Attenuanti Generiche: La Cassazione Chiarisce, Non Bastano Confessione e Fedina Pulita
L’ottenimento delle attenuanti generiche è un obiettivo cruciale per la difesa in molti processi penali, poiché può tradursi in una significativa riduzione della pena. Tuttavia, i criteri per la loro concessione sono diventati sempre più rigorosi. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 11885/2025, offre un importante chiarimento: per beneficiare dello sconto di pena non basta avere una fedina penale pulita o ammettere i fatti dopo essere stati colti sul fatto. Occorre un ‘quid pluris’, un elemento positivo concreto che giustifichi la clemenza del giudice.
I Fatti del Caso: Dall’Arresto al Ricorso in Cassazione
Il caso riguarda un giovane condannato sia in primo grado dal Tribunale di Nola che in secondo grado dalla Corte di Appello di Napoli per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti, previsto dall’art. 73 del D.P.R. 309/90. La difesa dell’imputato ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, non contestando la responsabilità penale, ma focalizzandosi su un unico punto: il presunto vizio di motivazione della sentenza d’appello nella parte in cui negava la concessione delle attenuanti generiche.
Secondo il ricorrente, i giudici di merito non avrebbero adeguatamente motivato le ragioni del diniego, ignorando elementi che, a suo avviso, avrebbero dovuto giocare a suo favore.
Il Principio Consolidato sulle Attenuanti Generiche
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato, cogliendo l’occasione per ribadire un principio ormai consolidato nella sua giurisprudenza. Il fulcro della decisione ruota attorno all’interpretazione dell’articolo 62-bis del codice penale, soprattutto dopo la riforma del 2008.
Prima di tale riforma, lo stato di incensuratezza dell’imputato era spesso considerato un elemento quasi automatico per la concessione del beneficio. Oggi, la situazione è radicalmente cambiata: la sola assenza di precedenti penali non è più sufficiente. Il giudice, per ridurre la pena, deve individuare elementi o circostanze di segno positivo che lo inducano a ritenere l’imputato meritevole di un trattamento sanzionatorio più mite.
Le Motivazioni della Cassazione: Perché le Attenuanti Generiche sono State Negate
La Corte Suprema ha ritenuto la motivazione della Corte di Appello di Napoli pienamente legittima e coerente con i principi di diritto. I giudici di merito avevano correttamente osservato che, nel caso specifico, mancavano del tutto elementi positivamente valutabili.
Due aspetti sono stati cruciali per la decisione:
1. L’ammissione dell’addebito: La confessione dell’imputato non è stata considerata un segno di reale resipiscenza o collaborazione. Al contrario, è stata vista come una mera conseguenza inevitabile dell’essere stato arrestato in flagranza di reato. In altre parole, l’ammissione non derivava da una scelta volontaria di revisione critica del proprio operato, ma dalla semplice impossibilità di negare l’evidenza.
2. Mancanza di collaborazione: L’imputato non ha fornito alcuna ulteriore indicazione di interesse investigativo. Non ha collaborato con le autorità per far luce su eventuali complici o sulla rete di spaccio. Questo comportamento passivo ha contribuito a rafforzare la convinzione dei giudici circa l’assenza di elementi positivi.
Pertanto, in assenza di qualsiasi circostanza positiva, il giudice può legittimamente negare le attenuanti generiche motivando la sua decisione proprio su tale assenza.
Le Conclusioni: Quali Insegnamenti per la Difesa?
La decisione in esame è un monito chiaro: la strategia difensiva non può più basarsi passivamente sulla speranza che la sola incensuratezza o una confessione ‘obbligata’ possano garantire una riduzione di pena. Per ottenere le attenuanti generiche, è necessario che l’imputato, attraverso il suo comportamento processuale ed extra-processuale, fornisca al giudice elementi concreti e positivi su cui fondare una valutazione di meritevolezza.
Questi elementi possono includere una collaborazione effettiva con la giustizia, un sincero pentimento dimostrato con fatti concreti, un percorso di risarcimento del danno o un’attività di reinserimento sociale già avviata. Senza un ‘plus’ attivo, come ribadito dalla Cassazione, la richiesta di applicazione delle attenuanti è destinata a rimanere inascoltata.
Cosa serve per ottenere le attenuanti generiche secondo questa ordinanza?
Secondo l’ordinanza, per ottenere le attenuanti generiche non è sufficiente la sola assenza di precedenti penali (incensuratezza). È necessaria la presenza di elementi o circostanze di segno positivo, concretamente valutabili dal giudice, che dimostrino la meritevolezza di una riduzione della pena.
Una confessione fatta dopo l’arresto in flagranza è sufficiente per ottenere le attenuanti?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che un’ammissione degli addebiti che sia una mera conseguenza dell’arresto in flagranza di reato, e non accompagnata da ulteriori indicazioni di interesse investigativo, non costituisce un elemento positivo sufficiente a giustificare la concessione delle attenuanti generiche.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto manifestamente infondato. La motivazione della Corte d’Appello, che negava le attenuanti per l’assenza di elementi positivi, è stata giudicata dalla Cassazione come pienamente legittima e in linea con i principi consolidati della giurisprudenza, in particolare dopo la riforma dell’art. 62-bis del codice penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11885 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11885 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CUI CODICE_FISCALE nato a ACERRA il 05/08/2000
avverso la sentenza del 04/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato sentenza del Tribunale di Noia del 15 marzo 2024, con cui NOME NOME er stato dichiarato responsabile del reato di cui all’art. 73, commi 1 e 4, D.P.R. 3
L’imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso sentenza della Corte di appello, lamentando vizio di motivazione in relazione mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Il motivo è manifestamente infondato. Costituisce approdo consolidato dell giurisprudenza di questa Corte il principio per cui il mancato riconoscimento d circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice c l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dop riforma dell’art. 62-bis, disposta con il di. 23 maggio 2008, n. 92, converti modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fi concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensura dell’imputato GLYPH (Sez. 4 – n. 32872 del 08/06/2022, GLYPH Rv.28348901;Sez. 1, Sentenza n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 01; Sez. 3, Sentenza n. 44071 del 25/09/2014 Rv. 260610 – 01, cfr. anch Sez. 3 – n. 1913 del 20/12/2018 Rv. 275509 – 03). Ciò posto, la Corte di appe ha pertanto osservato che, nel caso di specie, non erano presenti elem positivamente valutabili, considerando che l’ammissione dell’addebito e conseguente all’arresto in flagranza di reato e che l’imputato non aveva fornito a
ulteriore indicazione di interesse investigativo.
Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – n ricorrendo ragioni di esonero – al versamento della somma di euro tremila in fav della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma in data 11 marzo 2025.