Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25716 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25716 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a LUCCA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/11/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.La Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Lucca con il in epigrafe era stato dichiarato colpevole del reato di cui all’art. 186 commi 2 bi CdS.
L’imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la della Corte di appello, lamentando vizio di motivazione con riferimento al din circostanze attenuanti generiche, atteso il buon comportamento processuale dell’impu
3. Il ricorso è inammissibile.
Va ricordato che, in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merit giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicat cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (Se del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). In sintesi, al fine di ritenere o escludere attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gl elementi in 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconos beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente (Se del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549).
Tanto premesso, la Corte di appello non ha concesso le circostanze attenuanti gener luce delle modalità del fatto, caratterizzate dal reiterato comportamento elusivo del tentativi di rilevazione dello stato di ebbrezza mediante etilometro da parte degli a intervenuti sul posto. Il ricorrente non si confronta con l’ apparato argomentativo d impugnata, con cui risultano illustrati i fattori negativi che non consentivano il r delle circostanze attenuanti ex art. 62 bis cod. pen, in applicazione dell’indirizzo gi sopra riportato.
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con a conseguen del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, dell’art. 616 cod. proc. pen.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 12 giugno 2024
t. Consigliere estensore
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