Attenuanti generiche: la Cassazione conferma che essere incensurati non è più sufficiente
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi su un tema cruciale del diritto penale: la concessione delle attenuanti generiche. La decisione ribadisce un principio ormai consolidato, ovvero che la sola assenza di precedenti penali non è più un elemento sufficiente per ottenere questo beneficio. L’analisi del caso, relativo a una condanna per guida senza patente, offre lo spunto per chiarire i criteri che i giudici devono seguire nella valutazione di queste circostanze.
Il caso in esame: dalla guida senza patente al ricorso in Cassazione
Il procedimento nasce dalla condanna di un soggetto per il reato di guida senza patente, aggravato dalla recidiva nel biennio. La sentenza era stata confermata dalla Corte di Appello, la quale aveva anche negato la concessione delle attenuanti generiche. L’imputato ha quindi proposto ricorso per cassazione, lamentando un vizio di motivazione proprio su quest’ultimo punto. A suo dire, i giudici di merito non avrebbero adeguatamente spiegato le ragioni del diniego.
La concessione delle attenuanti generiche dopo la riforma del 2008
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato, cogliendo l’occasione per riaffermare l’orientamento consolidato della giurisprudenza. Il punto centrale della questione risiede nell’interpretazione dell’articolo 62-bis del codice penale, soprattutto a seguito della riforma introdotta nel 2008. Prima di tale intervento legislativo, lo stato di incensuratezza dell’imputato era spesso considerato un fattore quasi automatico per la concessione delle attenuanti.
La riforma ha cambiato radicalmente questo approccio. Oggi, per ottenere una riduzione di pena tramite le attenuanti generiche, non basta più avere una fedina penale pulita. È necessario che emergano elementi o circostanze di segno positivo, che il giudice possa concretamente apprezzare. Di conseguenza, il mancato riconoscimento delle attenuanti può essere legittimamente motivato con la semplice assenza di tali elementi positivi, senza che il giudice sia tenuto a ricercare specifici elementi negativi a carico dell’imputato.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
Nel caso di specie, la Suprema Corte ha stabilito che la Corte di Appello ha correttamente applicato questi principi. I giudici di merito avevano rilevato la mancanza di elementi positivi apprezzabili, al di là della mera incensuratezza, giustificando così la loro decisione di non concedere il beneficio. La motivazione, sebbene sintetica, è stata ritenuta sufficiente e logicamente coerente con il quadro normativo e giurisprudenziale attuale. Il ricorso, privo di argomentazioni valide a scalfire tale impostazione, è stato quindi dichiarato inammissibile.
Le conclusioni
L’ordinanza in commento ha importanti implicazioni pratiche. Conferma che l’onere di far emergere elementi positivi per la concessione delle attenuanti generiche ricade, di fatto, sulla difesa. Non è più possibile fare affidamento esclusivo su un passato privo di condanne. La personalità dell’imputato, la sua condotta processuale ed extra-processuale, e ogni altro fattore che possa positivamente connotare la sua figura diventano essenziali. La decisione comporta, inoltre, conseguenze economiche per il ricorrente: con la dichiarazione di inammissibilità, è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende.
Avere la fedina penale pulita è sufficiente per ottenere le circostanze attenuanti generiche?
No. Secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, confermata in questa ordinanza, il solo stato di incensuratezza dell’imputato non è più sufficiente per la concessione delle attenuanti generiche, specialmente dopo la riforma dell’art. 62-bis c.p. del 2008.
Come può un giudice motivare il diniego delle attenuanti generiche?
Il giudice può legittimamente motivare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche semplicemente evidenziando l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo da poter valorizzare a favore dell’imputato. Non è tenuto a un’analisi dettagliata di elementi negativi.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso per cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle Ammende, a meno che non si dimostri un’assenza di colpa nel proporre il ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36832 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36832 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del di Appello di Napoli indicata in epigrafe con la quale era stata confermata la c ricorrente per il reato di guida senza patente con recidiva nel biennio.
L’esponente lamenta vizio di motivazione in relazione al diniego RAGIONE_SOCIALE ci attenuanti generiche.
2. Il ricorso è manifestamente infondato.
Va rimarcato che costituisce approdo consolidato della giurisprudenza di questa principio per cui il mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di in dell’imputato (Sez. 4 – n. 32872 del 08/06/2022, Rv.2 01;Sez. 1, Sentenza n. 39566 del 16/02/2017, GLYPH Rv. 270986 GLYPH 01; Sez. 3, Sentenza n. 44071 del 25/09/2014 Rv. 260610 01, cfr. Sez. 3 – n. 1913 del 20/12/2018 Rv. 275509 – 03).A tali principi si è attenu territoriale, rilevando la mancanza di elementi positivi apprezzabili al di i ncensu ratezza.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. s del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del pro consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2024
Il Consigliere estensore
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Il Pre ‘dente