Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24537 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24537 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti il ricorso di NOME COGNOME e la memoria difensiva depositata in data odierna alle ore 6.26 e, quindi, tardiva recante in intestazione la dicitura ” motivi integrativi di ricorso per cassazione”;
considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso -con i quali si deducono rispettivamente il vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità per il delitto di usura (capo H di imputazione), nonché la violazione di legge con riferimento all’art. 416 cod. pen. e il vizio di motivazione in punto di sussistenza dell’elemento psicologico relativamente alla partecipazione al reato associativo contestato al capo A) di imputazione – sono meramente riproduttivi di profili di censura già vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici e fattuali dalla Corte di merito e privi di specifica critica al costrutto sviluppato nella sentenza impugnata che:
(a) quanto all’addebito di usura, ha evidenziato come le dichiarazioni della persona offesa NOME COGNOME ( che aveva ricostruito i rapporti di debito-credito) erano corroborate dal contenuto inequivoco delle conversazioni intercettate in corso di indagine, dagli esiti dei servizi di osservazione eseguiti dalla polizia giudiziaria della perquisizione domiciliare a carico dell’odierno ricorrente ove era stata rinvenuta una delle cambiali sottoscritte dalla persona offesa (pagg. da 24 a 28); (b) quanto al reato associativo, ha evidenziato il consapevole apporto reso dall’odierno ricorrente all’interno del sodalizio criminoso con ruolo apicale (pagg. 33 e 34);
considerato che il terzo motivo di ricorso – con il quale si deduce il vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento di attenuanti generiche, è manifestamente infondato atteso che la Corte di appello ha fondato il diniego sulla assenza di elementi positivi valorizzabili in tal senso e l’irrilevanza della condizione di incensuratezza; tale costrutto argomentativo è esenta da censure atteso che l’applicazione della diminuente prevista dall’art. 62 bis cod. pen., oggetto di un giudizio di fatto, non costituisce un diritto conseguente alla assenza di elementi negativi connotanti la personalità dell’imputato, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle circostanze in parola; soprattutto dopo la modifica dell’art. 62-bis cod. pen. operata con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modif. dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, è irrilevante, di per sé solo, lo stato di incensuratezza dell’imputato, è sufficiente che il giudice di merito si limiti a dar conto della assenza di elementi o circostanze positive a tale fine (Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, COGNOME, Rv. 260610; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 270986; Sez. 3, n. 24128
del 18/03/2021, COGNOME, Rv. 281590; Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022,
COGNOME, Rv 283489; Sez. 3, n. 20664 del 16/12/2022, dep. 2023, Ventimiglia, non mass.).
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 3 giugno 2025.