Attenuanti Generiche: Quando il Giudice Può Negarle? Analisi di un Caso Pratico
Nel processo penale, la concessione delle attenuanti generiche rappresenta un momento cruciale che può influenzare significativamente l’entità della pena. Tuttavia, il loro riconoscimento non è automatico. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i presupposti per la loro applicazione, confermando un orientamento consolidato: non basta l’assenza di elementi negativi, ma occorrono circostanze positive che giustifichino una riduzione della pena. Analizziamo insieme la decisione per comprendere meglio questo importante principio.
I Fatti del Caso: Guida Senza Patente e Precedenti Penali
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda un individuo condannato in primo e secondo grado per il reato di guida senza patente, aggravato dalla recidiva nel biennio. La Corte d’Appello di Firenze aveva confermato la condanna, negando all’imputato la concessione delle circostanze attenuanti generiche. Insoddisfatto della decisione, l’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, lamentando un vizio di motivazione proprio su questo punto.
Il Ricorso e la Decisione sulle attenuanti generiche
Il ricorrente sosteneva che i giudici di merito non avessero adeguatamente motivato il diniego delle attenuanti. La Corte di Cassazione, tuttavia, ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. La decisione si basa su un principio giurisprudenziale ormai consolidato, rafforzato dalla riforma dell’art. 62-bis del codice penale.
L’assenza di elementi positivi come motivazione sufficiente
La Suprema Corte ha ribadito che il giudice può legittimamente negare le attenuanti generiche motivando la sua decisione con la semplice assenza di elementi o circostanze di segno positivo. In altre parole, non è il giudice a dover dimostrare perché non le concede, ma è l’imputato a dover far emergere elementi meritevoli di una valutazione favorevole. Dopo la riforma del 2008, il solo stato di incensuratezza (cioè non avere precedenti penali) non è più sufficiente per ottenere automaticamente il beneficio. A maggior ragione, in un caso come quello di specie, la presenza di ‘allarmanti precedenti penali’ per delitti contro il patrimonio e la fede pubblica ha costituito un ostacolo insormontabile alla concessione delle attenuanti.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte di Cassazione è chiara e lineare. Si fonda sull’interpretazione dell’art. 62-bis c.p. e sulla costante giurisprudenza di legittimità. I giudici hanno sottolineato come la Corte d’Appello si sia correttamente attenuta a tali principi, rilevando la mancanza di elementi positivi apprezzabili e valorizzando, al contrario, i precedenti penali dell’imputato. Il diniego non è stato quindi arbitrario o immotivato, ma una logica conseguenza della valutazione complessiva della personalità del reo e dell’assenza di circostanze che potessero giustificare un trattamento sanzionatorio più mite.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame conferma che le attenuanti generiche non sono un diritto dell’imputato, ma una facoltà discrezionale del giudice, il cui esercizio deve essere motivato. Per sperare nella loro concessione, è necessario che emergano dal processo elementi positivi concreti (come il comportamento processuale, la confessione, il risarcimento del danno, la condizione di vita), non essendo sufficiente la mera assenza di precedenti o altri fattori negativi. La decisione ha comportato, oltre alla conferma della condanna, l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria alla Cassa delle Ammende, come previsto in caso di ricorso inammissibile.
È sufficiente non avere precedenti penali per ottenere le attenuanti generiche?
No. Secondo la Corte di Cassazione, a seguito della riforma dell’art. 62-bis del codice penale, il solo stato di incensuratezza dell’imputato non è più un elemento sufficiente per la concessione automatica delle attenuanti generiche.
Come può un giudice giustificare il diniego delle attenuanti generiche?
Un giudice può legittimamente motivare il diniego delle attenuanti generiche semplicemente evidenziando l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo. Può inoltre considerare elementi negativi, come i precedenti penali dell’imputato.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, come in questo caso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende, a meno che non si dimostri l’assenza di colpa nel proporre il ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36841 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36841 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d di Firenze indicata in epigrafe con la quale era stata confermata la condanna del r il reato di guida senza patente con recidiva nel biennio.
L’esponente lamenta vizio di motivazione in relazione al diniego delle ci attenuanti generiche.
2. Il ricorso è manifestamente infondato.
Va rimarcato che costituisce approdo consolidato della giurisprudenza di quest principio per cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di in dell’imputato (Sez. 4 – n. 32872 del 08/06/2022, Rv.2
01;Sez. 1, Sentenza n. 39566 del 16/02/2017, GLYPH Rv. 270986 GLYPH 01; Sez. 3, Sentenza n. 44071 del 25/09/2014 Rv. 260610 01, cfr. Sez. 3 – n. 1913 del 20/12/2018 Rv. 275509 – 03).A tali principi si è attenu territoriale, rilevando la mancanza di elementi positivi apprezzabili, consider allarmanti precedenti penali dell’imputato per delitti contro il patrimonio e la fede
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. s del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del pro consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2024
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Il Consigliére estensore
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