Attenuanti Generiche: la Cassazione si esprime sulla Rottura del Braccialetto Elettronico
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli strumenti più discrezionali a disposizione del giudice per adeguare la pena alla specifica situazione del reo e del fatto commesso. Tuttavia, questa discrezionalità non è illimitata e deve essere esercitata attraverso una motivazione logica e coerente. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha offerto un importante chiarimento su quali condotte possano escludere l’accesso a tale beneficio, focalizzandosi sul caso della rottura del braccialetto elettronico.
I Fatti del Caso: Evasione e Danneggiamento
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo condannato per i reati di evasione (art. 385 c.p.) e danneggiamento (art. 635 c.p.). La difesa del ricorrente si doleva del fatto che il giudice di merito, la Corte d’Appello, non avesse concesso le attenuanti generiche. La condotta contestata, che aveva portato alla condanna, includeva la rottura volontaria del braccialetto elettronico, dispositivo applicato come misura alternativa alla detenzione.
La Decisione della Corte: il Diniego delle Attenuanti Generiche è Legittimo
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. I giudici supremi hanno confermato la decisione della Corte d’Appello, ritenendo che la motivazione fornita per negare le attenuanti generiche fosse pienamente logica, coerente e puntuale. Il punto centrale della controversia era se la condotta specifica dell’imputato potesse giustificare una riduzione di pena.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte ha evidenziato che il giudice del gravame aveva correttamente valutato tutti gli elementi a sua disposizione. In particolare, la rottura del braccialetto elettronico non è stata considerata un elemento neutro o di scarsa rilevanza. Al contrario, è stata interpretata come una modalità della condotta che, lungi dall’attenuare la gravità del fatto, ne dimostrava una maggiore intensità e un più marcato disprezzo per le prescrizioni dell’autorità giudiziaria. Secondo la Cassazione, il giudice di merito non ha commesso alcun errore nel ritenere l’insussistenza di profili idonei a giustificare una diminuzione della pena. Anzi, la modalità stessa dell’evasione, realizzata attraverso un atto di forza sul dispositivo di controllo, è stata valutata come un elemento che comprovava la maggior gravità del comportamento illecito. Di conseguenza, il ricorso, basato su una diversa valutazione di questo elemento, è stato giudicato privo di fondamento e quindi inammissibile.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: la valutazione per la concessione delle attenuanti generiche deve basarsi su un’analisi complessiva della condotta e della personalità dell’imputato. Azioni che dimostrano una particolare determinazione a violare la legge, come la manomissione di strumenti di controllo quali il braccialetto elettronico, possono essere legittimamente interpretate dal giudice non come elementi neutri, ma come fattori che aggravano la condotta e che, pertanto, ostacolano il riconoscimento di qualsiasi beneficio. La decisione impone al ricorrente il pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, confermando la solidità dell’impianto motivazionale della sentenza impugnata.
La rottura del braccialetto elettronico può essere considerata una circostanza per ottenere le attenuanti generiche?
No, secondo la Corte di Cassazione, in questo caso la rottura del braccialetto elettronico non è un profilo idoneo ad attenuare la gravità del fatto, ma anzi ne comprova la maggiore gravità.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la motivazione del giudice di merito, nel negare le attenuanti, è stata ritenuta logica, coerente e puntuale, senza vizi che potessero essere riesaminati in sede di legittimità.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35973 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35973 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CUI 05MIMCO) nato a POLLENA TROCCHIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/01/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME, nei cui confronti procede per i reati di cui agli artt. 385 e 635 cod. pen.;
rilevato che il giudice del gravame ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento al diniego delle attenuanti generiche (cfr. pag. della sentenza impugnata), evidenziando l’insussistenza di profili idonei a attenuare la gravità del fatto e, anzi, dovendosi ritenere che le modalità d condotta, realizzata mediante la rottura del braccialetto elettroni comprovano la maggior gravità del fatto;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso il 14 iiiiii. 2024