Attenuanti Generiche: la Cassazione Ribadisce che l’Incensuratezza da Sola Non Basta
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi su un tema cruciale del diritto penale: la concessione delle attenuanti generiche. La decisione sottolinea un principio fondamentale: per ottenere una riduzione di pena, non è sufficiente avere una fedina penale pulita. È necessario, invece, che l’imputato fornisca al giudice elementi positivi concreti che giustifichino un trattamento di speciale benevolenza. Questo provvedimento offre spunti importanti sulla strategia difensiva e sugli oneri di motivazione del giudice.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Firenze. Il ricorrente lamentava principalmente due aspetti: la mancata concessione delle attenuanti generiche e la non applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’articolo 131-bis del codice penale. La difesa sosteneva che il giudice di secondo grado avesse errato nel negare tali benefici.
La Decisione della Corte e le Attenuanti Generiche
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. Questa decisione si basa su due distinti filoni argomentativi, uno relativo alle attenuanti generiche e l’altro di natura prettamente processuale, riguardante la richiesta di applicazione dell’art. 131-bis c.p.
La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende, confermando la linea dura su ricorsi privi di solidi fondamenti giuridici.
Le Motivazioni della Suprema Corte
L’analisi delle motivazioni permette di comprendere appieno la portata della decisione.
Sulle Attenuanti Generiche: Non Basta l’Incensuratezza
Il Collegio ha pienamente avallato la decisione della Corte d’Appello, la quale aveva negato le attenuanti in assenza di elementi positivi meritevoli di valutazione. La Cassazione ha ribadito un principio di diritto consolidato: la concessione delle attenuanti generiche deve fondarsi sull’accertamento di situazioni specifiche e concrete che possano giustificare un trattamento sanzionatorio più mite. La semplice “incensuratezza”, ovvero l’assenza di precedenti penali, non è, di per sé, un elemento sufficiente a tal fine.
Inoltre, la Corte ha specificato che quando la richiesta difensiva è generica e non indica elementi precisi su cui il giudice possa basare la sua valutazione, l’onere di motivazione per il diniego è soddisfatto con il semplice richiamo all’assenza, agli atti, di elementi positivi. In altre parole, non è il giudice a dover cercare le ragioni per concedere le attenuanti, ma è l’imputato a doverle fornire.
Sulla Causa di Non Punibilità: una Questione Mai Sollevata
Per quanto riguarda la richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, la Cassazione ha rilevato un vizio procedurale insuperabile. La questione non era mai stata sollevata nei motivi di appello né nelle conclusioni del giudizio di secondo grado. Di conseguenza, non poteva essere proposta per la prima volta dinanzi alla Corte di Cassazione. Questo principio, noto come divieto di “nova” in Cassazione, impedisce di introdurre nel giudizio di legittimità questioni che non sono state oggetto del dibattito nei gradi di merito, garantendo così la corretta progressione processuale.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame fornisce due importanti lezioni pratiche. La prima è che la richiesta di attenuanti generiche non può essere una mera formula di stile. La difesa ha l’onere di argomentare e provare l’esistenza di circostanze positive (come il comportamento processuale, l’avvenuto risarcimento del danno, la condizione di vita dell’imputato) che possano convincere il giudice a concedere il beneficio. La seconda lezione è di carattere processuale: ogni doglianza e richiesta deve essere tempestivamente formulata nel grado di giudizio competente. Dimenticare di sollevare un punto in appello ne preclude irrimediabilmente la discussione in Cassazione, con conseguenze potenzialmente molto negative per l’imputato.
È sufficiente non avere precedenti penali per ottenere le attenuanti generiche?
No, secondo la Corte di Cassazione, la sola incensuratezza non è un elemento sufficiente a giustificare la concessione delle attenuanti generiche. È necessario che emergano dagli atti elementi positivi che motivino un trattamento di speciale benevolenza.
Come deve motivare il giudice il diniego delle attenuanti generiche se l’imputato non fornisce elementi specifici a suo favore?
L’onere di motivazione del giudice per il diniego è considerato soddisfatto con il semplice richiamo alla ritenuta assenza, dagli atti del processo, di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio. Non è tenuto a una ricerca autonoma di tali elementi.
È possibile chiedere per la prima volta in Cassazione l’applicazione di una causa di non punibilità come quella per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
No, la Corte ha stabilito che se la richiesta non è stata devoluta nei motivi di appello né sollecitata nelle conclusioni del giudizio di secondo grado, la questione non può formare oggetto di ricorso per cassazione e deve essere dichiarata inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46432 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46432 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 08/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 12/06/1966
avverso la sentenza del 12/03/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
r-4
Ritenuto che il ricorso di NOME COGNOME che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e la mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. è manifestamente infondato.
Rileva il Collegio che il giudice dell’impugnazione ha motivato la mancata concessione in ragione dell’assenza di elementi positivi per concederle, non rilevando la mera incensuratezza. Nel pervenire a tale conclusione, la Corte d’appello si è attenuta al principio di diritto secondo il quale la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull’accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell’imputato. Ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposti alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell’istanza – l’onere di motivazione per il diniego dell’attenuante è soddisfatto con il richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, COGNOME, Rv. 266460; Sez. 3, n. 44071, del 25/09/2014, COGNOME e altri, Rv. 260610). Peraltro, il ricorso non allega elementi specifici di valutazione positiva.
Rilevato che la ricorrente non aveva devoluto nei motivi di appello la richiesta di applicazione dell’art. 131 bis cod.pen., la relativa questione non può formare oggetto di ricorso per cassazione tenuto conto che la sentenza è stata pronunciata in data 16 novembre 2015 e, dunque, successivamente alla data di entrata in vigore del del D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28, e il ricorrente non aveva chiesto l’applicazione né nei motivi di appello e neppure sollecitata in sede di conclusioni del giudizio di secondo grado (Sez. 6, n. 20270 del 27/04/2016 Gravina, Rv. 266678).
Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 1’08/11/2024
Il Consigftèjestensore
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Il Presidente