 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40260 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la condan pronunciata dal GUP presso il Tribunale di Cremona in ordine alla detenzione ai fini di spacc di cocaina, integrante il reato di cui alli 73, comma 1, d.P.R. 309/90 .
L’esponente lamenta vizio di motivazione relativamente al mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche.
2. Il ricorso è manifestamente infondato,
La sentenza impugnata svolge argomentazioni coerenti con l’indirizzo della consolidata giurisprudenza di questa per cui il mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanz attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 l 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato. (Sez. 4 – n. 32872 del 08/06/ Rv.283489-01; Sez. 1, Sentenza n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 – 01, Sez. 3, Sentenza n. 44071 del 25/09/2014 Rv. 260610 – 01). E, sebbene rientra tra gli elementi di cui il giudice deve tener conto, secondo i criteri dell’art. 133 cod. pen., condotta positiva del condannato successiva al reato, il rilievo della successiva condotta ben essere escluso con motivazione fondata su altre, preponderanti, ragioni della decisione non sindacabile in sede di legittimità se non contraddittoria (Fattispecie di man concessione motivata in ragione della gravità del fatto: Sez. 3 – , n. 1913 del 20/12/2018 Rv. 275509 – 03). Nel caso di specie, la Corte bresciana ha fondato il suo convincimento su dato, incontestato, che l’imputato sia stato dedito alla attività di spaccio per anni ( e stato riconosciuto da un abituale acquirente che aveva riferito di rifornirsi da anni dal Si che aveva una consistente scorta da vendere ( 115 grammi con grado di purezza pari al 33%, venduto per 70 euro ogni 0,70 gr) connotandosi quindi la condotta da una caratura criminale d un certo spessore. Si tratta di argomentazione esaustiva e non manifestamente illogica che sfugge alle prospettate censure. Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
Va rammentato inoltre che l’esercizio del potere discrezionale deve essere motivato, ma nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero del giudican l’adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del Ciò vale anche per il giudice di appello il quale – pur non dovendo trascurare le argomentazio difensive dell’appellante- non è tenuto ad una analitica valutazione di tutti gli el favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti ma, in una visione globale di ogni particolar caso, è sufficiente che dia indicazione di quelli ritenuti rilevanti e di valore decisivo, ri
implicitamente disattesi e superati tutti gli altri, pur in carenza di stretta c multis, sez.3, 27 gennaio 2012,dep. 23 maggio 2012 n. 19441, COGNOME).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non r assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. s del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del pro consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Così deciso in Roma, il 20 settembre 2023
Il Consigliere estensore residente