Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7285 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 7285  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 12/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BUONSANTE NOME NOME NOME BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/06/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, quale la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza emessa dal giudic grado, lo ha condanNOME per il reato di cui all’ad 73 , comma quinto, d.P.R.309/1990 i 4 l o e.p.
Il ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge e v motivazione in ordine allackmazione della responsabilità per il reato di violenza pri ordine all’uso dello stupefacente per finalità meramente personali. Con il secondo m ricorso, lamenta Carenza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circo attenuanti generiche.
Considerato che la prima doglianza non rientra nel numerus clausus RAGIONE_SOCIALE censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di r del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al ri insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e RAGIONE_SOCIALE ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è enucleabile una rico dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esa deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di respon attraverso una disamina completa ed approfondita RAGIONE_SOCIALE risultanze processuali, in nessu censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo alle pagine 5 e 6 della sentenza gravata, laddove ha affermato che le persone offese, le cui dichiaraz state ritenute dal giudice pienamente attendibili, hanno riferito che l’imputato ordiNOME di seguirlo fino a Bari e di rappresentare al suo capo l’avvenuto furto d all’interno dei quali era contenuta parte della sostanza stupefacente, in modo da chiar Il ricorrente aveva minacciato le parti offese, qualora si fossero rifiutate di re prospettando loro un male ingiusto. Il giudice a quo ha evidenziato che l’attività intimidatoria posta in essere dall’imputato , pur non ledendo la libertà di movimento RAGIONE_SOCIALE due offese, ha comunque comportato una menomazione della libertà di autodeterminazione quanto egli ha prospettato conseguenze dannose in caso di rifiuto. Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
In ordine alla finalità di uso personale dello stupefacente, la Corte d’appello ha sussistenza della finalità di spaccio dalle modalità di confezionamento frazion stupefacente detenuto, confezionata in due cipolline e occultata all’interno della sc quantità sia pure non particolarmente elevata, dalle peculiarità dell’intera vicend genesi nella sparizione dì stupefacenti di vario tipo detenuto per lo L dete4~ spaccio e trafugato da ignoti. Dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è quindi en una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo gra esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla decisione attrave disamina completa ed approfondita RAGIONE_SOCIALE risultanze processuali, in nessun modo censu
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sotto il profilo della correttezza logica ,e sulla base di apprezzamenti di fatto non in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in que
Considerato che anche le determinazioni del giudice di merito in ordine al tra sanzioNOMErio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esent logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è sen ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento all’assenza positivamente valutabili al tal fine non potendosi ritenere adeguata la mera incen degli imputati / la loro età e neppure la decisione di accedere al rito abbreviato. Al ri ricorda che il mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche può legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno p maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il di. 23 maggio 20 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della q della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di inc dell’imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489).
Alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 co pen., l’onere RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento nonché quello del versamento della so favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende. Così deciso in Roma il 12 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente